Sicurezza e lavoro a tempo determinato

Sulla Gazzetta Ufficiale 235 del 09/10/01 è stato pubblicato il decreto legislativo 368 del 6 settembre 2001, dal titolo "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

Il decreto tratta del lavoro a tempo determinato, disciplinando la materia ma collegandola anche alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

In particolare vi è un riferimento alla sicurezza del lavoro in due articoli:

art. 3, con il divieto di fissare una data termine del contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

art. 7, in cui si specifica che il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

Per quanto riguarda la parte specifica relativa al lavoro da tempo determinato si vuole evidenziare che:

è possibile porre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1);

salvo il caso specificato all'art. 4, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore ai tre anni.