Delib.
Giunta Regionale 26 novembre 2004, n. 7/19610 Lombardia
50 - 6/12/2004
Disposizioni in ordine alla sperimentazione del
procedimento autorizzatorio «IPPC» (prevenzione e
riduzione integrate dell´inquinamento). Integrazione
alla d.g.r. 5 agosto 2004 n. 18623
Delib.
Giunta Regionale 5 agosto 2004, n. 7/18623 Lombardia 36
- 2/9/2004
Approvazione della modulistica e del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande da parte dei
gestori degli impianti esistenti soggetti all´autorizzazione
integrata ambientale e disposizioni in ordine all´avvio
della sperimentazione del procedimento autorizzatorio «I.P.P.C.»
D.P.C.M.
8 ottobre 2004 G.U.
n. 295 - 17/12/2004
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002, recante: «Disciplina delle
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi
rilevanza ai fini dell´inquinamento atmosferico, nonche´
delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione».
Circolare
17 dicembre 2004 G.U.
n. 300 - 23/12/2004
Indicazioni interpretative e attuative dei
divieti conseguenti all´entrata in vigore dell´articolo
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della
salute dei non fumatori.
Legge
15 dicembre 2004, n. 308
Suppl. G.U. n. 302 - 27/12/2004
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l´integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione.
Decreto-Legge
9 novembre 2004, n.266 G.U.
n. 264 - 10/11/2004
Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Decreto
3 novembre 2004 G.U.
n. 271 - 18/11/2004
Disposizioni relative all´installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l´apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d´incendio.
Decreto
29 luglio 2004, n.248G.U.
n. 234 - 5/10/2004
Regolamento relativo alla determinazione e
disciplina delle attivita´ di recupero dei prodotti e
beni di amianto e contenenti amianto.
Decreto
23 settembre 2004 G.U.
n. 243 - 15/10/2004
Modifica del decreto del 29 febbraio 1988,
recante norme di sicurezza per la progettazione, l´installazione
e l´esercizio dei depositi di gas, di petrolio
liquefatto con capacita´ complessiva non superiore a 5
m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i
serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita´
inferiore a 13 m3.
Circolare
6 settembre 2004G.U.
n. 217 - 15/9/2004
Interpretazione in materia di inquinamento
acustico: criterio differenziale e applicabilita´ dei
valori limite differenziali.
D.Lgs.
19 luglio 2004, n.213G.U.
n. 192 - 17/8/2004
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato
sanzionatorio dell´orario di lavoro.
ComunicatoG.U.
n. 192 - 17/8/2004
Indici di frequenza d´infortunio in Italia per
gruppo di tariffa I.N.A.I.L. Tipo di conseguenza:
inabilita´ permanente
Decreto
10 maggio 2004G.U.
n. 198 - 24/8/2004
Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante
ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del
Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo,
Nonilfenolo etossilato, Cemento).
Decreto
18 giugno 2004G.U.
n. 198 - 24/8/2004
Recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante
venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del
Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso di talune
sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate
come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione - CMR).
Circolare
13 luglio 2004 G.U.
n. 167 - 19/7/2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell´inquinamento, di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
particolare riferimento all´allegato I.
Fac-simile
di lettera di comunicazione dell'appartenenza al gruppo
A del DM n.388 (pronto soccorso)
G.U.
n. 58 del 10-3-2004 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Decreto 26 febbraio 2004
Definizione di una prima lista di valori limite
indicativi di esposizione professionale agli agenti
chimici.
Modifica il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio
2002, ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2,
fissando una prima lista di valori limite di esposizione
professionale, tenendo conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Commissione dell'Unione
europea;
G.U.
n. 70 del 24-3-2004 MINISTERO DELLA SALUTE
Circolare 7 gennaio 2004
Indicazioni esplicative per l'applicazione del decreto
legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento
della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva
2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001,
concernente la classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi.
