Suppl. G. U. n.
241 del 16/10/2007
Decreto 24
luglio 2007
Istruzioni tecniche per disciplinare
l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica
delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, concernente
l'attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e
96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n. 183, concernente il
regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione
della difesa, e, in particolare, l'art. 2 che demanda ad un decreto del Ministro
della difesa l'emanazione di istruzioni tecniche relative all'organizzazione
operativa per la gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e la tutela
contro i rischi da radiazioni ionizzanti;
Vista la legge 18 febbraio
1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente attribuzioni del Ministro
della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione
dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, concernente attribuzioni dei
vertici militari;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e
successive modificazioni, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 dicembre
2006, concernente struttura ordinativa e compiti del Centro interforze studi per
le applicazioni militari (CISAM);
Sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono
approvate le annesse istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione
operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e
alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Il
presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della vigente
normativa.
ISTRUZIONI TECNICHE
CAPO I - CAMPO DI
APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI RADIOPROTEZIONI
Art. 1 - Campo di
applicazione e definizioni
1. Le presenti istruzioni tecniche
disciplinano l'organizzazione operativa della tutela contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti e della gestione in sicurezza radiologica delle
attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale
militare e civile, dagli studenti applicati in attività formativa e dai
lavoratori esterni alla stessa amministrazione, in uniformità ai principi di
radioprotezione fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modificazioni, e dal «Regolamento di sicurezza nucleare e protezione
sanitaria per l'Amministrazione della difesa» di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2005, n. 183.
2. Le presenti istruzioni
disciplinano anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai
soggetti di cui al comma 1 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta,
nonché la predisposizione e l'attuazione degli eventuali interventi a livello
nazionale o locale, tenendo conto delle procedure previste dalle Prefetture, dal
Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile. Le
istruzioni, inoltre, definiscono le modalità e le norme di attuazione delle
procedure per la pronta notifica delle emergenze alle competenti autorità
nazionali e estere.
3. Le presenti istruzioni tecniche utilizzano le
definizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995 e le tabelle di riferimento
di cui agli allegati dello stesso decreto.
CAPO II - ORGANI
Art. 2 - Comitato interforze di coordinamento e consultazione
1.
E' istituito presso lo Stato maggiore della difesa un «Comitato interforze di
coordinamento e consultazione» che esprime pareri in materia di sicurezza
nucleare e di protezione sanitaria del personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa e della popolazione civile eventualmente
coinvolta, anche ai fini del coordinamento delle attività dei vari organi della
Difesa nell'ambito applicativo delle presenti istruzioni tecniche sulle quali
può avanzare proposte di modifica e di aggiornamento.
2. Il Comitato è
composto da:
a) un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di
divisione o grado corrispondente con funzioni di presidente, nominato dal Capo
di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale della difesa e
direttore nazionale degli armamenti;
b) tre membri nominati dal Capo di stato
maggiore della difesa, un membro nominato da ciascun Stato maggiore di Forza
armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e un membro nominato da
ciascun Ispettorato o Comando logistico di Forza armata;
c) un membro
nominato dal Segretariato generale della difesa, di seguito denominato
"Segredifesa";
d) un membro nominato da ciascuna delle seguenti Direzioni
generali:
1) Direzione generale degli armamenti terrestri;
2) Direzione
generale degli armamenti navali;
3) Direzione generale degli armamenti
aeronautici;
4) Direzione generale della sanità militare, di seguito
denominata Difesan;
e) due membri nominati dal Centro interforze studi per le
applicazioni militari, di seguito denominato CISAM.
3. Il Presidente del
Comitato, per l'esame di problematiche particolari, può chiamare a partecipare
ai lavori del Comitato esperti appartenenti all'Amministrazione della difesa e
ad altre amministrazioni dello Stato ovvero può richiedere a Segredifesa la
nomina di «Commissioni tecniche temporanee», formate da esperti, a cui demandare
l'esame di problemi tecnici particolari relativi alla sicurezza nucleare e alla
protezione del personale e dell'ambiente.
4. Il Comitato:
a) si dota
autonomamente di un proprio regolamento interno che ne disciplina il
funzionamento;
b) è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni
qualvolta è richiesto il suo parere.
5. Il Comitato esprime parere:
a)
sulle questioni inerenti l'applicazione delle presenti istruzioni, in
particolare su quelle riguardanti il coordinamento delle attività;
b)
sull'attuazione dei piani di emergenza predisposti dai singoli Stati maggiori di
Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri prima
dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), numero 1);
c) sugli impianti nucleari di cui al Capo VII;
d)
sulle speciali norme tecnico-militari di tutela da applicare per le pratiche, le
attività e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005, in relazione alla
peculiarità degli stessi, nonché sulle relative proposte di aggiornamento
avanzate dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 11);
e)
sulla relazione informativa annuale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
numero 5).
6. Il Comitato provvede ad indicare l'autorità competente a
rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero
1), delle presenti istruzioni tecniche, nel caso di Enti o Comandi non
ordinativamente dipendenti dagli Stati maggiori di Forza armata.
7. Il
Comitato propone al Ministro della difesa:
a) il nominativo di uno dei suoi
membri, con qualifica dirigenziale, per la nomina a membro del «Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione» di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 230 del 1995;
b) i nominativi del personale da
designare, quali rappresentanti del Ministero della difesa, in seno ad organismi
interministeriali o presso organismi di altre amministrazioni qualora
costituiti.
8. I componenti del Comitato svolgono l'incarico senza alcun
specifico compenso.
