NOVITA' LEGISLATIVE DEL 2004

Delib. Giunta Regionale 26 novembre 2004, n. 7/19610 Lombardia 50 - 6/12/2004
Disposizioni in ordine alla sperimentazione del procedimento autorizzatorio «IPPC» (prevenzione e riduzione integrate dell´inquinamento). Integrazione alla d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623
Delib. Giunta Regionale 5 agosto 2004, n. 7/18623 Lombardia 36 - 2/9/2004
Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all´autorizzazione integrata ambientale e disposizioni in ordine all´avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio «I.P.P.C.»
D.P.C.M. 8 ottobre 2004 G.U. n. 295 - 17/12/2004
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell´inquinamento atmosferico, nonche´ delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione». 
Circolare 17 dicembre 2004  G.U. n. 300 - 23/12/2004
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all´entrata in vigore dell´articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. 
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 Suppl. G.U. n. 302 - 27/12/2004
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
Decreto-Legge 9 novembre 2004, n.266 G.U. n. 264 - 10/11/2004
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. 
Decreto 3 novembre 2004 G.U. n. 271 - 18/11/2004
Disposizioni relative all´installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l´apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d´incendio. 
Decreto 29 luglio 2004, n.248G.U. n. 234 - 5/10/2004
Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita´ di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. 
Decreto 23 settembre 2004 G.U. n. 243 - 15/10/2004
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l´installazione e l´esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacita´ complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita´ inferiore a 13 m3. 
Circolare 6 settembre 2004G.U. n. 217 - 15/9/2004
Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita´ dei valori limite differenziali. 
D.Lgs. 19 luglio 2004, n.213G.U. n. 192 - 17/8/2004
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell´orario di lavoro. 
ComunicatoG.U. n. 192 - 17/8/2004
Indici di frequenza d´infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L. Tipo di conseguenza: inabilita´ permanente 
Decreto 10 maggio 2004G.U. n. 198 - 24/8/2004
Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento). 
Decreto 18 giugno 2004G.U. n. 198 - 24/8/2004
Recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR).
Circolare 13 luglio 2004 G.U. n. 167 - 19/7/2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell´inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all´allegato I. 

Fac-simile di lettera di comunicazione dell'appartenenza al gruppo A del DM n.388 (pronto soccorso)
G.U. n. 58 del 10-3-2004 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Decreto 26 febbraio 2004 
Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici. 

Modifica il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, fissando una prima lista di valori limite di esposizione professionale, tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione europea;
G.U. n. 70 del 24-3-2004 MINISTERO DELLA SALUTE  Circolare 7 gennaio 2004 
Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. 

Il decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova normativa quadro in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Il decreto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosita' dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
Pubblicato su 1º Suppl. Straordinario al n. 12 - 16 marzo 2004Bollettino Uf.ciale della Regione Lombardia
Le linee guida si propongono di definire un percorso per la prevenzione delle patologie muscoloscheletriche lavoro-correlate degli arti superiori basato su conoscenze ed esperienze consolidate ma che va considerato a tutti gli effetti come graduale e sperimentale. Si rivolgono sia agli attori sociali (datori di lavoro in primis) che alle figure che fanno parte, secondo il D.Lgs. 626/94, del sistema aziendale di prevenzione (Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente,Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) che, infine, ai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL ai quali competono funzioni di promozione, di assistenza nonché di controllo in materia di prevenzione delle malattie professionali.
INDICI DI FREQUENZA INABILITA' PERMANENTE per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale

Circolare ISPESL n. 53 del 23.12.2003 su serbatoi contenenti fluidi criogenici
A seguito di un grave incidente verificatosi per la rottura di un serbatoio in acciaio al carbonio infragilito da azoto a bassa temperatura, tutti gli impianti indicati in oggetto, costruiti ed installati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 97/23/CE, recepita con D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93, nonché quelli realizzati mediante assemblaggio di attrezzature certificate CE e costituenti una “installazione”, dovranno essere adeguati alle disposizioni tecniche elencate nella presente circolare. Le documentazioni  dovranno essere inoltrate al Dipartimento periferico ISPESL entro sessanta giorni dalla data della presente circolare 
G.U. n. 300 del 29-12-2003- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». 

Sono definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
G.U. n. 27 -03/02/04 Decreto 15 luglio 2003 n. 388 del Ministero della Salute dal titolo "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".
Questo decreto classifica tutte le aziende soggette al D.Lgs. 626/94 in 3 gruppi.
Il gruppo A, contiene aziende o unità produttive:
- a rischio di tipo impiantistico,
- con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.
- con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Il gruppo B riguarda aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A, mentre il gruppo C comprende aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione minima per gli addetti al pronto soccorso delle aziende di tipo A è di 16 ore, mentre scende a dodici ore minime per gli altri gruppi.
È stato inoltre abrogato e sostituito il DM 02/07/58 che riguardava i presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.
G.U. n. 5 del 8-1-2004 Decreto 6 novembre 2003, n.367 Regolamento concernente la fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 
Il Decreto modifica i valori limite dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 a valori di  di emissione piu' restrittivi di quelli previsti . I titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui all'allegato A sono obbligati a porre in opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque reflue industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorita' preposta al controllo.
I valori limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a pie' d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo scarico delle acque di prima pioggia.