Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/4219
del 11/04/2001
Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 471
del 25 ottobre 1999
LA GIUNTA REGIONALE
Delibera
1. di approvare il documento allegato, relativo alle procedure
semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 471/99, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che i progetti di bonifica, redatti secondo il disposto
di cui al precedente punto 1) dovranno essere trasmessi al sindaco del comune
ed all'amministrazione provinciale competenti per territorio, alla Regione
Lombardia - Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ed
all'ARPA della Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del presente atto e della circolare allegata, ai sensi
dell'art. 2 della L.R. 23 aprile 1985, n. 33;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, che
contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data
di notifica.
ALLEGATO - Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 d.m. 25 ottobre 1999
n. 471
1. Campo d'applicazione e premesse
I soggetti di cui all'articolo 17 del d.lgs. 22/97, nei casi in cui
siano soddisfatti i requisiti, indicati al punto 2 e con le modalità
specificate al successivo punto 3, possono procedere alla bonifica e ripristino
ambientale senza preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10 del d.m.
471/99.
Il progetto esecutivo di cui all'art. 13 del d.m. 471/99 deve rispettare
i criteri riportati al punto 4.
Al termine degli interventi devono essere trasmesse al comune, alla
Provincia e alla Regione Lombardia nonché agli organi di controllo ambientale e
sanitario, la relazione di fine lavori e i documenti di cui al punto 5.
Le opere di bonifica e ripristino ambientale ricadenti nella fattispecie
di cui all'articolo 13 del d.m. 471/99 sono subordinate al rilascio delle
dovute: autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri e
assensi previsti dalla legislazione vigente da parte dei rispettivi enti
preposti.
La presente circolare non si applica:
- per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di
sicurezza di cui all'articolo 5 del d.m. 471/99;
- per gli interventi di messa in sicurezza permanente di cui
all'articolo 6 del d.m. 471/99;
- qualora all'interno dello stesso sito, di cui alla lettera a)
dell'art. 2 del d.m. 471/99, siano necessari o in corso altri interventi di
bonifica.
Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i
requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee,
dovranno essere adottate le procedure previste dall'art. 10 del d.m. 471/99.
2. Requisiti
Rispetto della normativa in materia di bonifica delle aree contaminate:
- trasmissione della comunicazione completa in tutte le sue parti entro
i termini di legge di cui agli articoli 7, 8, 9 del D.M. 471/99;
- realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza,
senza smaltimento di terreno e trasmissione di idonea documentazione tecnica
dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
Caratteristiche dell'area interessata dal progetto:
L'area da sottoporre a bonifica:
- deve essere iscritta all'interno di un poligono, con al massimo 6
vertici, la cui area deve essere inferiore a 120 mq (in presenza di più aree
distinte si considera la somma dei singoli poligoni);
- deve essere inclusa all'interno dei confini di un solo comune;
- non deve essere ad una distanza inferiore a cinque metri dalle sponde
o dal piede degli argini dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Pericolosità per la salute umana:
- Assenza di pericolo di effetti acuti per contatto inalazione e
ingestione;
- Assenza di pericolo di esplosione;
- Le sostanze contaminanti presenti devono avere un limite di
concentrazione, nella colonna b della tabella 1 dell'allegato 1 al D.M.
471/1999, superiore a 2 mg/kg s.s.;
- Non devono risultare interessati i corsi d'acqua superficiali.
Requisiti progettuali:
- Quantità stimata di terreno da asportare o da trattare inferiore ai
100 mc di cui all'articolo 13 del d.m. 471/99;
- Tempo necessario per la realizzazione degli interventi di bonifica
inferiore a 30 giorni.
3. Procedure e tempi
a) Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei
valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo
concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite
accettabili o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 del d.m.
471/99 o, dalla comunicazione effettuata dall'interessato. Il soggetto di cui
sopra deve trasmettere a Comune, Provincia e Regione Lombardia nonché agli
organi di controllo ambientale e sanitario:
- la dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui al punto 2 della
presente circolare;
- la relazione da parte del comune sull'efficacia degli interventi di
messa in sicurezza d'emergenza eseguiti o in fase di esecuzione;
- il progetto definitivo relativo all'area da bonificare redatto in base
ai criteri progettuali di cui al punto 4;
b) entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto di bonifica il
comune può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di
esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non
rispettino i criteri stabiliti con questa circolare;
c) entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto, devono
essere conclusi i lavori di bonifica e ripristino ambientale.
4. Criteri progettuali
Il progetto presentato deve contenere i seguenti documenti:
a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo già
effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione
dei punti e le metodiche analitiche;
b) descrizione delle condizioni necessarie alla protezione ambientale e
alla tutela della salute pubblica;
c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed
estensione dell'inquinamento;
d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
e) estratto catastale con evidenziati i mappali anche in parte ricadenti
sull'area;
f) estratto della carta tecnica regionale comprendente i confini delle
aree protette;
g) atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito;
h) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per
la bonifica e il ripristino ambientale;
i) stima dei quantitativi di terreno da smaltire o trattare e dei costi;
j) destinazione finale dei rifiuti prodotti con la bonifica, con
l'indicazione dei poli di smaltimento;
k) piano delle indagini atte a verificare l'efficacia dell'intervento.
5. Dichiarazioni finali e risultati
Al termine dell'intervento il direttore dei lavori trasmette agli Enti i
seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso
e successive integrazioni concordate con il comune
b) dichiarazione di non aver rinvenuto la contaminazione della falda o
dei corsi d'acqua superficiali;
c) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze con
concentrazioni limite inferiori o uguali a 2 mg/kg s.s. (colonna b della
tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/1999);
d) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento;
e) relazione sui risultati ottenuti;
f) relazione sui quantitativi di rifiuti smaltiti o trattati, riportando
il luogo di conferimento e i costi effettivi;
g) atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la
successiva bonifica.
____________________