TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Il Ministero dei trasporti ha indicato i casi in cui può essere prorogata la validità del certificato provvisorio del consulente dei trasporti di merci pericolose

Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Motorizzazione, prendedo atto che il notevole numero di domande d’esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di cui all’art. 5 del D.M. 4 febbraio 2000 n. 40, ha impedito ad alcune commissioni, malgrado l’enorme impegno profuso, di convocare tutti i richiedenti in tempo utile, ha emanato la circolare 17 settembre 2001 n. 1899/C3 per indicare i casi in cui può essere prorogata la validità del certificato provvisorio del consulente dei trasporti di merci pericolose.

I richiedenti convocati per una seduta d’esame successiva al 18 settembre 2001, comunica il Ministero,  possono presentare domanda di proroga, in carta semplice, all’Ufficio provinciale sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda d’esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia.

L’ufficio, dopo aver verificato che il richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia stato convocato per sostenere l’esame in una data antecedente al 19 settembre 2001, prorogherà il certificato provvisorio fino al quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione d’esame, per tener conto dei termini fissati dall’art. 2, comma 1, del D.M. 6 giugno 2000.

Analoga procedura si applica a coloro che, pur avendo sostenuto l’esame con esito favorevole prima del 19 settembre 2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di scadenza del certificato provvisorio.

Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere la proroga coloro che, convocati per sostenere l’esame in una data antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto l’esame con esito negativo.