Approvata la Legge regionale sulle aziende a a rischio di incidente rilevante ("Seveso-2").


Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la Legge regionale che disciplina la sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante ("Seveso-2").
Si tratta di oltre 10.000 aziende in Italia, suddivise in "classi di rischio", definibili "A1" e "A2" (le aziende con le più alte quantità di sostanze), "B" (quantità intermedie) e "C" (quantità più limitate); si tratta di aziende non solo chimiche ma di trattamento rifiuti, stoccaggio, meccaniche, tessili, galvaniche, conciarie, ecc.
La legge approvata dalla Lombardia interessa per ora direttamente solo le aziende che operano in questa regione, ma è sicuramente destinata ad influenzare le leggi in discussione in altre regioni.
La novità principali riguardano gli adempimenti e i controlli.
Le funzioni relative alle attività delle aziende in classe "A1" o "A2" competono alla regione; sono delegate alle province le funzioni relative alle aziende in classe "B".
Viene stabilito l'obbligo di invio di un preliminare rapporto di sicurezza per tutte le nuove attività in classe "A2", entro 180 giorni prima dell'inizio della costruzione del nuovo insediamento. Entro 60 giorni il dirigente competente rilascia il nulla osta provvisorio, eventualmente sottoposto a condizioni. Prima dell'inizio dell'attività il gestore deve presentare il rapporto di sicurezza definitivo. La stessa procedura vige per chi introduce modifiche che innalzano significativamente il preesistente livello di rischio (a norma del decreto 9 agosto 2000).
3. Per le aziende in classe "A1": i rapporti di sicurezza di tutte le aziende (vecchie e nuove) sono sottoposti ad una istruttoria svolta da un Comitato di Valutazione dei rischi (CVR) formato da funzionari della regione, dell'ARPA, dei Vigili del Fuoco e dell'ISPESL, che può dettare prescrizioni o anche negare la prosecuzione della attività pericolosa.
Per le aziende in classe "A2" è previsto l'invio alla regione di una "Scheda di valutazione tecnica", sottoposta al controllo d un dirigente che la istruisce definendo eventuali prescrizioni o divieti di attività in caso di insufficienti misure di sicurezza.
Per le aziende in classe "B" è previsto l'invio alla provincia di una similare "Scheda di valutazione tecnica", istruita dalla stessa provincia che si avvale dell'ARPA.
Sono previste sanzioni aggiuntive alla legge nazionale, costituite da sanzioni pecuniarie amministrative fino a 200 milioni in caso di omissione della presentazione del rapporto di sicurezza o delle schede di valutazioni tecniche.
Per la prima volta in Italia, sono previsti "bonus" tra cui ispezioni con minore periodicità, per le aziende che attuano un sistema di gestione della sicurezza certificato da un Istituto riconosciuto dalla regione e dotato di appositi requisiti tecnico-scientifici.