Nuove procedure per le autorizzazione edilizie

Sul Supplemento Ordinario 279 alla Gazzetta Ufficiale 299 del 27/12/01 è stata pubblicata la Legge 443 del 21/12/01 dal titolo "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" chiamata anche "legge obiettivo".

Questa legge ai commi da 6 a 14 dell'articolo 1 introduce la scelta tra la semplice denuncia di inizio attività e la normale procedura con concessione e autorizzazione edilizia.

La nuova semplificazione si attua per i seguenti tipi di interventi edilizi, in immobili non sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico - ambientale:

1) interventi edilizi minori (art. 4 c. 7 decreto legge 398/93 - L. 493/93) tra cui:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
2) ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
3) interventi ora sottoposti a concessione, se disciplinati da precisi piani attuativi la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
4) sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici non compresi al punto 3).

Queste disposizioni si applicano nelle sole regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge (e cioè si applicheranno dal giorno 11/04/02), fatta la facoltà per le regioni di individuare quali interventi assoggettare a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

Entro il 31.12.02 il Governo è delegato a raccordare queste disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01).