G.U. n. 5 del 8-1-2004
Decreto 6 novembre 2003,
n.367
Regolamento concernente la fissazione di standard di
qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la
direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento
provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della
Comunita' europea e, in particolare, l'articolo 7 che obbliga gli Stati
membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento delle
acque provocato da certe sostanze pericolose con la fissazione degli
obiettivi di qualita' delle acque;
Vista la direttiva quadro in
materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio
del 23 ottobre 2000 che prevede la riduzione e la graduale eliminazione
dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di
sostanze prioritarie;
Vista, in particolare, la decisione n.
2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001
relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia
di acque, che implementa la direttiva 2000/60/CE;
Tenuto conto che
la direttiva 2000/60/CE dispone che gli standard di qualita' ambientale
necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono
stato chimico siano definiti sulla base dei criteri di tossicita' ed
ecotossicita';
Considerato che il criterio di tossicita',
finalizzato alla tutela della salute umana, deve tenere conto non solo dei
rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli
derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di
bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto
si rende necessario fissare standard di qualita' idonei a contenere i
suddetti rischi, considerando anche i requisiti di qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni
sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visti, in
particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999
che prevedono il raggiungimento di un buono stato di qualita' ambientale
dei corpi idrici e che per tale obiettivo e' necessario ottenere un buono
stato di qualita' chimico ed ecologico;
Considerata l'evoluzione
della politica assunta dalla normativa comunitaria e nazionale in materia
di tutela delle acque volta inizialmente alla protezione dell'uso
potabile, della balneazione e del consumo degli organismi acquatici eduli
e successivamente indirizzata ad un approccio di tutela integrata che
tiene conto come obiettivo finale della salvaguardia dell'intero
ecosistema acquatico;
Ritenuto di dover raggiungere uno stato di
qualita' chimico entro il 2008 tale da garantire la tutela della salute
umana come obiettivo intermedio rispetto a quello piu' avanzato del buono
stato chimico da raggiungere entro il 2015 per la tutela dell'intero
ecosistema acquatico;
Ritenuto che sia necessario l'applicazione
congiunta delle disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di
garantire un elevato livello di protezione delle acque destinate alla
balneazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470;
Considerato che, ai fini della tutela delle acque,
per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario devono essere
fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della
Corte di giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano
per non aver adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose;
Considerata la necessita' di
modificare gli standard di qualita' sulla base di progressi scientifici e
tecnologici e tenuto conto dell'evoluzione normativa a livello
comunitario;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
n. 152 del 1999 che prevede la possibilita' di adottare regolamenti per
modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a
sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche;
Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS), dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con note rispettivamente
prot. 29662/TOA 22 del 24 giugno 2003, prot. 88139 SC/16/11 del 27 giugno
2003, prot. 315403 del 9 giugno 2003 e prot. 12965 del 20 giugno
2003;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre
2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, effettuata con nota del 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1. 1. Ai fini della tutela delle acque
interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento
provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti
puntuali e diffuse, l'allegato A al presente regolamento definisce per le
sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, standard di
qualita' nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualita'
nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni
costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato A sono
finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine
la tutela dell'ecosistema acquatico. 2. Le acque di cui al comma 1
devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di cui alla
tabella 1, colonna B, dell'allegato A al presente regolamento. 3. Le
acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre 2015 agli
standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A al presente
regolamento. 4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi
agli standard di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla vita dei
molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo
e' integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del presente
regolamento. 5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1
dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai
fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1
dell'allegato A al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio 2008 la
tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999. 6.
Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere, lagunari e
degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1 del decreto
legislativo n. 152 del 1999 sono integrate rispettivamente dalle tabelle 3
e 4 dell'allegato A al presente regolamento. 7. Le analisi sui
sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle lagune e degli stagni
costieri sono obbligatorie per i metalli di cui alla tabella 2 e per le
sostanze organiche con log kow > 3. La tabella 2 fissa standard
di riferimento per i sedimenti di ambienti costieri e lagunari. I
risultati analitici, qualora superiori agli standard di cui alla tabella
2, concorrono alla individuazione delle misure da intraprendere ai fini
della tutela di detti corpi idrici. 8. Dal 1° gennaio 2021 le
concentrazioni delle sostanze individuate con la lettera «PP»
nell'allegato A al presente regolamento nelle acque superficiali devono
tendere ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e,
per le sostanze sintetiche antropogeniche, allo zero sulla base anche dei
criteri riportati alla parte generale relativa alla matrice acquosa, punti
3 e 4, del presente regolamento. 9. Qualora venga dimostrato che i
valori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente
regolamento non possano essere raggiunti con l'adozione delle misure
individuate sulla base delle migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili, sara' necessario indicare da parte dell'autorita' competente
al controllo i valori di concentrazione residui nelle acque e nei
sedimenti marino-costieri e lagunari, che le misure adottate consentono di
raggiungere. Detti valori di concentrazione residua devono essere
sottoposti, a cura dell'autorita' competente, a successiva valutazione e
convalidati a seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed
ambientale. In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite
le eventuali limitazioni d'uso. 10. Ai fini del raggiungimento degli
standard di qualita' di cui ai commi precedenti, il punto 1.2
dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e' modificato
dall'allegato B del presente regolamento. 11. Per la laguna di Venezia
ed il suo bacino scolante si applicano le disposizioni della specifica
legislazione vigente in materia, restando comunque fermo l'obbligo del
rispetto del presente regolamento in relazione agli standard piu'
restrittivi, agli standard fissati per altri parametri non previsti per la
laguna di Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative
ai sedimenti.
Art. 2. 1. Le regioni individuano le
sostanze pericolose da controllare in funzione della loro potenziale
presenza: a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e
nei corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni altro
centro di attivita' che possa determinare situazioni di pericolo
attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente
idrico. L'attivita' conoscitiva finalizzata all'individuazione delle
pressioni antropiche presenti e pregresse gia' effettuata ai sensi
dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999, e'
periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento e' effettuato entro il
1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni. 2. Il controllo delle
sostanze pericolose e' effettuato sulla base di quanto disposto al comma 1
del presente articolo e si estende anche a quelle non espressamente
normate dal presente regolamento qualora ne sia accertata la presenza
sulla base dell'attivita' conoscitiva di cui al medesimo comma 1. 3.
Sulla base della richiesta avanzata dall'autorita' competente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove disposizioni
comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze non normate dal
presente regolamento. 4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze
pericolose presenti sul proprio territorio e delle fonti di origine, da
aggiornare secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e
i relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i
programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o
eliminazione delle sostanze pericolose. 5. L'elenco delle sostanze, gli
aggiornamenti e le relative relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte
integrante del decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo n. 152 del 1999.
Art. 3. 1. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente
regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione. 2. I parametri di cui al numero 12 della tabella 5
dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti
con i seguenti: «12. idrocarburi di origine petrolifera persistenti» e
«12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti».
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Allegato A (articoli 1 e
3)
PARTE GENERALE
1 . Ai sensi del punto
3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 nelle
acque il monitoraggio delle sostanze di cui al presente regolamento deve
essere eseguito con frequenza mensile fino al raggiungimento
dell'obiettivo di qualita'. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di
monitoraggio deve essere obbligatoriamente mensile per le sostanze
indicate con la lettera P, mentre per tutte le altre sostanze il
monitoraggio puo' essere eseguito con cadenza almeno trimestrale. La
frequenza di campionamento puo' essere ulteriormente modificata sulla base
di relazioni tecnico-scientifiche che giustificano intervalli piu' lunghi
e qualora la presenza delle sostanze non sia mai stata rilevata nell'arco
dell'anno di monitoraggio. In particolare, per le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile la frequenza di monitoraggio a
partire dal 1° gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di
seguito riportato:
Comunita' servita Frequenza
< 10.000 4 volte l'anno
da 10.000 a 30.000 8 volte l'anno
> 30.000 12 volte l'anno
La scelta delle stazioni di campionamento deve essere effettuata
secondo le modalita' di cui al punto 3.2.2.1 dell'allegato 1 del decreto
legislativo n. 152 del 1999. Relativamente alle acque fluviali i
campionamenti effettuati in condizioni di variazione molto significative
di portata rispetto a quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per
caso. L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione
disciolto. Qualora venga utilizzata altra metodologia, il risultato
analitico ottenuto deve comunque essere riferito al campione disciolto. Il
risultato deve essere sempre espresso indicando lo stesso numero di
decimali usato nella formulazione dello standard o criterio di cui alle
tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Sui sedimenti il monitoraggio
delle sostanze effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, deve essere
effettuato almeno con frequenza semestrale fino al raggiungimento delle
concentrazioni individuate. I campioni da analizzare devono essere
prelevati su uno strato superficiale di sedimento relativo ai primi cinque
centimetri. Ai fini dell'attribuzione dello stato chimico lo standard
di qualita' e' riferito alla media aritmetica annuale delle
concentrazioni.
