G.U. n.
27 del 3-2-2004
Decreto 15 luglio 2003, n.388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che
demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione
alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3
e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i
requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1. - Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della
tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori
di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per
la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita'
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica
la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo
nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria
Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per
la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o
unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il
datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.
Art. 2. - Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia
costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri
della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore
di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle
attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo
tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e
successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la
propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita'
produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di
medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un
mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3. - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di
altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi
del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del
presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici
dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed
i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa
parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione
dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per
quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.
Art. 4. - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita'
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati
rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e
devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e
custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5. - Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art. 6. - Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
legge dello Stato.
Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi
in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
Prima giornata |
|
totale n. 6 ore |
Allertare il sistema di soccorso |
a) Cause e circostanze
dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.); |
|
Riconoscere un'emergenza |
1) Scena dell'infortunio; |
|
Attuare gli interventi di |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali: |
|
Conoscere i rischi
specifici dell'attività svolta |
Seconda giornata |
|
totale n. 4 ore |
Acquisire conoscenze |
1) Cenni di anatomia dello
scheletro. |
|
Acquisire conoscenze |
1) Lesioni da freddo e da
calore. |
|
Terza giornata |
|
totale n. 6 ore |
Acquisire capacità di |
1) Tecniche di
comunicazione con il sistema |
|
ALLEGATO 4 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
Prima giornata |
|
totale n. 4 ore |
Allertare il sistema di |
a) Cause e circostanze
dell'infortunio (luogo |
|
Riconoscere un'emergenza |
1) Scena dell'infortunio: |
|
Attuare gli interventi di |
1) Sostenimento delle
funzioni vitali: |
|
Conoscere i rischi specifici
dell'attività svolta |
Seconda giornata |
|
totale n. 4 ore |
Acquisire conoscenze |
1) Cenni di anatomia dello
scheletro, |
|
Acquisire conoscenze |
1)
Lesioni da freddo e da calore. |
|
Terza giornata |
|
totale n. 4 ore |
Acquisire capacità di |
1)Principali tecniche di comunicazione
|
|