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Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18-05-2001
Decreto 17 aprile
2001
Attuazione dell'art.
78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore
dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni
particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 78, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per stabilire le modalita' di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, nonche' i criteri
per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino
aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le
caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano;
Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre 2000, n.
388;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. Per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei
requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva relativi alle mansioni
particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la
funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre
1999, gli interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di
decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare
oggettivamente l'espletamento delle predette mansioni, sulla base degli elementi
tratti da:
- busta paga relativa a periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio;
- libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte
dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la
prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore
gravita' dell'usura; avuto riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, tra le
cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra definite, tali
ultime mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata
superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
- dichiarazione dell'ufficio del lavoro o di altra autorita' competente.
2. Per l'esposizione alle alte temperature, per le mansioni non espressamente
indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999,
la documentazione presentata dovra' comprovare l'esistenza delle condizioni non
inferiori a quelle previste dall'allegata tabella 1.
3. Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel periodo da
valutare come particolarmente usurante.
4. Le domande possono essere presentate anche incostanza di rapporto di lavoro.
5. Gli effetti previdenziali sono tenuti a comunicare ai richiedenti, nel piu'
breve tempo possibile, il provvedimento assunto sulle domande stesse, con
l'avvertenza che per il conseguimento della pensione, gli interessati devono
cessare l'attivita' lavorativa dipendente.
6. La decorrenza della pensione e' stabilita secondo le vigenti disposizioni.
Art. 2.
1. I benefici derivanti dall'attuazione della normativa indicata in premessa
possono essere riconosciuti per le mansioni particolarmente usuranti di cui
all'art. 2 del citato decreto 19 maggio 1999, svolte nel periodo compreso tra
l'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, di cui all'art. 78, comma 8, lettera
b), numeri 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengano perfezionati
entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilita' di
cui al comma 13 dello stesso art. 78.
Art. 3.
1. Le domande di accesso alle prestazioni, formulate nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di cui all'art. 1, sono prese in esame dagli enti interessati e
definite dando priorita' alla maggiore eta' anagrafica e, in caso di pari eta',
alla maggiore anzianita' contributiva.
Il presente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella 1 - Valori limite per l'esposizione allo stress da calore
(valori di WBGT in °C) in funzione dei ritmi di lavoro _____________________________________________________ Sforzo | Leggero | Moderato | Pesante lavorativo | | | ______________|___________|____________|_____________ | | | 100% lavoro | 29,5 | 27,5 | 26 | | | 75% lavoro | 30,5 | 28,5 | 27,5 25% riposo | | | | | | 50% lavoro | 31,5 | 29,5 | 28,5 50% riposo | | | | | | 25% lavoro | 32,5 | 31 | 30 75% riposo | | | ______________|___________|____________|_____________ Nota: Le classificazioni usate per lo sforzo lavorativo fanno riferimento alle
definizioni della medicina del lavoro