2. I metodi analitici da utilizzare per la
determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle 1 e 2 del presente
regolamento devono fare riferimento alle pu' avanzate tecniche di impiego
generale. Tali metodi devono essere tratti da raccolte di metodi
standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello
internazionale. Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla
rilevazione degli standard definiti in allegato devono essere adeguate al
fine di consentire i controlli analitici necessari per la
riclassificazione dei corpi idrici. Fino all'adeguamento di tali metodi la
concentrazione delle sostanze deve risultare comunque inferiore ai limiti
di rilevabilita' delle piu' avanzate tecniche di analisi di impiego
generale esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento. Per
le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche
analitiche standardizzate utilizzabili, le attivita' di monitoraggio sono
subordinate alla definizione di protocolli analitici, quando questi
saranno resi disponibili dagli istituti scientifici di cui al comitato
tecnico previsto all'art. 3 del presente regolamento.
3. Nelle
acque in cui e' dimostrata scientificamente la presenza di metalli in
concentrazioni di background naturali superiori ai limiti fissati in
tabella, tali livelli di fondo costituiranno gli standard da rispettare.
Le concentrazioni rilevate nei sedimenti ricadenti in regioni geochimiche
che presentano livelli di fondo superiori a quelli riportati in tabella 2,
sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale.
4. Per le
sostanze prioritarie, indicate in allegato con la lettera «P» per le
quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente regolamento devono
essere perseguite nelle acque particolari condizioni di concentrazione, il
tempo necessario per il raggiungimento delle stesse e' in funzione delle
specifiche caratteristiche chimico-fisiche dei diversi inquinanti, quali
la persistenza e la volatilita', e delle specificita' dei diversi sistemi
acquatici.
TABELLA 1 - Standard di qualita' delle
acque
METALLI
Tabella 1.1
Numero CAS |
Elemento |
- A - 2015 (µg/L) |
- B - 2008 (µg/L) |
7440-38-2 |
Arsenico |
2 D 1,4 M-L |
5 D 1,6 M-L |
7440-43-9 |
Cadmio PP |
0,1 D 0,03 M-L |
1 D 0,2 M-L |
7439-97-6 |
Mercurio PP |
0,02 D 0,003 M-L |
0,05 D 0,03 M-L |
7440-47-3 |
Cromo |
1,5 D 0,5 M-L |
4 D 0,7 M-L |
7440-02-0 |
Nichel P |
1,3 D 0,6 M-L |
3 D 1,5 M-L |
7439-92-1 |
Piombo P |
0,4 D 0,06 M-L |
2 D 0,15 M-L |
ORGANO METALLI
Tabella 1.2
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
818-08-6 |
Dibutilstagno catione |
0,001 |
0,01 |
1461-25-2 |
Tetrabutilstagno |
0,0001 |
0,001 |
688-73-3 |
Tributilstagno (composti) PP |
0,0001 |
0,001 |
366643-28-4 |
Tributilstagno (catione) PP |
0,0001 |
0,001 |
|
Trifenilstagno |
0,0005 |
0,005 |
683-18-1 |
Dicloruro di dibutilstagno |
0,001 |
0,01 |
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Tabella 1.3
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
|
Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali
(*) PP |
0,005 |
0,02 D 0,015 M-L |
50-32-8 |
Benzo(a)pirene PP |
0,001 |
0,004 D 0,003 M-L |
205-99-2 |
Benzo(b)fluorantene PP |
0,001 |
0,004 D 0,003 M-L |
207-08-9 |
Benzo(k)fluorantene PP |
0,001 |
0,004 D 0,003 M-L |
191-24-2 |
Benzo(g,h,i)perilene PP |
0,001 |
0,004 D 0,003 M-L |
193-39-5 |
Indeno(1,2,3-cd)pirene PP |
0,001 |
0,004 D 0,003 M-L |
120-12-7 |
Antracene P |
0,01 D 0,006 M-L |
0,1 D 0,01 M-L |