Art. 3 - Competenze degli organi della Difesa
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005, le competenze degli
organi della Difesa, di seguito indicati, sono:
a) lo Stato maggiore della
difesa, che:
1) definisce, d'intesa con Segredifesa, le attività didattiche
di qualificazione, abilitazione e aggiornamento del personale tecnico
interessato alla protezione fisica dalle radiazioni ionizzanti e alla relativa
sorveglianza medica, svolte, in ambito interforze, rispettivamente dal CISAM e
da Difesan;
2) predispone linee guida sulle misure di protezione in caso di
emergenze radiologiche e sulla relativa informazione preventiva;
3)
predispone i contatti e gli accordi necessari con gli altri Ministeri e gli Enti
civili nazionali e internazionali, in caso di emergenza radiologica;
4)
nomina, sentito il «Comitato interforze di coordinamento e consultazione», la
Commissione tecnica per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico
degli impianti nucleari di cui all'articolo 75;
5) predispone per il Ministro
della difesa, recependo i necessari elementi informativi dagli Stati maggiori di
Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli
Ispettorati ovvero i Comandi logistici, d'intesa con Segredifesa e sentito il
«Comitato interforze di coordinamento e consultazione», la «Relazione
informativa annuale» per il Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista
dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del
2005, in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attività
concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, corredata,
limitatamente agli impianti, del rapporto tecnico riservato e dettagliato
previsto dal comma 2 del predetto articolo;
b) Segredifesa, che:
1)
nomina, su proposta del Presidente del «Comitato interforze di coordinamento e
consultazione», le Commissioni tecniche temporanee di cui all'articolo 2, comma
3;
2) nomina le Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005, delle quali
fanno parte anche un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero della salute, per l'accertamento dei requisiti
professionali previsti dal decreto legislativo n. 230 del 1995 ed il rilascio
delle necessarie abilitazioni all'assolvimento delle funzioni previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183
del 2005;
3) predispone, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005,
il testo del decreto ministeriale con il quale vengono determinati gli elenchi
del personale abilitato presso gli organi individuati nell'ambito
dell'organizzazione operativa della Difesa;
4) rilascia gli attestati
d'iscrizione negli elenchi nominativi degli «esperti qualificati» e dei «medici
autorizzati» della Difesa, sulla base del giudizio delle rispettive Commissioni
esaminatrici;
5) promuove, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i
Comandi logistici, e le Direzioni generali, la formazione del personale
interessato della Difesa, cosi come definita d'intesa con lo Stato maggiore
della difesa, attraverso appositi cicli formativi e di aggiornamento, conformi
ai criteri e alle modalità stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995, da
condurre a cura del CISAM per gli aspetti di sorveglianza fisica e sotto il
coordinamento e la programmazione di Difesan per gli aspetti di sorveglianza
medica;
6) predispone i contatti e gli accordi di carattere tecnico e
amministrativo con gli altri Ministeri e Enti civili, nazionali e
internazionali, interessati in materia di sicurezza nucleare e protezione dalle
radiazioni ionizzanti;
c) gli Stati maggiori di Forza annata e il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi
logistici dipendenti:
1) rilasciano i provvedimenti di autorizzazione, di cui
all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005, concernenti la detenzione e l'impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti, l'installazione di depositi e 10 smaltimento
di rifiuti radioattivi, la disattivazione degli impianti nucleari e il trasporto
di materie radioattive. Rilasciano, altresì, i provvedimenti di autorizzazione
relativi all'attuazione dei piani di emergenza qualora corredati del parere
espresso dal «Comitato interforze di coordinamento e consultazione» ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, lettera h);
2) effettuano il coordinamento e il
controllo delle attività di cui al comma 1, lettera c), numero 1), del presente
articolo, ed esaminano, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, i relativi
piani predisposti dall'Ente o dal Comando detentore e deliberano sui piani
stessi, avvalendosi del parere del CISAM;
3) emanano le direttive di
competenza in applicazione delle presenti istruzioni tecniche;
4) svolgono
attività di coordinamento e di controllo in materia di sicurezza nucleare e di
protezione dalle radiazioni ionizzanti relativamente agli Enti e ai Comandi
dipendenti;
5) dispongono l'effettuazione di ispezioni e di verifiche
tecniche volte ad accertare l'applicazione delle presenti istruzioni ed adottano
gli eventuali conseguenti provvedimenti;
6) dispongono l'effettuazione di
controlli di radioattività su alimenti e bevande per consumo umano ed animale in
armonia con le direttive emanate da Difesan;
7) istituiscono e tengono
aggiornato, avvalendosi degli Alti comandi operativi e territoriali, un archivio
nel quale sono conservate le indicazioni relative alla situazione di macchine
radiogene e delle materie radioattive, ivi compresi i rifiuti condizionati,
relativamente agli Enti e ai Comandi dipendenti;
8) propongono allo Stato
maggiore della difesa le attività didattiche di qualificazione, di abilitazione
e di aggiornamento del personale tecnico interessato alla protezione dalle
radiazioni ionizzanti;
9) dispongono la partecipazione del proprio personale
alle attività di formazione e di aggiornamento;
10) forniscono allo Stato
maggiore della difesa gli elementi informativi necessari alla stesura della
relazione informativa annuale prevista dal comma 1, lettera a), numero 5), del
presente articolo;
11) emanano ed aggiornano, sentito il «Comitato interforze
di coordinamento e consultazione», in ragione delle particolari esigenze di
riservatezza ed operatività, speciali norme tecnico-militari di tutela da
applicare per le pratiche, le attività e gli interventi in materia di radiazioni
ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005;
d) le Direzioni generali, che
nell'ambito delle materie di competenza:
1) istituiscono ed aggiornano un
registro delle macchine radiogene e delle materie radioattive di nuova
acquisizione, corredato delle caratteristiche, delle specifiche tecniche e della
relativa documentazione manualistica;
2) redigono e aggiornano, a seguito
dell'acquisizione, produzione e installazione di nuovi impianti,
dell'acquisizione di materie radioattive e di macchine radiogene, le relative
direttive tecniche di uso e manutenzione;
3) acquistano, fatto salvo quanto
previsto al comma 1, lettera f), numero 13), del presente articolo, le macchine
radiogene e le apparecchiature contenenti sorgenti radioattive e ne effettuano
il collaudo, la verifica ed il controllo di sicurezza radiologica, avvalendosi
di esperti qualificati dell'Amministrazione della difesa;
Inoltre,
Difesan:
1) svolge, ai fini della sorveglianza medica, d'intesa con gli Stati
maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
compiti di programmazione e coordinamento delle attività di formazione e di
aggiornamento del personale medico addetto alla radiosorveglianza;
