Art.
1. Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi
fiscali per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a
metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici,
biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono così definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in base agli
importi e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, nonchè per l'acquisto di
motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita, in
base agli importi stabiliti dall'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c),
della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo le modalità previste
dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6, lettera a), e 7 della legge 7
agosto 1997, n. 266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli a
metano o gas di petrolio liquefatto, in base agli importi e secondo le
modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 17 luglio 1998, n.
256.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati di
motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la sola trazione di
tipo elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia prodotta da una cella a combustibile esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico per
la sola generazione di energia elettrica che integra una fonte di
energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo
termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di
garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti
(funzionamento ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo
termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia
elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del
veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una
sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e
ciclomotori elettrici:
a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art.
53, comma 1, lettera h), del nuovo codice della strada;
b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti nelle
categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo
codice della strada;
c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti nelle
categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo
codice della strada.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e,
sentito il Ministero dell'ambiente, può variare i limiti di spesa di
cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda
e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e avrà efficacia a partire dal giorno successivo a
quello della pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2001
Il Ministro dell'ambiente Bordon
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 346
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