Si ricordano di seguito gli obblighi connessi con questa nuova normativa
per il trasporto delle merci pericolose.
Secondo il D.Lgs. 40/2000, come
ricordato nelle nostre precedenti circolari, i titolari delle imprese che effettuano
operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via
navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali
trasporti, dovevano entro il 16 giugno 2000 nominare uno o più
consulenti per la sicurezza (termine poi prorogato con circolare 1899/C3).
Tali consulenti devono essere in possesso del
certificato di formazione professionale.
Sono esentate dall’obbligo
di nominare tale consulente solo le imprese che:
Con il Decreto Ministeriale del
04/07/2000 - Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei
consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per
ferrovia, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 sono
state individuate le imprese che sono esentate dalla nomina del consulente:
a) le imprese
che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di
materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della
tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti
e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio
piu' basso;
b) le imprese
che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in
colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate
siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna
impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite
massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non
superiore a 180 tonnellate.
Si ricorda che l'esenzione di cui al comma precedente si applica qualora
l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o
la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle
operazioni di cui sopra.
La copia
della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna
delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva
annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni
volta.
Successivamente, con la Circolare
n° 26 del 14/11/2000 - Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci
pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto
ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T,
attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame,
campo di applicazione, esenzioni, incidenti, si è anche precisato che:
Un evento incidentale deve essere considerato
"incidente" ai sensi del decreto legislativo n. 40/2000 quando
risponde ad almeno uno dei criteri sotto enunciati:
·
La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o
scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di
cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.
Cio' premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno
dei seguenti eventi:
§
decesso di una o piu' persone;
§
ferite o danni ad una o piu' persone, con prognosi
superiore a sette giorni;
§
danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo
superiore a cinquemila euro.
·
E' da considerarsi "incidente" se la quantita' di
materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto, o durante le operazioni di
carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione, per le varie materie,
attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR.
Sono parimenti da considerare
"incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del
trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa
abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorita'
pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o
confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre
infrastrutture, ecc.