2)
raccoglie i dati di cui all'articolo 25, comunicandoli al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in osservanza del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241;
3) raccoglie i dati inerenti alle dosi individuali assorbite dal
personale sottoposto a sorveglianza medica radioprotezionistica, di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera e);
4) effettua il monitoraggio e la
valutazione statistica dell'esposizione del personale della Difesa, ai sensi
dell'articolo 64, comma 3;
5) nomina la commissione medica di cui
all'articolo 74;
6) è competente nell'emanazione di direttive inerenti al
controllo degli alimenti e delle bevande per consumo umano ed animale in ambito
Difesa;
e) gli Alti comandi operativi e territoriali di livello intermedio,
nell'ambito di ciascuna Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, che:
1) istituiscono e tengono aggiornato, relativamente agli
Enti o ai Comandi dipendenti, un archivio territoriale nel quale sono conservate
le indicazioni relative alla situazione di macchine radiogene e materie
radioattive, ivi compresi i rifiuti condizionati;
2) indirizzano, coordinano
e controllano gli adempimenti dei Comandi o degli Enti dipendenti, relativi alla
sorveglianza fisica e medica della protezione;
3) coordinano le attività di
predisposizione dei piani di emergenza e di smaltimento dei rifiuti radioattivi
da parte dei Comandi o degli Enti dipendenti, o comunque ubicati nella propria
area di responsabilità, anche ai fini dell'ottimizzazione delle risorse
professionali e strumentali sul territorio;
4) forniscono, qualora richiesto,
il rappresentante da inserire nel comitato previsto dall'articolo 118, comma 2,
lettera i) del decreto legislativo n. 230 del 1995 per la predisposizione del
piano di emergenza esterna;
f) il Centro interforze studi per le applicazioni
militari (CISAM), che:
1) provvede agli studi, alle verifiche e alle
applicazioni di specifico interesse militare concorrenti allo sviluppo di
sistemi di difesa delle Forze armate ad elevato contenuto tecnologico nel
settore dell'energia nucleare;
2) provvede alla preparazione
tecnico-professionale del personal e dell'Amministrazione della difesa nel
suddetto settore, svolgendo, in particolare, formazione tecnica e aggiornamento
degli esperti qualificati della Difesa dei quali cura il relativo coordinamento
e la gestione tecnico-operativa;
3) ha competenza nel campo della
sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, esercitandola anche direttamente, qualora richiesta,
attraverso propri esperti qualificati;
4) esprime parere tecnico, qualora
richiesto, sulla valutazione preliminare di cui all'articolo 22, comma 1, e
rilascia, se richiesto, la relazione tecnica di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
5) svolge il servizio di dosimetria individuale del personale
dell'Amministrazione della difesa esposto alle radiazioni ionizzanti;
6)
effettua la raccolta, il condizionamento e la conservazione in sicurezza, presso
il deposito temporaneo del Centro, dei rifiuti radioattivi della Difesa;
7)
gestisce il reattore termico sperimentale «Galileo Galilei» e la sua
dismissione, nonché il condizionamento e la conservazione in sicurezza, presso
il predetto deposito, dei rifiuti radioattivi provenienti da tale
operazione;
8) effettua la bonifica radiologica di aree contaminate;
9)
effettua il controllo della radioattività ambientale;
10) cura la metrologia
delle radiazioni;
11) effettua indagini radiotossicologiche e misure di
contaminazione interna;
12) provvede, in materia di sicurezza nucleare, alla
supervisione delle attività di sorveglianza fisica dei Comandi e degli Enti
dell'Amministrazione della difesa;
13) provvede al diretto espletamento delle
procedure di acquisizione, di detenzione, di impiego, di raccolta, di trasporto,
di smaltimento e di alienazione di materie radioattive e di materiali fissili,
nonché a quelle di acquisizione, d'installazione, nonché di impiego, di macchine
radiogene di diretto interesse del Centro, dandone comunicazione alla Direzione
generale competente;
14) svolge direttamente o avvalendosi di organi
dell'Amministrazione della difesa o di Enti esterni, le attività di cui al punto
2), limitatamente all'aspetto formativo, ai punti 3), 5), 6), 7) e 11) della
lettera f);
g) i Comandi o gli Enti che applicano le disposizioni contenute
nelle presenti istruzioni, avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione
e, ove previsto, dell'esperto qualificato nonché del contributo dei
rappresentanti per la sicurezza. In particolare:
1) assolvono agli
adempimenti relativi alla sorveglianza fisica e medica della protezione;
2)
assicurano la corretta distribuzione, tenuta e impiego dei dispositivi di
protezione individuale che vengono forniti, in dotazione, al personale;
3)
assicurano la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del proprio personale e
della popolazione esterna, di cui alle presenti istruzioni tecniche, anche in
linea con quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni;
4) elaborano i rispettivi piani di emergenza
radiologica e forniscono la relativa informazione preventiva, secondo le linee
guida predisposte dallo Stato maggiore della difesa.
h) gli Organi di
vigilanza che svolgono la propria attività nell'ambito delle competenze
stabilite dal decreto ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, concernente
«Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del
1994 e n. 242 del 1996 in materia di sicurezza del lavoratori sui luoghi di
lavoro nell'ambito del Ministero della difesa» e che sono organizzati secondo le
disposizioni recate dal decreto ministeriale 25 maggio 2005, concernente
«Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del
Ministero della difesa». A tali organi sono attribuite anche le funzioni
ispettive di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 183 del 2005, le cui modalità di attuazione si uniformano a quelle
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
CAPO
III - ACQUISIZIONE, IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, DETENZIONE, TRASPORTO, IMPIEGO,
ALIENAZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONE E DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 4 - Acquisizione, importazione e produzione di materie
radioattive
1. L'acquisizione e la produzione di sorgenti di radiazioni,
di materie radioattive e di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere,
contenenti dette materie, è soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata
dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, sentito il
CISAM.
2. Per acquisizione s'intende ogni operazione, compresa l'importazione
dall'estero, che conferisce, a qualsiasi titolo, all'Amministrazione della
difesa la disponibilità, piena o parziale, di sorgenti di radiazioni. di materie
radioattive e di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti
dette materie.
3. Per produzione s'intende qualsiasi manipolazione, o
frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle materie
radioattive o sulle apparecchiature o sui dispositivi che le contengono, che
siano tali da comportare la distribuzione, nell'ambito dell'Amministrazione
della difesa, di un prodotto, contenente le materie predette, diverso da quello
originariamente acquisito o importato.
4. I limiti, le condizioni e le
modalità di rilascio, modifica e revoca dell'autorizzazione preventiva sono
stabiliti in ALLEGATO I, SEZIONE III.
