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 VIDEOTERMINALI: DAL 4 FEBBRAIO IN VIGORE NUOVI OBBLIGHI

 Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 la Legge comunitaria 2000 che all'art. 21 modifica gli art. 54, 57 e 58 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia  di tutela del lavoro al videoterminale ampliando la tutela dei videoterminalisti a tutti i lavoratori che utilizzano 20 ore settimanali il VDT. La modifica entrerà in vigore il 4 febbraio 2001, ed entro tale data si dovrà provvedere ai nuovi adempimenti previsti dalla legge (adeguamento posti di lavoro, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori, procedure aziendali sui videoterminali, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi)

Videoterminali: come cambia il Dlgs 626/1994 in base alla legge Comunitaria 2000

articolo del Dlgs 626/1994

formulazione attuale (testo vigente)

formulazione prevista dalla Comunitaria 2000

51, comma 1, lettera c)

"lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa."

"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54."

55, commi 3 e 4

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente."

"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 (1).
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità."

58

"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'Allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997."

"1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII."

 

(1)     Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 55, Dlgs 626/1994, è il seguente:
"1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei."