Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-05-2001
Decreto 19 aprile 2001
Progettazione, costruzione e verifiche di approvazione e
revisione delle bombole in acciaio senza saldatura di capacita' compresa tra
0,5 e 5 litri.
IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di
esecuzione del Nuovo codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la
quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale
di merci pericolose su strada (ADR);
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione
alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato
deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose
le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per
ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per
il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e i
successivi adeguamenti e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della
direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea e della direttiva
96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio,
concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia, e i successivi adeguamenti e
modificazioni;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e
successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al
trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale sono state estese ai
recipienti di capacita' fino a 1.000 litri destinati al trasporto stradale le
prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive
serie di norme integrative;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere alle bombole in acciaio ed in
alluminio senza saldatura di capacita' compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi le
stesse norme di progettazione e costruzione e le stesse verifiche di
approvazione e periodiche previste dalle norme vigenti per le bombole con
capacita' superiore;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui
recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente
nelle sedute del 9 maggio 2000 e del 21 settembre 2000;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacita' uguale
o superiore a 0,5 litri e inferiore a 3 litri, costruite successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le prescrizioni
previste dalla legislazione nazionale vigente per le bombole di maggior
capacita', relative alla progettazione, ai materiali, alla fabbricazione, alle
punzonature e iscrizioni, alla codificazione del colore, nonche' alle verifiche
e certificazioni di approvazione.
2. Qualora per le dimensioni della bombola sia difficoltoso mantenere la
disposizione delle punzonature previste dagli allegati al decreto ministeriale
15 ottobre 1999, le punzonature sull'ogiva possono essere limitate a
identificazione del fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di
collaudo, punzone dell'ispettore, e pressione di prova. Le rimanenti
punzonature obbligatorie possono essere applicate in altra posizione o su una
etichetta/piastrina o qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla
bombola. La loro disposizione deve comunque essere tale da non creare
confusione di interpretazione.
Art. 2.
1. Tutte le bombole senza saldatura di capacita' compresa tra 0,5 e 5 litri
inclusi, devono essere sottoposte a revisione periodica, con le stesse
modalita' e periodicita' previste dalle norme vigenti per le bombole di
capacita' superiore.
Per le bombole di cui al comma 1 gia' in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine per la prima revisione periodica deve
essere calcolato come indicato nella seguente tabella:
BOMBOLE CONTENENTI GAS DEL: 1A - 1O - 2oA - 2oO -2oF - 3oA - 3oO - 3oF
_____________________________________________________________________
Bombole fabbricate | Revisione entro
_____________________________________________________________________
fino al 31 dicembre 1970 | 30 giugno 2002
dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1980 | 30 giugno 2003
dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 | 30 giugno 2004
dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1990 | 30 giugno 2005
dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 | 30 giugno 2006
dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 | 30 giugno 2007
dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 | 30 giugno 2008
dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 | 30 giugno 2009
dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 | 30 giugno 2010
dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 | 30 giugno 2011
dal 1 gennaio 2001 al (*) | 30 giugno 2012
(*) Entrata in vigore del presente decreto.
BOMBOLE
CONTENTI GAS DEL:
1F - 1T - 1TF - 1TC - 1TO - 1TFC - 1TOC
- 2oT - 2oTF - 2oTC
- 2oTO - 2oTFC - 2oTOC - 4oA - 4oF -
4oTC
_____________________________________________________________________
Bombole fabbricate | Revisione entro
_____________________________________________________________________
fino al 31 dicembre 1970 | 30 giugno 2002
dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1980 | 30 giugno 2003
dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 | 30 giugno 2004
dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1990 | 30 giugno 2005
dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 | 30 giugno 2006
dal 1 gennaio 1996 al (*) | 30 giugno 2007
(*) Entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
1. Le bombole per le quali non sia disponibile il certificato di approvazione o
la documentazione sostitutiva prevista dalle norme precedenti o comunque una
documentazione che dimostri che il recipiente rispetta le norme nazionali di
progettazione e costruzione vigenti all'atto della sua costruzione, non
potranno piu' essere utilizzate ne' trasportate a partire dal trentesimo anno
della loro costruzione.
Art. 4.
1. Le bombole mancanti di qualsiasi documentazione di costruzione e sulle quali
non sia possibile nemmeno individuare l'anno di fabbricazione, non potranno
piu' essere utilizzate e trasportate sul territorio nazionale a partire da due
anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. Sono abrogate le disposizioni delle 53a e 66a serie di norme integrative al
decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative a:
- esenzione delle bombole in un solo pezzo di capacita' compresa tra 3 e 5
litri dalle visite e prove di revisione periodica;
- esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacita' compresa tra oltre 1
litro e meno di 3 litri dalle visite e prove di approvazione e revisione;
- esonero dei recipienti di capacita' non superiore a 1 litro dalle
prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925 salvo che per la
pressione di carica e il grado di riempimento e limitazione delle punzonature,
limitatamente alle bombolette in un solo pezzo di capacita' uguale o superiore
a 0,5 litri.
2. Restano in vigore le norme relative all'approvazione e revisione delle
bombole saldate per GPL, gia' denominate bidoni o bottiglie, stabilite dalla
51a e 55a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua
pubblicazione.