Art. 5 - Comunicazione
preventiva di inizio pratiche
1. Ogni Comando o Ente che intraprende una
pratica, un'attività o un intervento comportante detenzione, a qualsiasi titolo,
di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ivi comprese le macchine radiogene, fatti
salvi i casi per i quali sono previsti specifici provvedimenti autorizzativi, da
comunicazione dell'inizio della detenzione, almeno trenta giorni prima, agli
Stati maggiori di Forza Armata ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
tramite gli ispettorati ovvero i Comandi logistici, ed al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, indicando i mezzi di protezione posti in atto.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle sorgenti di
radiazioni in corso di trasporto;
b) alle sorgenti di radiazioni depositate
fuori sede per periodi non superiori a sessanta giorni;
c) alle materie
radioattive conferite al CISAM come rifiuti radioattivi.
3. I Comandi o gli
Enti detentori provvedono alla registrazione delle sorgenti di radiazioni
detenute, con indicazione della presa in carico. I Comandi o gli Enti
provvedono, altresì, alla registrazione dello scarico delle sorgenti di
radiazioni, indicando i motivi della cessazione della detenzione.
4. I
Comandi o gli Enti che consegnano ad un ente esterno all'Amministrazione della
difesa, in detenzione temporanea, sorgenti di radiazione di proprietà della
stessa amministrazione della Difesa, sono tenuti a fare accompagnare dette
sorgenti dalla nota informativa sulle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 6, corredata di eventuali disposizioni aggiuntive sulle misure
protezionistiche da seguire nel periodo di detenzione temporanea e
dall'indicazione che la sorgente è stata gestita sulla base delle disposizioni
recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005 e
dalle presenti istruzioni tecniche.
5. I Comandi o gli Enti detentori
inviano, annualmente, un riepilogo delle sorgenti di radiazioni detenute agli
organi della Difesa di cui al comma 1 ed al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco a cui è stata indirizzata la comunicazione preventiva di inizio pratica ai
sensi del comma 1.
6. I limiti, le condizioni e le modalità per la
comunicazione preventiva di inizio pratica delle materie radioattive e delle
macchine radiogene, nonché le modalità di registrazione dei dati relativi alle
sorgenti detenute e le modalità di compilazione e i termini per l'invio dei
riepiloghi, sono stabiliti in ALLEGATO VII.
7. Ferme restando le disposizioni
di esonero di cui al comma 2, le comunicazioni preventive di inizio pratiche
effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti
istruzioni tecniche, ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono
considerate a tutti gli effetti come avvenuta comunicazione preventiva di
pratica fino al compimento del termine di trenta giorni previsto per la
procedura. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle presenti istruzioni
tecniche, deve essere comunque inoltrata agli Stati maggiori di Forza armata ed
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i
Comandi logistici, una nuova comunicazione preventiva di pratica.
Art.
6 - Nota informativa sulle caratteristiche tecniche delle sorgenti
1. Le
macchine radiogene, le sorgenti radioattive, i prodotti e le apparecchiature in
genere contenenti materie radioattive sono accompagnate da una nota
informativa.
2. Ogni Comando o Ente che detiene macchine radiogene, sorgenti
radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti materie
radioattive, cura che le stesse siano dotate della nota informativa di cui al
comma 1, sulla quale vengono riportare le:
a) indicazioni sulle
caratteristiche tecniche della sorgente stessa;
b) precauzioni tecniche da
adottare per prevenire esposizioni indebite;
c) indicazioni sulle cautele e
sulle modalità di smaltimento da seguire o, comunque, sulla cessazione della
detenzione.
Art. 7 - Detenzione di materie fissili speciali, materie
grezze, minerali e combustibili nucleari
1. La detenzione di materie
fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari è
consentita solo ai Comandi o agli Enti muniti del nulla osta preventivo
rilasciato ai sensi dell'articolo 13, fatte salve le esenzioni di cui
all'ALLEGATO IX. La detenzione delle suddette materie 6 soggetta all'obbligo di
comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 5, fatti salvi i
limiti, le condizioni e le modalità di cui al comma 6 dello stesso
articolo.
2. Gli Alti comandi operativi e territoriali di livello intermedio
danno comunicazione riservata alla Prefettura territorialmente competente dei
nulla osta preventivi che vengono rilasciati, al fine della predisposizione e
dell'attuazione degli interventi per Ia gestione delle emergenze, a livello
nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e
locali. Alla comunicazione 6 allegata copia della nota informativa di cui
all'articolo 6.
Art. 8 - Trasporto di materie radioattive
1.
Il trasporto di materie radioattive in ambito Difesa è disciplinato dal vigente
«Manuale dei trasporti militari di sostanze e manufatti pericolosi -
ILE-NL-1200-0049-12-00B02», emanato in accordo alla normativa nazionale in
materia e in attuazione delle direttive e delle raccomandazioni dell'Unione
Europea e degli accordi Internazionali in materia di trasporto di merci
pericolose.
2. Nel suddetto manuale sono riportate le predisposizioni da
attuare per il verificarsi, nel corso di un trasporto di materie radioattive, di
una emergenza radiologica, fermo restando, per i responsabili dei Comandi o
degli Enti, l'obbligo della comunicazione preventiva di cui all'articolo
84.
3. I responsabili dei Comandi o degli Enti che effettuano il trasporto di
cui al comma 1, inviano all'«Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici», di seguito denominata APAT, limitatamente ai casi di cui al
comma 1 dell'articolo 84, un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione delle materie radioattive trasportate, in ottemperanza alle
disposizioni recate dal decreto del Ministro della attività produttive del 18
ottobre 2005, concernente «Criteri applicativi, modalità, termini di
compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e
fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni».
Art. 9 - Comunicazione preventiva di
cessazione di pratica
1. Ogni Comando o Ente che cessa una pratica,
soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, ne dà comunicazione agli
Stati maggiori di Forza armata ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, ed al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, almeno 30 giorni prima della prevista cessazione della
detenzione, specificando la destinazione delle sorgenti legate alle pratiche
svolte.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta nel caso di
somministrazione di materie radioattive a persone, a scopo diagnostico,
terapeutico o di ricerca scientifica clinica.
Art. 10 - Smarrimento,
perdita, ritrovamento di materie radioattive
1. Lo smarrimento o la
perdita nelle aree di competenza dell'Amministrazione della difesa, per
qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi
contenenti dette materie, se la quantità totale di radioattività delle suddette
materie è uguale o superiore ai valori previsti nell'ALLEGATO I delle presenti
istruzioni tecniche, sono immediatamente comunicati, da palle del Comando o
dell'Ente, agli Stati maggiori di Forza armata ed al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, tramite gli ispettorati ovvero i Comandi logistici, al CISAM e
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
2. Nel caso in cui lo
smarrimento o la perdita avviene al di fuori delle aree di competenza
dell'amministrazione, analoga comunicazione è indirizzata immediatamente agli
Stati maggiori di Forza armata ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
che informano gli organi del Servizio sanitario nazionale e il Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competenti per territorio, la più vicina
autorità di pubblica sicurezza e l'APAT, e, qualora interessati, il Comandante
di porto e l'Ufficio di sanità marittima.
3. Il ritrovamento delle materie
radioattive e degli apparecchi contenenti dette materie, oggetto delle
comunicazioni e dell'informativa di cui ai commi 1 e 2, è immediatamente
notificato, a cura del Comando o dell'Ente che ha effettuato le comunicazioni di
smarrimento o perdita, agli stessi organi di Forza armata, destinatari delle
comunicazioni, e, a cura di questi ultimi, agli organismi esterni
coinvolti.
4. il ritrovamento occasionale, nelle aree di competenza degli
organi dell' Amministrazione della difesa, di materie o di apparecchi recanti
indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di
radioattività, è comunicato, immediatamente, agli Stati maggiori di Forza armata
e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri tramite gli Ispettorati ovvero i
Comandi logistici.
Art. 11 - Sorgenti di tipo riconosciuto
1.
A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro
caratteristiche e all'entità dei rischi connessa al loro impiego, può essere
conferita la qualifica di «sorgente di tipo riconosciuto dall'Amministrazione
della difesa» secondo i criteri e le modalità indicate nell'ALLEGATO VIII.
2.
Per le sorgenti di radiazioni ionizzanti di proprietà dell'Amministrazione della
difesa, la qualifica di cui al comma 1 è attribuita con disposizione della
Direzione generale competente, sentito il CISAM e il «Comitato interforze di
coordinamento e consultazione».
3. Le sorgenti acquisite dall'Amministrazione
della difesa, successivamente all'entrata in vigore delle presenti istruzioni
tecniche, qualora ricorrono le condizioni previste dalla normativa civile per le
sorgenti di tipo riconosciuto, devono essere accompagnate dal certificato di
«sorgente di tipo riconosciuto» rilasciato a cura del fornitore.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 tengono conto della normativa nazionale e
comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.
Art. 12
- Alienazione
1. L'Ente o il Comando detentore, in caso di alienazione
di una macchina radiogena, effettua la comunicazione preventiva di cessazione di
pratica di cui all'articolo 9. La macchina radiogena, scollegata e resa
inoperativa, è trattata come rifiuto convenzionale.
2. In caso di alienazione
di una sorgente radioattiva che rientra nei limiti fissati dall'ALLEGATO I, la
stessa è smaltita secondo le procedure di cui agli articoli 16, 17 e 18.
3. I
responsabili dei Comandi o degli Enti che, a qualsiasi titolo, devono procedere
all'alienazione e alla rottamazione di materiali potenzialmente contenenti
sostanze radioattive in ragione della loro natura e pregressa destinazione
d'uso, si accertano dell'assenza di sostanze radioattive avvalendosi di un
esperto qualificato. Nel caso di individuazione di sostanze radioattive, i
Comandi o gli Enti ne danno comunicazione agli Stati maggiori di Forza armata ed
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli ispettorati ovvero i
Comandi logistici, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 10. L'alienazione e la
rottamazione dei materiali individuati come contenenti sostanze radioattive,
devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli
17 e 18.
Art. 13 - Nulla osta preventivo all'impiego di sorgenti di
radiazioni
1. Ogni Comando o Ente dell'Amministrazione della difesa che
svolge attività comportanti la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di
materie radioattive o di prodotti e di apparecchiature in genere contenenti
dette materie, ovvero che svolge attività comportanti il trattamento, il
deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi, nonché
l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, deve essere
munito di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente Capo. Le
attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni
ionizzanti di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Le
condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai
rischi per il personale e per la popolazione, nonché i relativi criteri di
radioprotezione e le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca
del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi
tecnici di consultazione, all'uopo costituiti, con il compito di garantire tutte
le competenze tecniche necessarie, sono riportati nell'ALLEGATO IX.
3.
Qualsiasi pratica svolta dai soggetti di cui al comma 1 mediante sorgenti di
radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a
priori e comunque diversi da quello in cui si effettua l'attività istituzionale
del soggetto che la svolge, è assoggettata al nulla osta di cui al presente
articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle
relative modalità di impiego.
4. Il nulla osta per l'impiego di sorgenti di
categoria A tiene luogo al nulla osta per l'impiego di sorgenti di categoria
B.
5. Qualora i responsabili dei Comandi o degli Enti sono già in possesso di
provvedimenti autorizzativi ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995,
chiedono, entro un anno, la conversione o la convalida dei provvedimenti
medesimi agli organi titolari della potestà autorizzativa, secondo le norme
delle presenti istruzioni tecniche. Ove i provvedimenti autorizzativi prevedono
il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini
previsti dai provvedimenti in questione. Gli organi della Difesa competenti ad
emettere i provvedimenti di conversione o convalida ne inviano copia alle
amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzativi oggetto di conversione
o convalida. Queste ultime provvedono alle revoche necessarie. In attesa dei
provvedimenti di conversione e di convalida è consentita la prosecuzione
dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, dei limiti e delle
condizioni previste dalle norme recate dalle presenti istruzioni tecniche.
6.
I procedimenti autorizzativi in corso, richiesti ai sensi del decreto
legislativo n. 230 del 1995, al momento dell'entrata in vigore delle presenti
istruzioni tecniche, possono continuare ad essere disciplinati dal predetto
decreto legislativo, salva la facoltà del responsabile del Comando o dell'Ente
di scegliere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento
amministrativo avviato, se revocare l'istanza già presentata o avanzarne una
nuova al sensi delle disposizioni delle presenti istruzioni tecniche. I
provvedimenti autorizzativi conclusi ai sensi del decreto legislativo n. 230 del
1995, sono comunque soggetti alla procedura di convalida o di conversione entro
un anno.
