Sul Supplemento Ordinario 279 alla Gazzetta Ufficiale
299 del 27/12/01 è stata pubblicata la Legge 443 del 21/12/01 dal titolo
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"
chiamata anche "legge obiettivo".
Questa legge ai commi da 6 a 14 dell'articolo 1
introduce la scelta tra la semplice denuncia di inizio attività e la normale
procedura con concessione e autorizzazione edilizia.
La nuova semplificazione si attua per i seguenti tipi di
interventi edilizi, in immobili non sottoposti a tutela storico - artistica o
paesaggistico - ambientale:
1)
interventi edilizi minori (art. 4 c. 7 decreto legge 398/93 - L. 493/93) tra
cui:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche
della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso
e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
2) ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma;
3) interventi ora sottoposti a concessione, se disciplinati da precisi piani
attuativi la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti;
4) sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione
di idonei strumenti urbanistici non compresi al punto 3).
Queste disposizioni si applicano nelle sole regioni a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge (e cioè si applicheranno dal giorno 11/04/02),
fatta la facoltà per le regioni di individuare quali interventi assoggettare a
concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
Entro il 31.12.02 il Governo è delegato a raccordare
queste disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01).