206-44-0 |
Fluorantene P |
0,01 |
0,1 |
91-20-3 |
Naftalene P |
0,01 |
0,1 |
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)
Tabella 1.4
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
71-43-2 |
Benzene P |
0,2 D 0,1 M-L |
0,5 D 0,25 M-L |
100-41-4 |
Etilbenzene |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
98-82-8 |
Isopropilbenzene (cumene) |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
108-88-3 |
Toluene |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
1330-20-7 |
Xileni (*) |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
108-90-7 |
Clorobenzene |
1 D 0,1 M-L |
3 D 0,3 M-L |
95-50-1 |
1,2 Diclorobenzene |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
541-73-1 |
1,3 Diclorobenzene |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
106-46-7 |
1,4 Diclorobenzene |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
12002-48-1 |
Triclorobenzeni(**) |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
120-82-1 |
1,2,4 Triclorobenzene P |
0,01 D 0,005 M-L |
0,1 D 0,05 M-L |
95-49-8 |
2-Clorotoluene |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
108-41-8 |
3-Clorotoluene |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
106-43-4 |
4-Clorotoluene |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
107-05-1 |
3-Cloropropene (Cloruro di allile) |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
75-34-3 |
1,1 Dicloroetano |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
107-06-2 |
1,2 Dicloroetano P |
0,3 D 0,1 M-L |
3 D 0,4 M-L |
75-35-4 |
1,1 Dicloroetene |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
540-59-0 |
1,2 Dicloroetene |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
78-87-5 |
1,2 Dicloropropano |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
106-93-4 |
1,2 Dibromoetano |
|
2 D 0,2 M-L Provvisori |
542-75-6 |
1,3 Dicloropropene |
|
1 D 0,1 M-L Provvisori |
78-88-6 |
2,3 Dicloropropene |
|
ND |
79-34-5 |
1,1,2,2 Tetracloroetano |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
56-23-5 |
Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio) |
|
7 D 0,7 M-L |
71-55-6 |
1,1,1 Tricloroetano |
1 D |
10 D 0,1 M-L |
79-00-5 |
1,1,2 Tricloroetano |
|
10 D 1 M-L Provvisori |
75-01-4 |
Cloroetene (Cloruro di vinile) |
|
0,5 D 0,05 M-L Provvisori |
75-09-2 |
Diclorometano |
1 D 0,1 M-L |
10 D 1 M-L |
87-68-3 |
Esaclorobutadiene PP |
0,001 |
0,01 |
67-66-3 |
Triclorometano (cloroformio) P |
1 D 0,01 M-L |
10 D 0,1 M-L |
79-01-6 |
Tricloroetilene |
|
10 D 1 M-L |
127-18-4 |
Tetracloroetilene (percloroetilene) |
|
10 D 1 M-L |
107-07-3 |
2-Cloroetanolo |
|
ND |
92-23-1 |
1,3-Dicloro-2-propanolo |
|
ND |
108-60-1 |
Dicloro-di-isopropiletere |
|
ND |
106-89-8 |
Epicloridrina |
1 D 0,1 M-L |
10 D 1 M-L |
__________
(*) Xileni: lo standard di qualitą si riferisce
ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene). (**)
Triclorobenzeni: lo standard di qualitą si riferisce ad ogni singolo
isomero (1,2,3 triclorobenzene - 1,3,5
triclorobenzene). __________
NITROAROMATICI
Tabella
1.5
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B - 2008 (µg/L) |
97-00-7 |
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene |
|
ND |
89-21-4 |
1-Cloro-2-nitrobenzene |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
88-73-3 |
1-Cloro-3-nitrobenzene |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
121-73-3 |
1-Cloro-4-nitrobenzene |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
89-59-8 |
