Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/4178
del 06/04/2001
Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui
all'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, conseguenti alla messa in
esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- la legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico»;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della
legge 13 luglio 1996, n. 615, limitatamente al settore delle industrie»;
- l'art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative»;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: «(...) Norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali (...)»;
- il d.p.c.m. del 21 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86, per l'attuazione e
l'interpretazione del d.P.R. n. 203/88 (...)»;
- il d.m. del 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori
minimi di emissione»;
- il d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e
coordinamento (...), emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;
- il d.m. 25 agosto 2000 «Aggiornamento dei metodi di campionamento,
analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n.
203»;
- la legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente»;
- la legge regionale 6 luglio 1999, n. 16: «Istituzione dell'Agenzia
Regionale per la protezione dell'Ambiente - ARPA»;
Visti, in particolare:
- l'art. 7, c. 5, del richiamato d.P.R. 203/88, ai sensi del quale la
Regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo, comunica
alle autorità competenti e all'Azienda la periodicità e la tipologia dei
controlli;
- l'art. 8, commi 1 e 2, che dispone in merito all'obbligo di
comunicazione, da parte delle Aziende interessate, delle date di messa in
esercizio e a regime dei propri impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 7 del
decreto medesimo e dei dati relativi alle analisi alle emissioni. effettuate
nel periodo prescritto;
- l'art. 8, comma 3, che prevede, a carico della Regione, l'accertamento
della regolarità delle misure e del rispetto dei valori limite indicati
nell'autorizzazione, oltre che l'adozione dei necessari provvedimenti in caso
di eventuale: superamento dei suddetti limiti.
Visti altresì gli arti. 2, 3 e 5 della citata legge regionale 16/99,
concernenti, rispettivamente:
- l'istituzione dell'ARPA della Lombardia;
- le attività proprie della medesima Agenzia;
- le specifiche attività in materia di controllo ambientale, di
competenza della stessa ARPA.
Visti inoltre:
- il decreto 27 luglio 2000, n. 18799, del Segretario Generale della
Presidenza, concernente, tra l'altro, la definizione delle attività trasferite
all'ARPA in materia ambientale, tra cui quella relativa alla verifica della
congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative;
- la d.g.r. 1 dicembre 2000, n. 2515, concernente la presa d'atto della
comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con gli Assessori Nicoli
Cristiani e Borsani, relativa alle priorità strategiche di intervento dell'ARPA
per gli anni 2001 - 2003, che tra l'altro:
a) prevede la collaborazione dell'ARPA con la Regione e gli Enti Locali
per:
- ridefinire, razionalizzandolo e semplificandolo, il sistema dei
controlli ambientali;
- individuare nuove modalità di effettuazione dei controlli ambientali
che riconoscano gli sforzi delle imprese verso la riduzione degli impatti
ambientali;
- sostituire la logica del controllo ispettivo con l'autocontrollo, da
parte del soggetto produttivo, dei punti critici individuati in accordo con
l'ARPA;
b) individua, quale attività prioritaria dell'ARPA stessa per il 2001,
la messa a regime dell'Attività di controllo e la vigilanza sulle emissioni in
atmosfera.
