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REGIONE LOMBARDIA : PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Pubblicato su
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (6° suppl. straord. al n.2 –
12/1/2001) il testo coordinato dellla D.G.R 18/4/1997, che riguarda
l’autorizzazione in via generale delle attivita a ridotto inquinamento
atmosferico.
Tali attività sono quelle descritte ai 31 punti
dell’allegato 2 del DPR 25/7/1991, e cioè :
1. Pulizia a
secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di
solventi non sup. a 20 kg/g.
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine
agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa
(inchiostri, vernici e similari) non sup. a 30 kg/g.
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso
non superiore a 200 kg/g.
5. Produzione di articoli in gomma e materie plastiche con utilizzo di materie
prime non superiore a 500 kg/g.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a
base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con
utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non sup. a 50 kg/g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a
1500 kg/g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non
superiore a 450 kg/g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con
produzione non superiore a 500 kg/h.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a
10 kg/g.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzaione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con
consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non
superiore a 100 kg/g.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la
profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in
muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini
non superiore a 50 kg/g.
19. Trasformazione e conservazione di frutta ecc. esclusa la surgelazione con
produzione non superiore a 1000 kg/g.
20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione
non superiore a 1000 kg/g.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri esclusa surgelazione con
produzione non superiore a 1000 kg/g.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non
superiori a 1000 kg/g.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso
non superiore a 50 kg/g.
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100
kg/g.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di
materia prima non superiore a 3000 kg/g.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non
superiore a 4000 kg/g.
30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.
La suddetta
d.g.r. consta dei seguenti allegati:
o
La scheda, denominata "Nota esplicativa", relativa
ai contenuti e modalità di applicazione dei provvedimenti
regionali in materia di ridotto inquinamento atmosferico;
o
l'allegato tecnico, "Allegato 32", contenente la
descrizione delle caratteristiche tecniche essenziali delle
migliori tecnologie di abbattimento, che devono essere applicate dai
titolari qualora le emissioni superino i
limiti e/o non rispettino le caratteristiche delle materie prime
impiegate;
o
l'allegato, "Allegato 33", concernente le
prescrizioni generali di carattere amministrativo;
o
il fac-simile di domanda, "Allegato 34", per
avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ex art. 5 del D.P.R.
25 luglio 1991, e per l'eventuale impiego al rispetto dei criteri e delle
condizioni relativi alla "soglia
massima";
o
il fac-simile, "Allegato 35", di comunicazione
dell'adeguamento delle attività a ridotto inquinamento
atmosferico già autorizzate ai sensi del D.P.R. 203/88.