4-Cloro-2-nitrotoluene |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
- |
Cloronitrotolueni(*) |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
- |
Dicloronitrobenzeni(*) |
|
1 D 0,1 M-L provvisorio |
_______
(*) lo standard di qualitą si riferisce
alla somma di tutti gli
isomeri _______
ALOFENOLI
Tabella
1.6
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B - 2008 (µg/L) |
95-57-8 |
2-Clorofenolo |
1 D 0,1 M-L |
10 D 1 M-L |
108-43-0 |
3-Clorofenolo |
1 D 0,1 M-L |
5 D 0,5 M-L |
106-48-9 |
4-Clorofenolo |
1 D 0,1 M-L |
4 D 0,4 M-L |
95-95-4 |
2,4,5-Triclorofenolo |
0,3 D 0,03 M-L |
1 D 0,1 M-L |
88-06-2 |
2,4,6-Triclorofenolo |
0,3 D 0,03 M-L |
1 D 0,1 M-L |
120-83-2 |
2,4-Diclorofenolo |
0,3 D 0,03 M-L |
1 D 0,1 M-L |
87-86-5 |
Pentaclorofenolo P |
0,01 |
0,1 |
95-85-2 |
2-Ammino-4-clorofenolo |
|
ND |
59-50-7 |
4-Cloro-3-metilfenolo |
|
ND |
ANILINE e derivati
Tabella
1.7
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B - 2008 (µg/L) |
95-51-2 |
2-Cloroanilina |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
108-42-9 |
3-Cloroanilina |
0,2 D 0,02 M-L |
2 D 0,2 M-L |
106-47-8 |
4-Cloroanilina |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
95-76-1 |
3,4-dicloroanilina |
0,05 D 0,005 M-L |
0,1 D 0,01 M-L |
89-63-4 |
4-Cloro-nitroanilina |
|
ND |
PESTICIDI
Tabella 1.8
Numero CAS
|
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
79-11-8 |
Acido cloroacetico |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
120-36-5 |
Acido 2,4-diclorofenossipropanoico (diclorprop) |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
93-65-2 |
Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop) |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
94-74-6 |
Acido 2,4 metilclorofenossi acetico (mcpa) |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
94-75-7 |
Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4 D) |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
93-76-5 |
Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico (2,4,5 T) |
0,1 |
1 D 0,5 M-L |
465-73-6 |
Isodrin |
|
ND |
309-00-2 |
Aldrin |
0,00005 |
0,0001 |
60-57-1 |
Dieldrin |
0,00005 |
0,0001 |
72-20-8 |
Endrin |
0,00006 |
0,0006 |
57-74-9 |
Clordano |
0,00006 |
0,0006 |
|
Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*) |
0,00002 |
0,0002 |
|
Diclorodifenildicloroetilene (DDE) (*) |
0,00002 |
0,0002 |
|
Diclorodifenildicloroetano (DDD) (*) |
0,00003 |
0,0003 |
76-44-8 |
Eptacloro (incluso eptacloro epossido) |
0,00001 |
0,0001 |
115-29-7 |
Endosulfan P |
0,00001 |
0,0001 |
959-98-8 |
Alfa endosulfan P |
0,00001 |
0,0001 |
58-89-9 |
Lindano (g isomero
dell'esaclorocicloesano) PP |
0,001 D 0,0005 M-L |
0,01 D 0,005 M-L |
319-84-6 |
Esaclorocicloesano alfa PP |
0,0002 |
0,002 |
319-85-7 |
Esaclorocicloesano beta PP |
0,0002 |
0,002 |
118-74-1 |
Esaclorobenzene PP |
|
0,0003 |
330-55-2 |
Linuron |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
1746-81-2 |
Monolinuron |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
330-54-1 |
Diuron P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
34123-59-6 |
Isoproturon P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
1912-24-9 |
Atrazina P |
0,01 |
0,05 |
122-34-9 |
Simazina P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
298-03-3 |
Demeton |
0,01 |
0,1 |
60-51-5 |
Dimetoato |
0,01 |
0,1 |
298-04-4 |
Disulfoton |
0,01 |
0,1 |
10265-92-6 |
Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile |
0,01 |
0,1 |
7786-34-7 |
