PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO


Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro può essere scisso in due momenti storici:
il primo è rappresentato dalle norme emanate dagli anni '50 fino agli anni '80, nate allo scopo di conciliare le esigenze proprie dei cambiamenti delle realtà politiche, sociali ed industriali, avvenute dal dopo guerra in poi, con il bisogno di una graduale tutela della sicurezza nel mondo del lavoro;
il secondo è costituito dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie e dalle norme emanate successivamente agli anni '90 in relazione al principio della più avanzata "fattibilità tecnologica" ed alla consapevolezza del coinvolgimento dinamico dei soggetti che operano nel mondo del lavoro nella gestione della sicurezza aziendale.
In passato le normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro hanno definito disposizioni e regole indicanti i princìpi fondamentali da attuare per un corretto adeguamento ed adattamento degli strumenti e dei mezzi reputati poco sicuri ad una regolare tutela del lavoratore.
Sulla base di ciò sono state riconosciute norme specifiche riguardanti le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro, etc. senza porre grande attenzione a quei vantaggi e benefici derivanti dalla sostituzione degli obsoleti e poco sicuri strumenti di lavoro con nuove ed idonee attrezzature tecnologicamente più avanzate.
La tendenza a regolamentare soluzioni volte a definire l'applicazione dei cosiddetti dispositivi di sicurezza, dei ripari e delle protezioni, scaturisce dal fatto che la questione "sicurezza" viene considerata svincolata da legami - in realtà esistenti e di sostanziale importanza - fra salvaguardia del bene e della salute del lavoratore ed avanzamento tecnologico.
Con il recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto e sociali si è puntualizzato uno dei nuovi parametri interpretativi dell'obbligo del datore di lavoro, fondato sulla "fattibilità tecnologica", cioè sul dovere di introdurre nell'ambiente di lavoro, negli impianti e nelle attrezzature quanto di meglio la tecnologia mette a disposizione sul mercato.
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 626/94 e delle successive modifiche ed integrazioni, il legislatore intende fornire nuove indicazioni in materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro" al fine di responsabilizzare particolarmente il datore di lavoro e coinvolgere attivamente i lavoratori su tutto ciò che riguarda i pericoli ed i rischi presenti e caratterizzanti le realtà lavorative.Scopo fondamentale della norma è quello di condurre tutti i soggetti interessati verso una migliore acquisizione ed una maggiore consapevolezza dei rischi presenti, specifici ed esistenti nei luoghi di lavoro, attraverso una attenta valutazione dei rischi ed il suo costante aggiornamento. Tali pericoli sono da considerare nella loro completezza in quanto possono essere generati sia da condizioni riguardanti l'ambiente di lavoro, sia dai vari mezzi e dalle diverse macchine e strumenti utilizzati per lo svolgimento delle mansioni, ma anche dalle modalità e dalle procedure con le quali vengono svolte le attività nonché, da una mancata prevenzione incendi.

A tale proposito i datori di lavoro sono chiamati a prestare un'attenzione regolare e costante circa la propria attività lavorativa, mentre i lavoratori sono direttamente e chiaramente coinvolti non più solamente all'attuazione delle ordinarie funzioni operative, ma anche nella programmazione e gestione delle norme di sicurezza, nonché nell'applicazione dei dispositivi di protezione e dei comportamenti corretti da seguire durante lo svolgimento delle mansioni.

Il Decreto Legislativo 626/94 e le successive integrazioni approvate dal Governo Italiano in recepimento delle Direttive Comunitarie hanno determinato:
l'introduzione di figure di nuova istituzione in grado di poter attuare un maggiore studio dei processi operativi ed un maggiore controllo delle strutture e degli impianti;
il riconoscimento della partecipazione degli stessi lavoratori nelle operazioni di valutazione, controllo e verifica dei livelli di sicurezza presenti nelle realtà operative.

Tutte le Leggi in vigore anteriormente il 19 Settembre 1994 in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori sono e rimangono effettive nella loro integrità, in quanto l'approvazione del Decreto Legislativo 626/94 e delle successive modifiche ed integrazioni non ha determinato la loro abrogazione.

LEGISLAZIONE

 DPR 12/1998 n. 37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla protezione incendi.

DM 10/3/1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 14/10/1996 n.494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

DPR 24/7/1996 n. 459

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

 

  D.Lgs. 19/9/1994 n.626

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

  D.Lgs. 15/8/1991 n.277

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.

DM 16/2/1982 attività soggette alle visite di prevenzione incendi

 

DPR 19/3/1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro

  D.P.R. 27/4/1955 n.547

Norme per la prevenzione degli infortuni.