TRASPORTO
MERCI PERICOLOSE |
Il Ministero dei
trasporti ha indicato i casi in cui può essere prorogata la validità del
certificato provvisorio del consulente dei trasporti di merci pericolose |
Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Unità
di Gestione Motorizzazione, prendedo atto che il notevole numero di
domande d’esame per il conseguimento del certificato di formazione
professionale di cui all’art. 5 del D.M. 4 febbraio 2000 n. 40, ha
impedito ad alcune commissioni, malgrado l’enorme impegno profuso, di
convocare tutti i richiedenti in tempo utile, ha emanato la circolare 17
settembre 2001 n. 1899/C3 per indicare i casi in cui può essere prorogata
la validità del certificato provvisorio del consulente dei trasporti di
merci pericolose. |
I richiedenti convocati per una seduta d’esame
successiva al 18 settembre 2001, comunica il Ministero, possono
presentare domanda di proroga, in carta semplice, all’Ufficio
provinciale sede della commissione alla quale hanno inoltrato domanda
d’esame, esibendo il certificato provvisorio ed una sua fotocopia. |
L’ufficio, dopo aver verificato che il
richiedente abbia presentato domanda entro il 18 marzo 2001 e che non sia
stato convocato per sostenere l’esame in una data antecedente al 19
settembre 2001, prorogherà il certificato provvisorio fino al
quarantesimo giorno successivo a quello di inizio della sessione
d’esame, per tener conto dei termini fissati dall’art. 2, comma 1, del
D.M. 6 giugno 2000. |
Analoga procedura si applica a coloro che, pur
avendo sostenuto l’esame con esito favorevole prima del 19 settembre
2001, non abbiano ricevuto il certificato definitivo prima della data di
scadenza del certificato provvisorio. |
Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere
la proroga coloro che, convocati per sostenere l’esame in una data
antecedente al 19 settembre, siano risultati assenti o abbiano sostenuto
l’esame con esito negativo. |