OBBLIGHI DI SICUREZZA NEL LAVORO INTERINALE
La legge sul lavoro
interinale, n.196/97 sulle norme in materia di promozione dell’occupazione,
apre alcuni problemi tutt’altro che irrilevanti in ordine alla gestione della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicuramente da approfondire sono
alcuni aspetti particolarmente critici, anche alla luce di alcuni eventi
infortunistici già verificatisi in alcune realtà. Importante è sapere che la
fornitura di lavoro temporaneo è vietata:
• A favore delle imprese
che non possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi
• Per le lavorazioni
che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente
pericolosi individuati dal D.M. (31/05/1999)
• Per lavori che espongono a rischio tecnopatia grave e quelli che espongono i
lavoratori ad Agenti cancerogeni ex. tit.VII.626/94, quindi oggi anche
mutageni; Amianto; CVM; Le quattro ammine aromatiche cancerogene e i loro sali;
Radiazioni ionizzanti.
Al di fuori di questi
casi il lavoro interinale è ammesso anche in attività a rischio. Considerando
le definizioni nelle tabelle che seguono, relative ai contratti interinali,
proviamo a chiederci chi è responsabile della tutela della salute e
sicurezza del lavoratore interinale durante il periodo in cui egli presta la
sua attività lavorativa.
Per contratto
di fornitura si intende quello che si stipula tra la ditta fornitrice e
la ditta utilizzatrice: in esse deve essere chiaramente specificata la
mansione cui sarà adibito il lavoratore. |
Per contratto
di prestazione di lavoro temporaneo si intende il contratto che si
stipula tra la ditta fornitrice ed il lavoratore, cioè il contratto
d’assunzione; in esso devono essere specificate le mansioni svolte dal
lavoratore e le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo
di attività. |
Possiamo dire che non
sussistono dubbi che, durante il periodo di lavoro in affitto presso la ditta
utilizzatrice, il lavoratore è sotto controllo della stessa e pertanto della
salute e sicurezza rispondono a pieno titolo datore di lavoro, dirigenti e preposti
di quest’ultima. Tant’è vero che, ai fini dell’applicazione delle norme
sull’igiene e sicurezza del lavoro, il lavoratore in affitto è computato tra
gli addetti della ditta utilizzatrice. E’ quindi chiaro che le misure
preventive di sicurezza, la fornitura dei DPI, le procedure di sicurezza, ecc.
sono a carico del datore di lavoro utilizzatore; ma rimangono due problemi sui
quali porre una particolare attenzione, precisamente:
1. L’informazione e
formazione
2. La sorveglianza sanitaria
In merito al primo punto, esse sono a carico
della ditta fornitrice con riferimento ai rischi generici prevedibilmente
legati alla mansione. Successivamente, la ditta utilizzatrice le implementerà
sulla base dei rischi particolari, aggiuntivi o specifici, che in essa si
riscontrano. Tuttavia, il contratto di fornitura può prevedere che gli obblighi
informativi e formativi siano integralmente adempiuti dalla ditta
utilizzatrice.
Per il secondo punto il
discorso è più complesso. L’art.6 della L.196/97 prende in specifico esame al
comma 1 proprio il problema della sorveglianza sanitaria: “nel caso in cui
le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una
sorveglianza medica o comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne
informa il lavoratore e osserva altresì , nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza….”.
Infine, il CCNL del 18 maggio 1998 si occupa del problema art.14 che definisce
in modo assolutamente non equivoco a chi compete la sorveglianza sanitaria: “
…La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico
dell’impresa utilizzatrice…”.
Il punto cruciale da
sciogliere è quindi se la ditta fornitrice debba o meno essere dotata del
Medico Competente. A tal proposito ci si troverà davanti a due casi, secondo
che la "Fornitrice" sia dotata di Medico Competente o meno. Nel primo
caso, prima che il lavoratore venga inviato alla "Utilizzatrice", il
Medico Competente effettuerà la visita preventiva aprendo la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore stesso. In seguito il lavoratore verrà preso in
carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà
l'analisi con una sorta di visita preventiva supplementare.
La seconda ipotesi porta
il Medico Competente della "Utilizzatrice" ad effettuare la visita
preventiva, emettendo un giudizio di idoneità ed aprendo la cartella sanitaria
e di rischio, se si tratta del primo rap porto di lavoro, o aggiornandola se
preesistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari
preventivi. Al fine del rapporto, il Medico Competente trasferisce la cartella
alla "Fornitrice" (in busta chiusa sigillata) che la consegnerà al
momento opportuno al Medico Competente della nuova "Utilizzatrice".
In conclusione la prima
ipotesi appare corretta dal punto di vista concettuale, ma può creare alcuni
problemi dal punto di vista pratico/operativo. La seconda appare molto più
praticabile nella concreta quotidianità.