Si ricordano di seguito gli obblighi connessi con questa nuova normativa per il trasporto delle merci pericolose.

 

Secondo il D.Lgs. 40/2000, come ricordato nelle nostre precedenti circolari, i titolari delle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, dovevano entro il 16 giugno 2000 nominare uno o più consulenti per la sicurezza (termine poi prorogato con circolare 1899/C3).

Tali consulenti devono essere in possesso del certificato di formazione professionale.

Sono esentate dall’obbligo di nominare tale consulente solo le imprese che:

 

Con il Decreto Ministeriale del 04/07/2000 - Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 sono state individuate le imprese che sono esentate dalla nomina del consulente:

a)       le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso;

b)       le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.


Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
Si ricorda che l
'esenzione di cui al comma precedente si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui sopra.

La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta.

 

Successivamente, con la Circolare n° 26 del 14/11/2000 - Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti, si è anche precisato che:

 

 

 

COMPITI DEL CONSULENTE DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

  1. Il consulente deve redigere una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
  2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
  3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.
  4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.
  5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

 

Un evento incidentale deve essere considerato "incidente" ai sensi del decreto legislativo n. 40/2000 quando risponde ad almeno uno dei criteri sotto enunciati:

Criterio 1 - Danni a persone o cose

·         La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

§         decesso di una o piu' persone;

§         ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi superiore a sette giorni;

§         danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.

 

Criterio 2 - Perdite di materie pericolose

·         E' da considerarsi "incidente" se la quantita' di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.

Criterio 3 - Motivi precauzionali di ordine pubblico

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita' pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.