OBBLIGHI DI SICUREZZA NEL LAVORO INTERINALE

La legge sul lavoro interinale, n.196/97 sulle norme in materia di promozione dell’occupazione, apre alcuni problemi tutt’altro che irrilevanti in ordine alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicuramente da approfondire sono alcuni aspetti particolarmente critici, anche alla luce di alcuni eventi infortunistici già verificatisi in alcune realtà. Importante è sapere che la fornitura di lavoro temporaneo è vietata:

• A favore delle imprese che non possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi
• Per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati dal D.M. (31/05/1999)
• Per lavori che espongono a rischio tecnopatia grave e quelli che espongono i lavoratori ad Agenti cancerogeni ex. tit.VII.626/94, quindi oggi anche mutageni; Amianto; CVM; Le quattro ammine aromatiche cancerogene e i loro sali; Radiazioni ionizzanti.

Al di fuori di questi casi il lavoro interinale è ammesso anche in attività a rischio. Considerando le definizioni nelle tabelle che seguono, relative ai contratti interinali, proviamo a chiederci chi è responsabile della tutela della salute e sicurezza del lavoratore interinale durante il periodo in cui egli presta la sua attività lavorativa.

 

Per contratto di fornitura si intende quello che si stipula tra la ditta fornitrice e la ditta utilizzatrice: in esse deve essere chiaramente specificata la mansione cui sarà adibito il lavoratore.

Per contratto di prestazione di lavoro temporaneo si intende il contratto che si stipula tra la ditta fornitrice ed il lavoratore, cioè il contratto d’assunzione; in esso devono essere specificate le mansioni svolte dal lavoratore e le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

Possiamo dire che non sussistono dubbi che, durante il periodo di lavoro in affitto presso la ditta utilizzatrice, il lavoratore è sotto controllo della stessa e pertanto della salute e sicurezza rispondono a pieno titolo datore di lavoro, dirigenti e preposti di quest’ultima. Tant’è vero che, ai fini dell’applicazione delle norme sull’igiene e sicurezza del lavoro, il lavoratore in affitto è computato tra gli addetti della ditta utilizzatrice. E’ quindi chiaro che le misure preventive di sicurezza, la fornitura dei DPI, le procedure di sicurezza, ecc. sono a carico del datore di lavoro utilizzatore; ma rimangono due problemi sui quali porre una particolare attenzione, precisamente:

1. L’informazione e formazione
2. La sorveglianza sanitaria

 In merito al primo punto, esse sono a carico della ditta fornitrice con riferimento ai rischi generici prevedibilmente legati alla mansione. Successivamente, la ditta utilizzatrice le implementerà sulla base dei rischi particolari, aggiuntivi o specifici, che in essa si riscontrano. Tuttavia, il contratto di fornitura può prevedere che gli obblighi informativi e formativi siano integralmente adempiuti dalla ditta utilizzatrice.

Per il secondo punto il discorso è più complesso. L’art.6 della L.196/97 prende in specifico esame al comma 1 proprio il problema della sorveglianza sanitaria: “nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore e osserva altresì , nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza….”. Infine, il CCNL del 18 maggio 1998 si occupa del problema art.14 che definisce in modo assolutamente non equivoco a chi compete la sorveglianza sanitaria: “ …La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice…”.

Il punto cruciale da sciogliere è quindi se la ditta fornitrice debba o meno essere dotata del Medico Competente. A tal proposito ci si troverà davanti a due casi, secondo che la "Fornitrice" sia dotata di Medico Competente o meno. Nel primo caso, prima che il lavoratore venga inviato alla "Utilizzatrice", il Medico Competente effettuerà la visita preventiva aprendo la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore stesso. In seguito il lavoratore verrà preso in carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà l'analisi con una sorta di visita preventiva supplementare.

La seconda ipotesi porta il Medico Competente della "Utilizzatrice" ad effettuare la visita preventiva, emettendo un giudizio di idoneità ed aprendo la cartella sanitaria e di rischio, se si tratta del primo rap porto di lavoro, o aggiornandola se preesistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi. Al fine del rapporto, il Medico Competente trasferisce la cartella alla "Fornitrice" (in busta chiusa sigillata) che la consegnerà al momento opportuno al Medico Competente della nuova "Utilizzatrice".

In conclusione la prima ipotesi appare corretta dal punto di vista concettuale, ma può creare alcuni problemi dal punto di vista pratico/operativo. La seconda appare molto più praticabile nella concreta quotidianità.