Mevinfos |
0,001 |
0,01 |
56-72-4 |
Cumafos |
|
0,01 Provvisorio |
470-90-6 |
Clorfenvinfos P |
0,0002 |
0,002 |
62-73-7 |
Diclorvos |
0,0001 |
0,001 |
1113-02-6 |
Ometoato |
0,001 |
0,01 |
301-12-2 |
Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato) |
|
0,03 |
14816-18-3 |
Foxim |
0,01 |
0,1 |
24017-47-8 |
Triazofos |
0,005 |
0,03 |
2642-71-9 |
Azinfos etile |
0,001 |
0,01 |
86-50-0 |
Azinfos metile |
0,001 |
0,01 |
2921-88-2 |
Clorpirifos P |
0,0001 |
0,001 |
121-75-5 |
Malation |
0,001 |
0,01 |
56-38-2 |
Paration etile |
0,001 |
0,01 |
298-00-0 |
Paration metile |
0,001 |
0,01 |
55-38-9 |
Fention |
0,001 |
0,01 |
122-14-5 |
Fenitrotion |
0,001 |
0,01 |
52-68-6 |
Triclorfon |
|
ND |
15972-60-8 |
Alachlor P |
0,03 D 0,01 M-L |
0,1 D 0,03 M- |
709-98-8 |
Propanile |
|
ND |
92-52-4 |
Bifenile |
|
1 D 0,1 M-L Provvisori |
1698-60-8 |
Pirazone (cloridazon-iso) |
|
1 D 0,1 M-L Provvisori |
1582-09-8 |
Trifluralin P |
0,003 D 0,0006 M-L |
0,03 |
25057-89-0 |
Bentazone |
0,1 |
1 |
________
(*) DDE, DDD, DDT: lo standard č
riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna
sostanza. ________
COMPOSTI ORGANICI
SEMIVOLATILI
Tabella 1.9
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
92-87-5 |
Benzidina (diamminodifenile) |
|
0,00008 provvisorio |
|
Diclorobenzidine (diclorodiamminodifenile) |
|
ND |
|
Cloronaftaleni |
0,01 D 0,001 M-L |
0,1 D 0,01 M-L |
100-44-7 |
a-Clorotoluene (cloruro di
benzile) |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
98-87-3 |
a,a-Diclorotoluene (cloruro di benzilidene) |
|
ND |
95-94-3 |
1,2,4,5-Tetraclorobenzene |
0,1 D 0,01 M-L |
1 D 0,1 M-L |
608-93-5 |
Pentaclorobenzene PP |
0,003 |
0,03 |
67-72-1 |
Esacloroetano |
|
1 D 0,1 M-L Provvisori |
ALTRI COMPOSTI
Tabella 1.10
Numero CAS |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
|
Clorotoluidine |
|
ND |
615-65-6 |
2-Cloro para-toluidina |
|
ND |
95-74-9 |
2-Cloro-4-amminotoluene |
|
ND |
|
Cloroamminotolueni |
|
ND |
126-99-8 |
2-Cloro-1,3,butadiene |
|
ND |
76-13-1 |
1,1,2-Triclorotrifluoroetano |
|
1 D 0,1 M-L Provvisori |
85535-84-8 |
Cloroalcani C10-C13 PP |
|
0,5 D 0,1 M-L Provvisori |
126-73-8 |
Tributilfosfato |
|
ND |
32534-81-9 |
Pentabromo difeniletere bromurato PP |
0,0005 |
0,001 |
|
Difeniletere bromurati totali P |
|
ND |
109-89-7 |
Dietilammina |
5 D 0,5 M-L |
10D
1 M-L |
124-40-3 |
Dimetilammina |
5 D 0,5 M-L |
10 D 1 M-L |
25154-52-3 |
Nonilfenolo PP |
0,03 D 0,003 M |
0,3 D 0,03 M |
104-40-5 |
4(para)-Nonilfenolo PP |
0,001 D 0,0006 M-L |
0,01 D 0,006 M-L |
1806-26-4 |
Ottilfenolo P |
0,01 D 0,001 M-L |
0,1 D 0,005 M-L |
140-66-9 |
Para-terz-ottilfenolo P |
0,01 D 0,001 M-L |
0,1 D 0,005 M-L |
108-77-0 |
2,4,6-Tricloro1,3,5 triazina (cloruro di cianurile) |
|
ND |
117-81-7 |
Di(2etilesilftalato) P |
0,3 D 0,03 M-L |
1 D 0,1 M-L |
|
PCB totali (*) |
|
0,00006 |
___________
(*) Lo standard č riferito alla
sommatoria di tutti i congeneri. Si segnalano i congeneri ritenuti pił
significativi sotto il profilo sanitario ed ambientale: PCB 28, PCB 52,
PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB
156, PCB 169, PCB 180 ___________
LEGENDA
D: acque
dolci superficiali. L : lagune. M: acque marine. ND: dati non
disponibili. P: le sostanze contraddistinte dalla lettera P sono le
sostanze prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001. PP: le
sostanze contraddistinte dalla lettera PP sono le sostanze pericolose
prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre
2001.