Art. 14 - Impiego di categoria A
1. L'impiego di
categoria A è soggetto al nulla osta preventivo che viene rilasciato dagli Stati
maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, dopo aver sentito il CISAM
in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle
strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali
incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.
2. Nel nulla osta, rilasciato sulla
base della documentazione tecnica presentata dal Comando o dall'Ente
richiedente, possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti
connessi alla costruzione, perle prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale
disattivazione degli impianti.
Art. 15 - Impiego di categoria B
1. L'impiego di categoria B è soggetto al nulla osta preventivo che
viene rilasciato dagli Alti comandi operativi e territoriali di livello
intermedio dopo aver sentito il CISAM in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneità dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale
addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità
dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti
radioattivi.
2. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione
tecnica presentata dal Comando o dell'Ente richiedente, possono essere stabilite
particolari prescrizioni per le prove e per l'esercizio.
Art. 16 -
Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi
1. Lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi è soggetto ad autorizzazione preventiva
degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, che si
avvalgono della consulenza del CISAM.
2. Nello smaltimento dei rifiuti
rientra pure l'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, dei rifiuti
radioattivi provenienti dai vari Enti o Comandi.
3. Nell'autorizzazione
possono essere stabilite particolari prescrizioni in merito ad altre
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura
radiologica.
4. I limiti, le condizioni e le modalità di rilascio, modifica e
revoca dell'autorizzazione preventiva, sono stabiliti nell'ALLEGATO X.
5.
Qualora i responsabili dei Comandi o degli Enti siano già in possesso di
provvedimenti autorizzativi per lo smaltimento dei materiali radioattivi ai
sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995, chiedono, entro un anno, la
conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi agli organi che sono
titolari della potestà autorizzativa secondo le norme delle presenti istruzioni
tecniche.
Art. 17 - Attività di raccolta dei rifiuti radioattivi
1. Ogni Comando o Ente provvede a censire, per l'area di propria
competenza, i rifiuti radioattivi presenti, riportandone i dati in un apposito
elenco che viene trasmesso, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici,
agli Stati maggiori di Forza armata e al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri. In detto elenco sono riportati i tipi, le quantità di
radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti
radioattivi e tutti i dati idonei alla loro identificazione e provenienza.
2.
Gli Stati maggiori di Forza armata ed il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite gli Ispettorati o Comandi logistici, autorizzano la
raccolta dei rifiuti radioattivi e indicano, sentito il CISAM in relazione alla
tipologia dei rifiuti stessi, le modalità di conservazione provvisoria in
sicurezza e comunicano ai Comandi o agli Enti la decisione adottata circa la
destinazione finale di tali rifiuti.
3. I rifiuti radioattivi raccolti e
conservati provvisoriamente presso i Comandi o gli Enti dell' Amministrazione
della difesa sono conferiti al CISAM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
f), punto 6), o a enti o a ditte esterni all'Amministrazione della difesa
autorizzati al deposito e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ai sensi
della vigente normativa.
Art. 18 - Raccolta, trattamento,
condizionamento e conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi della
Difesa
1. Il CISAM è l'organismo dell'amministrazione competente, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
183 del 2005, alla raccolta, al condizionamento ed alla conservazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dai vari Comandi o Enti della
Difesa.
2. Tali attività, sentito il CISAM, possono essere occasionalmente
affidate dai Comandi o dagli Enti interessati anche a enti o a ditte esterni
all' Amministrazione della difesa a seguito di preventiva autorizzazione da
parte degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici.
3. Il CISAM
nelle attività di cui al comma 1, ha l'obbligo di registrare i tipi, le quantità
di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisiche e chimiche dei
rifiuti radioattivi e tutti i dati idonei ad identificarne la natura e la
provenienza. A tale obbligo sono soggetti anche gli enti o le ditte esterne
all'amministrazione a cui, ai sensi del comma 2, sono affidate tali
attività.
4. I rifiuti radioattivi, conservati presso il CISAM nel deposito
temporaneo autorizzato, sono successivamente conferiti al deposito nazionale
secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 19 - Provvedimenti
cautelari
1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela
della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente di cui al Capo VIII, gli
Stati maggiori di Forza armata ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
che riscontrano violazioni gravi o reiterate delle presenti istruzioni o delle
prescrizioni autorizzative ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti,
possono emanare, nell'ambito delle proprie competenze, tramite gli Ispettorati
ovvero i Comandi logistici, provvedimenti d'urgenza che comportano anche la
sospensione delle pratiche, delle attività e degli interventi di cui al presente
Capo.
CAPO IV - ESPOSIZIONI DA ATTIVITÀ CON PARTICOLARI SORGENTI
NATURALI DI RADIAZIONI
Art. 20 - Campo d'applicazione
1. Le
disposizioni del presente Capo si applicano alle pratiche relative ad attività
in cui il fondo naturale o la presenza di sorgenti naturali radioattive possono
causare un aumento dell'esposizione del personale o di persone del pubblico, non
trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. Tali pratiche si
riferiscono alle seguenti attività:
a) attività in tunnel, gallerie, caverne
e ambienti sotterranei in genere dove è possibile l'esposizione del personale
dipendente e delle eventuali persone del pubblico a qualsiasi fonte di
radiazione e, in particolare, ai prodotti di decadimento del toron e del
radon;
b) attività in zone ben individuate o con caratteristiche determinate,
diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), dove è possibile
l'esposizione del personale dipendente e delle eventuali persone del pubblico a
qualsiasi fonte di radiazione e, in particolare, ai prodotti di decadimento del
toron e del radon;
c) attività relative all'impiego, allo stoccaggio ed
all'eventuale produzione di residui di materiale considerato abitualmente non
radioattivo ma che contiene radionuclidi naturali, le quali provocano un aumento
significativo dell'esposizione del personale dipendente e delle eventuali
persone del pubblico;
d) attività lavorative in ambiente
termale.