Il decreto legislativo n. 65/2003 rappresenta la nuova
normativa quadro in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
Il decreto fornisce i criteri per la valutazione di
pericolosita' dei preparati, indipendentemente dalla
loro destinazione d'uso.
Linee
guida regionali per la prevenzione delle patologie
muscolo-scheletriche connesse con movimenti e sforzi
ripetuti degli arti superiori
Pubblicato su 1º Suppl. Straordinario al n. 12 - 16
marzo 2004Bollettino Uf.ciale della Regione Lombardia
Le linee guida si
propongono di definire un percorso per la prevenzione
delle patologie muscoloscheletriche lavoro-correlate
degli arti superiori basato su conoscenze ed esperienze
consolidate ma che va considerato a tutti gli effetti
come graduale e sperimentale. Si rivolgono sia agli
attori sociali (datori di lavoro in primis) che alle
figure che fanno parte, secondo il D.Lgs. 626/94, del
sistema aziendale di prevenzione (Servizio di
prevenzione e protezione, Medico
competente,Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) che, infine, ai Servizi di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL ai quali
competono funzioni di promozione, di assistenza nonché
di controllo in materia di prevenzione delle malattie
professionali.
INDICI
DI FREQUENZA INABILITA' PERMANENTE per l’attuazione
dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n.
388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004)
in materia di pronto soccorso aziendale
Circolare
ISPESL n. 53 del 23.12.2003 su serbatoi contenenti
fluidi criogenici
A seguito di un grave
incidente verificatosi per la rottura di un serbatoio in
acciaio al carbonio infragilito da azoto a bassa
temperatura, tutti gli impianti indicati in oggetto,
costruiti ed installati prima dell'entrata in vigore
della Direttiva 97/23/CE, recepita con D. Lgs. 25
febbraio 2000 n. 93, nonché quelli realizzati mediante
assemblaggio di attrezzature certificate CE e
costituenti una “installazione”, dovranno essere
adeguati alle disposizioni tecniche elencate nella
presente circolare. Le
documentazioni dovranno essere inoltrate al
Dipartimento periferico ISPESL entro sessanta giorni
dalla data della presente circolare
G.U. n. 300 del 29-12-2003- D.P.C.M. 23 dicembre
2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n.
306, in materia di «tutela della salute dei non
fumatori».
Sono definiti i requisiti tecnici dei locali per
fumatori requisiti tecnici dei locali per
fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
G.U.
n. 27 -03/02/04 Decreto 15 luglio 2003 n. 388 del
Ministero della Salute dal titolo "Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni".
Questo decreto classifica tutte le aziende soggette al
D.Lgs. 626/94 in 3 gruppi.
Il gruppo A, contiene aziende o unità produttive:
- a rischio di tipo impiantistico,
- con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro.
- con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
Il gruppo B riguarda aziende o unità produttive con tre
o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A, mentre
il gruppo C comprende aziende o unità produttive con
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione minima per gli addetti al pronto soccorso
delle aziende di tipo A è di 16 ore, mentre scende a
dodici ore minime per gli altri gruppi.
È stato inoltre abrogato e sostituito il DM 02/07/58
che riguardava i presidi chirurgici e farmaceutici
aziendali.
G.U.
n. 5 del 8-1-2004 Decreto 6 novembre 2003,
n.367 Regolamento concernente la fissazione di
standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le
sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Il Decreto modifica i valori limite dell'allegato 5 del
decreto legislativo n. 152 del 1999 a valori di di
emissione piu' restrittivi di quelli previsti . I
titolari degli scarichi contenenti le sostanze di cui
all'allegato A sono obbligati a porre in opera, con
oneri a proprio carico, misuratori di portata e
campionatori in automatico al fine di consentire
l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico
industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di
acque reflue industriali devono assicurare
autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli
impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata
ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono
essere messe a disposizione della autorita' preposta al
controllo.
I valori limite di emissione allo scarico devono essere
rispettati a pie' d'impianto. Gli scarichi di processo
devono essere separati dagli scarichi di acque di
raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato
allo scarico delle acque di prima pioggia.
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