Provvisorio: gli standard contraddistinti con tale termine
rimangono in vigore fino alla revisione da parte del Comitato di cui
all'art. 3.
__________
NOTA: - Ove non vi sia specifico
riferimento alle diverse tipologie di corpi idrici, la concentrazione
fissata costituisce lo standard da rispettare nelle acque dolci
superficiali (D), nelle lagune (L) e nelle acque marine (M). __________
TABELLA 2
Standard di qualitą dei sedimenti di
acque marino-costiere, lagune e stagni costieri
NUMERO CAS |
(1) |
PARAMETRI |
CONCENTRAZIONI |
|
|
Metalli |
mg/kg s.s |
7440-38-2 |
|
Arsenico |
12 |
7440-43-9 |
PP |
Cadmio |
0,3 |
7440-47-3 |
|
Cromo totale
(2) |
50 |
7439-97-6 |
PP |
Mercurio |
0,3 |
7440-02-0 |
P |
Nichel |
30 |
7439-92-1 |
P |
Piombo |
30 |
|
|
Organo
metalli |
µg/kg s.s |
|
PP |
Tributilstagno |
5 |
|
|
Policiclici
Aromatici |
µg/kg s.s. |
|
PP |
IPA totali (3) |
200 |
50-32-8 |
PP |
Benzo(a)pirene* |
30 |
205-99-2 |
PP |
Benzo(b)fluorantene* |
40 |
207-08-9 |
PP |
Benzo(k)fluorantene* |
20 |
191-24-2 |
PP |
Benzo(g,h,i) perilene* |
55 |
193-39-5 |
PP |
Indenopirene* |
70 |
120-12-7 |
P |
Antracene |
45 |
206-44-0 |
P |
Fluorantene |
110 |
91-20-3 |
P |
Naftalene |
35 |
|
|
Pesticidi |
µg/kg s.s. |
309-00-2 |
|
Aldrin |
0,2 |
319-84-6 |
PP |
Alfa esaclorocicloesano |
0,2 |
319-85-7 |
PP |
Beta esaclorocicloesano |
0,2 |
58-89-9 |
PP |
Gamma esaclorocicloesano lindano |
0,2 |
|
|
DDT (4) |
0,5 |
|
|
DDD (4) |
0,5 |
|
|
DDE (4) |
0,5 |
60-57-1 |
|
Dieldrin |
0,2 |
118-74-1 |
PP |
Esaclorobenzene |
0,1 |
|
|
Diossine e
Furani |
µg/kg |
|
|
Sommat. PCDD, PCDF e
PCB diossina simili(T.E.) |
1,5 X 10-3 provvisorio |
|
|
PCB |
µg/kg |
|
|
PCB totali
(5) |
4 provvisorio |
___________
(1) Le sostanze
contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze
prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della
decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2001. (2) Per il cromo VI il valore di riferimento
provvisorio č di 5 mg/kg. (3) La somma č riferita agli IPA
contrassegnati da *. (4) DDE, DDD, DDT: lo standard č
riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna
sostanza. (5) Lo standard č riferito alla sommatoria di
tutti i congeneri. L'autoritą preposta al controllo deve specificare i
singoli congeneri ricercati. Si segnalano i congeneri ritenuti pił
significativi sotto il pro-filo sanitario ed ambientale: PCB 28, PCB 52,
PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128. PCB 138, PCB 153, PCB
156, PCB 169, PCB 180. ___________
NOTE:
Metodiche
analitiche:
«Metodologie analitiche di riferimento», Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio/ICRAM. Per PCB e
«Diossine»: «Procedimenti analitici adottati per il rilevamento di
microinquinanti in sedimenti lagunari», rapporto ISTISAN 99/28 Istituto
superiore di sanitą.
