Protezione
Ambiente Sicurezza
Studio Associato
Professionale
via Lana, 1 - 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
fax 030 3583957
|
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5-4-2001
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto 19 marzo 2001
Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a rischio di incidente rilevante.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ed
in particolare gli articoli 19, 21 e 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689,
concernente "determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili
del fuoco";
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente "disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, recante
"modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione
incendi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
concernente "approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";
Visto il decreto del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, concernente
"norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai
fini della prevenzione incendi nelle attivita' a rischio di incidente
rilevante di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983" e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente "regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59", ed in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 concernente
"disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili
del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con i ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze 21
settembre 1998, concernente "aggiornamento delle tariffe orarie dovute
per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della
sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9
agosto 2000, concernente "individuazione delle modificazioni di impianti
e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente
livello di rischio";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente "potenziamento del
corpo nazionale dei vigili del fuoco", ed in particolare l'art. 18;
Ravvisata l'esigenza di semplificare le procedure di prevenzione incendi per
gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi,
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Decreta:
Art. 1. - Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure semplificate di prevenzione
incendi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, per le attivita' soggette alla presentazione del rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo e
contemporaneamente soggette ai controlli di prevenzione incendi perche'
comprese nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno 16
febbraio 1982, e/o nelle tabelle A) e B) annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
2. Le procedure di cui al comma 1 sostituiscono, fino all'attuazione dell'art.
72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelle previste dal decreto
del Ministero dell'interno 2 agosto 1984, cosi' come modificate dal decreto
del Ministero dell'interno 30 aprile 1998.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le seguenti denominazioni:
a) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334;
b) "comitato": il comitato di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) "comando": il comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio;
d) "comandante": il comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
Art. 3. - Nulla osta di fattibilita', parere tecnico conclusivo e
certificato di prevenzione incendi
1. Il nulla osta di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo rilasciati dal
comitato ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo comprendono,
ai fini della prevenzione incendi, il nulla osta di fattibilita' e il parere
sul progetto particolareggiato previsti dal decreto del Ministero dell'interno
2 agosto 1984, e successive modifiche, e integrazioni.
2. La documentazione presentata dal gestore in attuazione dei disposti
dell'art. 8 (rapporto di sicurezza preliminare e definitivo), art. 10
(modifiche di uno stabilimento) e art. 21 (procedura per la valutazione del
rapporto di sicurezza) del decreto legislativo, specificatamente integrata ai
fini della sicurezza antincendi, viene presentata anche in relazione alle
procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577.
Art. 4. - Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Il responsabile dell'attivita' di cui all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, coincide con il gestore di
cui all'art. 3, comma1, lettera d) del decreto legislativo.
2. Il certificato di prevenzione incendi, che per le attivita' in argomento ha
validita' quinquennale, viene rilasciato a conclusione del procedimento di
valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 21 del decreto
legislativo con le modalita' amministrative indicate nel successivo art. 9.
3. Al termine dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento e/o della
modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del
decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000, compresi quelli
eventualmente prescritti dal comitato in fase istruttoria, il gestore presenta
al comando l'istanza di accertamento sopralluogo finalizzata al rilascio del
certificato di prevenzione incendi.
4. Entro quarantacinque giorni dall'istanza di cui al precedente comma 3,
viene effettuato il sopralluogo da parte di apposita commissione nominata dal
comitato, composta da almeno tre componenti compreso il comandante o suo
delegato.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del
positivo accertamento sopralluogo, il comando rilascia il certificato di
prevenzione incendi.
6. Nelle more del rilascio del certificato di prevenzione incendi, la perizia
giurata presentata dal gestore ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo, integrata da dichiarazione, sottoscritta nelle forme della
autocertificazione con le modalita' e gli effetti della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 e successive modifiche, attestante l'osservanza della normativa vigente
in materia di sicurezza antincendi e corredata dalle relative certificazioni,
consente l'esercizio dell'attivita' anche ai fini della prevenzione incendi.
Art. 5. - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Contestualmente alla presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato di
cui all'art. 8 del decreto legislativo, il gestore richiede al comando, ai
sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577, e con gli adempimenti amministrativi indicati nell'art. 9 del presente
decreto, il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento per la
valutazione del rapporto di sicurezza, presentato dal gestore ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo, viene effettuato il sopralluogo da parte
di apposita commissione nominata dal comitato, composta da almeno tre
componenti compreso il comandante o suo delegato.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte del comitato, del
positivo accertamento sopralluogo, il comando procede al rinnovo del
certificato di prevenzione incendi.
Art. 6. - Modifiche
1. In caso di modifiche di uno stabilimento esistente, le disposizioni di cui
al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 2 agosto
1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle stabilite dal
decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000.
2. In caso di modifiche di impianti e/o di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose costituenti aggravio
del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministero
dell'ambiente del 9 agosto 2000, si applicano le procedure di cui ai
precedenti articoli 3 e 4.
Art. 7. - Stabilimenti e depositi costieri
1. Per l'insediamento di nuovi stabilimenti e depositi costieri nonche' per le
modifiche di quelli esistenti costituenti aggravio del preesistente livello di
rischio ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 9 agosto 2000, il
comitato adotta i provvedimenti conclusivi ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo e trasmette agli organi competenti gli atti conclusivi dei
procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza, per le procedure
relative alle istruttorie di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo.
Art. 8. - Norme di prevenzione incendi
1. Le determinazioni espresse dal comitato al termine dell'istruttoria di cui
all'art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla
adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a
specifiche norme di prevenzione incendi.
2. Tali norme e misure alternative dovranno essere espressamente indicate dal
gestore nel rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo.
Art. 9. - Adempimenti amministrativi
1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 18 della legge 10 agosto
2000, n. 246, gli importi dei corrispettivi dovuti dal gestore, ai sensi della
legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, per i servizi di
prevenzione incendi per le attivita' oggetto del presente decreto sono
determinati in base alle tariffe orarie stabilite dal decreto del Ministero
dell'interno 21 settembre 1998, e alla durata dei medesimi servizi indicata
nell'allegato VI al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998.
Art. 10. - Abrogazione di norme
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato
il decreto del Ministero dell'interno 30 aprile 1998, concernente
"modificazioni al decreto 2 agosto 1984 del Ministero dell'interno".