Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7-3-2001
Legge 22 febbraio 2001,
n.36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art 1.
- Finalita' della legge
1. La presente legge ha lo scopo di dettare
i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei
lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione
a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi
e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca
scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure
di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui
all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione
Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
secondo le migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della
presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2. - Ambito di
applicazione
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi
e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che
possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della
presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi
diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico,
individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e
delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le
aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
- Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: e' la condizione di una
persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di
contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: e' il valore di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di
immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non
deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c)
valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere,
superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze
prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti
a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla
legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli
standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: e' l'insieme delle linee
elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f)
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei
lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa,
sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione
della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di
quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e
sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche'
ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le
apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
i)
impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di
telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la
rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione:
e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o
radiofonica.
Art. 4. - Funzioni dello Stato
1. Lo Stato
esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto
valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),
in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri
unitari e di' normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo
1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su
tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi
di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata
esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca
epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi
connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta
frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e
mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone
territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti
nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani
di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle
priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di
coordinamento delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori
tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere
economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di
misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla
realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i
proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli esercenti di impianti per
emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le
emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei
tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla
determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso
che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di
misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per
la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1,
lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui
all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i
lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto
disciplina, altresi', il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto
dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata,
il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta
i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei
criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera
d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e
la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di
qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per
le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 8.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per
le attivita' di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di
cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma di
cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5. - Misure di tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti
1. Al fine di tutelare
l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per
la progettazione. la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per
telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate
le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici
e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti
da leggi statali o regionali, nonche' da strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto
disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di
pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono
adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo
stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione
dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita
una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da
assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale
disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle
tipologie di' infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla
salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali
interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei
tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di
elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi
elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano
i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al
medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamento medesimo.
Art. 6. - Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico
1. E'
istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario
all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai
Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita'
culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa
e dell'interno.
3. Il Comitato svolge le attivita' di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri
di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12,
comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento
sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso
a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura
pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della
presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
Art. 7. - Catasto nazionale
1. Il catasto nazionale
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' costituito, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4
giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti
regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita' di
inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori
pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e
dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle
forze di polizia.
Art. 8. - Competenze delle regioni, delle
province e dei comuni
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve
le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio
delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli
impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti
per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto
del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di
rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di
segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a
criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la
gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione della
popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze
scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo
termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere
a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute
pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si
applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le
regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano
alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree
interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato
con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni
possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9. - Piani di
risanamento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su
proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di
risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine
di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia' esistenti ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti
secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento e' adottato
dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre
mesi. Il piano, la cui realizzazione e' controllata dalle regioni, puo'
prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti
conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia
in siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei titolari
degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della
salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita' sono tenuti a
fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di
competenza, nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che
si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori
di attenzione, nonche' di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il
programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal
citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte
a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla
tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3.
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di
risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano e' approvato, con
eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e le
regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, la proposta di piano di risanamento e' presentata alla regione, che
approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e' adottato dalla regione, nei
termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli
elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre
2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
lettera a), della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a
carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas,
ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la
valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di
risanamento nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro
eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni
per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio, e'
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di
criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi
alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo
periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento,
della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attivita' di
controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti,
delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile
e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto
ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne
abbiano comunque la disponibilita', fermo restando quanto previsto dall'articolo
15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e
la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi,
garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di
pubblica utilita'. La disattivazione e' disposta:
a) con provvedimento del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale nonche' le regioni interessate, per quanto riguarda gli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del
presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con
tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli
impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per
telefonia fissa nonche' delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati,
la cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul
territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed
l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa
ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione
rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i
valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze
di rispetto.
Art. 10. - Educazione ambientale
1. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione
ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
Art. 11. - Partecipazione al procedimento
amministrativo
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli
elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento
amministrativo.
Art. 12. - Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli
orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento
elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le
informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di
uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle
lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le
informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione
prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata
per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da
ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato
promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese
produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che
producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e
sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art.
13. - Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico
1. Il
Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di
intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni.
Art. 14. - Controlli
1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di
vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge,
utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2.
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non
sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali
e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto
delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il
controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita'
istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco
e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in
particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1,
comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli
impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Art. 15.
- Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i
valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti
di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i
limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire
200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle
autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita'
abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti
all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai
decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle
prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e
l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la
sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.
5. La
sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita' competente in base alle
vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.
6.
L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e
lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente
articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art.
16. - Regime transitorio
1. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive
modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4
ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10
settembre 1998, n. 381.
Art. 17. - Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.