TABELLA 3
Attribuzione dello
stato di qualitą ambientale per le acque marino-costiere
Classificazione in base alla scala trofica |
Classe 2-4 |
Classe 4-5 |
Classe 5-6 |
Classe 6-8 |
Concentrazione inquinanti di cui alla
tabella 1 |
|
|
|
|
< valore soglia* |
elevato |
buono |
mediocre |
scadente |
> valore soglia* |
scadente |
scadente |
scadente |
scadente |
TABELLA 4
Attribuzione dello stato di
qualitą ambientale perle acque lagunari e stagni costieri
|
Stato buono |
Stato sufficiente |
Stato scadente |
Numero giorni di anossia/anno che coinvolgono oltre
il 30% della superficie del corpo idrico |
< 1 |
< 10 |
> 10 |
Concentrazione inquinanti di cui alla tabella
1 |
|
|
|
< valore soglia* |
buono |
sufficiente |
scadente |
> valore soglia* |
scadente |
scadente |
scadente |
Allegato B (art. 1, comma 10)
ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI
1. Per il raggiungimento e/o
mantenimento degli standard di qualita' fissati all'allegato A del
presente regolamento l'autorita' competente obbliga le imprese, i cui
scarichi contengono le sostanze individuate all'allegato A, all'adozione
delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione
delle sostanze pericolose negli scarichi e definiscono comunque, per le
sostanze di cui allo stesso allegato A valori limite di emissione piu'
restrittivi di quelli previsti alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152 del 1999.
2. I titolari degli scarichi
contenenti le sostanze di cui all'allegato A sono obbligati a porre in
opera, con oneri a proprio carico, misuratori di portata e campionatori in
automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su
ogni scarico industriale. In tal caso i titolari degli scarichi di acque
reflue industriali devono assicurare autocontrolli, effettuando analisi
sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in
entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a
disposizione della autorita' preposta al controllo.
3. Le
determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformita' degli
scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione
medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorita' preposta al controllo
puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il
campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione adatto a
rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze
quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di
scarico in relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso, il
tipo di accertamento, di routine, di emergenza, ecc.
4. I valori
limite di emissione allo scarico devono essere rispettati a pie'
d'impianto. Gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi
di acque di raffreddamento e deve essere previsto l'avvio separato allo
scarico delle acque di prima pioggia.
5. Nei casi di cui al comma 2
dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, qualora sussistano i
presupposti di cui allo stesso comma 2, l'autorizzazione allo smaltimento
di rifiuti liquidi, contenenti le sostanze oggetto del presente
regolamento, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane deve
comunque prevedere almeno le prescrizioni di seguito riportate: a)
rispetto delle concentrazioni fissate dall'autorita' competente per
ciascuna delle sostanze dell'allegato A in sede di rilascio delle
autorizzazioni in ragione dell'effettiva capacita' dell'impianto di
pretrattamento; b) presenza nell'impianto di idonei sistemi di
pretrattamento, dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da
smaltire, mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili tali da
garantire, all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso
dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, concentrazione di
sostanze pericolose non superiori di un fattore 20 rispetto agli standard
di qualita' di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente
regolamento; c) attuazione di un programma di caratterizzazione
quali-quantitativa dei rifiuti liquidi, con installazione all'ingresso
dell'impianto di trattamento e all'uscita dal medesimo in corrispondenza
del punto di confluenza con il depuratore di misuratori di portata e
campionatori in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli
sistematici sui reflui in entrata e in uscita dall'impianto di
trattamento; d) adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi
da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno gia'
subito il trattamento finale; e) standard gestionali adeguati del
processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza
depurativa; f) raggiungimento e mantenimento degli standard e degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici recettori interessati dagli
scarichi dei predetti impianti; g) capacita' residua di trattamento
valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto ed alle esigenze di
collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte; h) i
fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano
rifiuti liquidi non possono essere riutilizzati in agricoltura.
6.
L'autorizzazione di cui al punto 5 non puo' essere rilasciata qualora lo
scarico recapiti nei corpi idrici con portata naturale nulla per oltre
centoventi giorni all'anno o con scarsa capacita' depurativa.
|