Dato atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione
Ambientale e Sicurezza' Industriale riferisce e propone quanto segue:
- le comunicazioni concernenti le date di messa in esercizio e a regime
degli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 203/88, nonché le
analisi alle emissioni, vengono trasmesse dalle Aziende, ai sensi del
successivo art. 8, alla Regione ed al comune interessato;
- vengono inoltrate alla Regione anche le successive indagini
analitiche, effettuate dalle Aziende in ottemperanza a quanto prescritto nei
rispettivi provvedimenti autorizzativi, secondo le cadenze temporali precisate
negli stessi;
- successivamente la Regione inforna, con propria nota, la competente
ARPA in merito alle suddette comunicazioni, sia al fine delle verifiche di cui
all'art. 8, c. 3, del suddetto decreto, sia per il controllo impiantistico, in
caso di superamento dei valori limite indicati negli atti di autorizzazione che
l'Agenzia regionale svolge in qualità di organo preposto all'attività di
controllo, fornito dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento di tale
funzione;
- la suddetta corrispondenza tra la Regione e l'ARPA costituisce un
inutile aggravio della procedura in argomento, laddove le Aziende potrebbero,
invece, trasmettere le citate comunicazioni direttamente alla competente ARPA,
che deve effettivamente svolgere l'attività di controllo e tenere presso di sé
le successive analisi alle emissioni, mettendole a disposizione dell'organo di
controllo, in caso di sopralluogo ispettivo;
- sarebbe pertanto opportuno disporre, al fine dello snellimento delle
procedure amministrative e in applicazione del criterio indicato dalla
richiamata d.g.r. 1 dicembre 2000, n. 2515, che promuove la sostituzione della
logica del controllo ispettivo con quella dell'autocontrollo, da parte del
soggetto produttivo:
- l'invio delle comunicazioni ex art. 8, c. 1, del d.P.R. 203/88, da
parte delle Aziende, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti e per
conoscenza alla Regione che, in tal modo, verrebbe comunque informata
dell'effettivo esercizio degli impianti autorizzati;
- l'invio delle analisi di citi all'art. 8, c. 2, al comune interessato
ed all'ARPA territorialmente competente che, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni autorizzative, dovrebbe informarne la Regione, ai fini
dell'adozione degli atti di competenza;
- il mantenimento pressa gli impianti autorizzati delle successive
analisi alle emissioni, da esibire in sede di controllo da parte delle preposte
Autorità;
- a tal fine vengono richiamate le dd.g.r. 12 febbraio 1999, n. 41406 e
15 dicembre 2000, n. 2663, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione
definitiva, di carattere generale, degli impianti «esistenti; di cui all'art.
12 del d.P.R. 203/88 e l'autorizzazione a carattere generale delle attività a
ridotto inquinamento atmosferico di cui all'art. 4 del d.P.R. 25 luglio 1991,
che già prevedono l'invio delle comunicazioni di messa in esercizio e a regime
degli impianti autorizzati, nonché dei referti analitici di cui all'art. 8 del
d.P.R. 203/88, da parte delle Aziende, al comune ed all'ARPA territorialmente
competenti ed il mantenimento presso le stesse delle successive analisi alle
emissioni, (la mettere a disposizione dell'organo di controllo;
- è altresì opportuno promuovere presso le ARPA provinciali,
collaborando con le stesse, la definizione di un sistema razionale e
semplificato dei controlli ambientali e la individuazione di nuove modalità di
effettuazione dei controlli medesimi, che riconoscano lo sforzo delle imprese
verso la riduzione degli impatti ambientali.
Vagliate ed assunte come proprie le suddette considerazioni e proposte.
Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il
presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai
sensi dell'art. 17 legge n. 127 del 15 maggio 1997.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Le Aziende, autorizzate ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 203/88 alla
costruzione/modifica/trasferimento di impianti produttivi, comunicano:
- con riferimento all'art. 8, c. 1, del suddetto decreto presidenziale,
le date di messa in esercizio e a regime degli impianti stessi, nonché le
analisi alle emissioni in atmosfera, al comune ed all'ARPA territorialmente
competenti e per conoscenza alla Regione;
- le analisi di cui all'art. 8, c. 2, al comune interessato ed all'ARPA
territorialmente competente che, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni autorizzative, dovrà informarne la Regione, ai fini dell'adozione
degli atti di competenza.
2. Le medesime Aziende tengono presso il proprio insediamento produttivo
le successive analisi alle emissioni, effettuate secondo la cadenza temporale
indicata nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e le mettono a disposizione
delle preposte Autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
3. Il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel
presente atto è demandato al soggetto responsabile del servizio di rilevamento,
competente per territorio (ARPA).
4. L'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale è
incaricata di promuovere presso le ARPA provinciali, collaborando con le
stesse, la definizione di un sistema dei controlli ambientali razionale e
semplificato e la individuazione di nuove modalità di effettuazione dei
controlli medesimi, che riconoscano lo sforzo delle imprese verso la riduzione
degli impatti ambientali.
5. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
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