Art. 21 - Attività su aerei in volo
1. Le
disposizioni del presente Capo si applicano anche alle pratiche relative
all'attività del personale navigante su aerei in volo quando il fondo naturale
può causare un aumento dell'esposizione non trascurabile dal punto di vista
della radioprotezione.
Art. 22 - Obblighi dei responsabili
1.
Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative previste
dall'articolo 20, il responsabile del Comando o dell'Ente esercente dette
attività, entro ventiquattro mesi dal loro inizio o dalla loro individuazione,
effettua una valutazione preliminare sulla base delle misurazioni effettuate
secondo le indicazioni dell' ALLEGATO II ed in conformità alle linee guida e ai
criteri di cui all'articolo 23.
2. Per le misurazioni previste dal comma 1,
il responsabile del Comando o dell'Ente interessato si avvale del CISAM o di
altri organi interni all'Amministrazione della difesa o di anti esterni,
riconosciuti idonei dal CISAM, che rilasciano una relazione tecnica contenente
il risultato della misurazione.
3. Per gli adempimenti previsti dal comma 1,
l'esercente si avvale dell'esperto qualificato.
Art. 23 - Linee guida
e criteri
1. Per le attività di cui all'articolo 20, sono seguite le
linee guida elaborate dalla Sezione speciale della Commissione tecnica per le
esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni di cui all'articolo 10-septies del
decreto legislativo n. 230 del 1995, relativamente a:
a) misurazioni di cui
all'articolo 22, comma 1;
b) metodologie e tecniche di misura più appropriate
per le misurazioni del radon e del toron in aria e per le valutazioni delle
relative esposizioni;
c) criteri per l'individuazione di zone o luoghi di
lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon;
d) criteri per l'individuazione, nelle
attività lavorative di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 20, delle
situazioni in cui le esposizioni del personale dipendente o dei gruppi di
riferimento del personale non dell'Amministrazione della difesa sono,
presumibilmente, più elevate e per le quali è necessario effettuare le
misurazioni per la valutazione preliminare di cui all'articolo 22, comma 1,
nonché adottare le metodologie e le tecniche di misura più appropriate per
effettuare le opportune valutazioni.
Art. 24 - Livelli d'azione
1. Nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività lavorative di cui
all'articolo 20, le grandezze misurate non devono superare il livello di azione
fissato nell'ALLEGATO II.
2. Nel caso in cui le grandezze misurate non
superano il livello di azione ma sono superiori all'80 per cento del livello di
azione fissato nell'ALLEGATO II, il responsabile del Comando o Ente esercente
assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successive.
3. Nel caso di
superamento del livello di azione fissato nell'ALLEGATO II, il responsabile del
Comando o dell'Ente interessato, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in
essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del
predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede
nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette
azioni.
4. Le operazioni sono completate entro tre anni dal rilascio della
relazione tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, e sono effettuate con urgenza
correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione di
azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello
prescritto, l'esercente ottempera agli obblighi previsti dal Capo V, ad
esclusione di quelli dell'articolo 29, commi 2 e 3, lettera a), e dell'articolo
40, comma 2, fino a quando non è in grado di approntare ulteriori rimedi che,
tenendo conto del principio di ottimizzazione, riducano le grandezze misurate al
di sotto del predetto livello di azione.
5. Le registrazioni delle
esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate
con le modalità indicate nell'ALLEGATO II. Nel caso in cui il lavoratore sia
esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti, le dosi dovute ai due
diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli
obblighi di ottimizzazione della protezione e di adozione dei provvedimenti e
delle misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione.
6. L'esercente
non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi
dell'esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore
a quella indicata nell'ALLEGATO II.
7. Nel caso in cui risulta che
l'esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione non
supera i livelli di azione di cui all'ALLEGATO II, l'esercente esegue un
controllo radiometrico solo qualora eventuali variazioni del processo lavorativo
o delle condizioni in cui esso si svolge possano far presumere una variazione
significativa del quadro radiologico.
Art. 25 - Comunicazioni in caso
di superamento dei livelli d'azione
1. I responsabili dei Comandi o
degli Enti esercenti le attività previste dall'articolo 20, qualora le
esposizioni valutate risultino superiori al livello d'azione, inviano a Difesan
una comunicazione descrittiva della pratica corredata dalla relazione
dell'esperto qualificato.
2. La comunicazione e la relativa relazione di cui
al comma 1 devono essere inviate a Difesan entro un mese dal rilascio della
relazione.
3. Difesan raccoglie i dati ricevuti in un apposito archivio delle
esposizioni a sorgenti naturali e li comunica al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il loro inserimento nell'archivio nazionale previsto
dall'articolo 10-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del
1995.
Art. 26 - Registrazioni
1. Il responsabile del Comando o
dell'Ente è tenuto alla conservazione della documentazione sulle misurazioni,
valutazioni e azioni di rimedio relative alle attività di cui all'articolo 20,
afferenti le pratiche di competenza. La conservazione della documentazione si
protrae per un tempo non inferiore a venti anni.
Art. 27 - Attività di
volo
1. Le attività lavorative di cui all'articolo 21 che possono
comportare per il personale aeronavigante significative esposizioni alle
radiazioni ionizzanti sono individuate nell'ALLEGATO II.
2. Nelle attività
individuate ai sensi del comma 1, il responsabile del Comando o dell'Ente, quale
datore di lavoro, provvede a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro
e a ridurre l'esposizione del lavoratori maggiormente esposti;
b) fornire al
personale aeronavigante istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di
aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente
ottenibile, la dose ai lavoratori. Dette istruzioni si uniformano agli
orientamenti internazionali in materia;
c) trasmettere a Difesan una
comunicazione in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione
tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, per il successivo coordinamento con gli
organi di vigilanza.
3. Alle attività di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni del Capo V, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 29, comma 3,
lettere a), all'articolo 30, all'articolo 31, all'articolo 40, comma 1, lettera
h), numeri 1), 2) e 3), commi 2 e 7, all'articolo 41, comma 1, lettera a), e
lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione,
nonché all'articolo 42, comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei
lavoratori di cui al comma 1, che non siano suscettibili di superare i 6
mSv/anno di dose efficace, è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n.
566, al decreto del Ministro del trasporti e della navigazione del 15 settembre
1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre 1995, ed alla legge 30 maggio 1995, n. 204, con oneri a carico
del datore di lavoro.
4. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle
dosi viene effettuata secondo le modalità indicate nell'ALLEGATO
II.
CAPO V - PROTEZIONE SANITARIA DEL PERSONALE
Art. 28 -
Generalità
1. Le norme del presente capo si applicano alle pratiche,
alle attività ed agli interventi comportanti un rischio derivante dalle
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ai quali viene addetto, per servizio, il
personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli
effetti delle disposizioni di cui al comma 1, è da considerare personale della
Difesa ogni militare ed ogni civile comunque dipendenti dall'Amministrazione
della difesa. Ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono
equiparati a detto personale l'apprendista e lo studente che partecipano ad
attività di formazione nell'ambito dell'Amministrazione della difesa ed i
lavoratori autonomi e quelli dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato o
da terzi che, a qualsiasi titolo, prestano la loro opera presso
l'Amministrazione della difesa.
3. Il rispetto delle norme del presente capo
lascia salvi gli obblighi di cui alle disposizioni inerenti l'organizzazione di
prevenzione della Difesa previste in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Art. 29 - Obblighi
dei Comandi o degli Enti - Relazione scritta
1. I responsabili dei
Comandi o degli Enti e i dirigenti incaricati, che rispettivamente eserciscono e
dirigono le attività disciplinate dalle presenti istruzioni tecniche, nonché i
preposti che le sovrintendono, attuano, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, le cautele di protezione e di sicurezza previste dal
presente Capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I
responsabili dei Comandi o degli Enti dell'Amministrazione della difesa, prima
di dare inizio ad una qualsiasi pratica comportante un rischio derivante dalle
radiazioni ionizzanti, acquisiscono dall'esperto qualificato di cui all'articolo
40, una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti a detta pratica. A tal fine il responsabile del Comando
o dell'Ente fornisce all'esperto qualificato una comunicazione preliminare
contenente i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. Tale comunicazione
è estesa, per conoscenza, al CISAM che, qualora richiesto, esprime un parere
tecnico di competenza. La relazione è, per gli aspetti concernenti i rischi da
radiazioni ionizzanti, il documento di valutazione antinfortunistica richiesto
dall'organizzazione di prevenzione della Difesa prevista in attuazione del
decreto legislativo n. 626 del 1994.
3. I responsabili dei Comandi o degli
Enti, il personale incaricato ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sulla base delle indicazioni della relazione di cui
al comma 2 e di quelle redatte da un esperto qualificato in esito ai controlli
successivi e periodici, di cui agli articoli 40 e 41:
a) provvedono affinché
gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni, vengano
individuati, delimitati e segnalati dall'esperto qualificato per l'eventuale
classificazione in zone controllate e sorvegliate e che l'accesso a dette zone
venga adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché il personale
soggetto a rischio da radiazioni sia radiologicamente classificato ai fini della
radioprotezione;
c) forniscono al personale i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione ritenuti necessari dall'esperto qualificato, in
relazione ai rischi di esposizione;
d) predispongono, avvalendosi
dell'esperto qualificato, le norme interne di protezione e sicurezza e curano
che copia di dette norme sia consultabile dal personale nei luoghi frequentati
e, in particolare, nelle zone controllate e sorvegliate ove sussiste un rischio
da radiazioni;
e) rendono edotto il personale, nell'ambito di un programma di
formazione finalizzato alla radioprotezione elaborato dall'esperto qualificato,
dei rischi specifici a cui è esposto, delle norme di protezione sanitaria, delle
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle
modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera
d);
f) verificano che il personale osservi le norme interne di protezione di
cui alla lettera d), usi correttamente i mezzi di protezione e di sorveglianza
dosimetrica eventualmente assegnati, di cui alla lettera c), ed osservi le
modalità di esecuzione prescritte di cui alla lettera e);
g) provvedono
affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura
delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi
contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle
non sigillate in corso di manipolazione;
h) comunicano, al personale che lo
richiede, i risultati delle valutazioni dosimetriche, effettuate dall'esperto
qualificato, che lo riguardano direttamente e assicurano l'accesso alla
documentazione di sorveglianza fisica limitatamente alla propria
classificazione, alla classificazione delle aree radiologiche che lo riguardano
ed alla propria scheda dosimetrica individuale.
4. Nei casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 37, i soggetti di cui
al comma 1 si avvalgono, per l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 3,
ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), degli esperti qualificati di cui
all'articolo 39 e, per gli aspetti medici, dei medici autorizzati di cui
all'articolo 49. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica,
essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettera d), e) e f), nonché
forniscono i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera
c).
5. I soggetti di cui al comma 1, comunicano tempestivamente all'esperto
qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del
rapporto di lavoro con il lavoratore esposto o la data di cessazione
dell'impiego del lavoratore nell'attività comportante rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
6. I responsabili dei Comandi o degli Enti forniscono
ai medici addetti alla sorveglianza medica e all'esperto qualificato le risorse
necessarie all'assolvimento dei compiti ad essi attribuiti.
Art. 30 -
Utilizzazione di personale esterno
1. L'Amministrazione della difesa per
lo svolgimento di particolari lavori in zone radiologicamente classificate può
avvalersi di una impresa esterna. La tutela dei propri lavoratori dai rischi da
radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo
n. 230 del 1995, è assicurata direttamente dall'impresa o, mediante accordi
contrattuali, anche dall'Amministrazione della difesa.
2. I responsabili dei
Comandi o degli Enti dell'Amministrazione della difesa, nel caso di impiego in
zone radiologicamente classificate di personale non appartenente alla Difesa,
curano, per quanto di competenza, il rispetto dei principi generali di
radioprotezione e la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti in relazione al
tipo di zona e di prestazione richiesta.
3. Il responsabile del Comando o
dell'Ente esercente una zona radiologicamente classificata, per ogni lavoratore
esterno che vi effettua prestazioni:
a) si accerta, tramite il libretto
individuale di radioprotezione di cui all'articolo 81, comma 6, del decreto
legislativo n. 230 del 1995, che il lavoratore esterno prima di effettuare la
prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo al tipo di
rischio connesso con la prestazione stessa dal medico incaricato della
sorveglianza medica della protezione;
b) si assicura che il lavoratore
esterno abbia ricevuto o riceva un'adeguata istruzione di radioprotezione ed una
informazione specifica sulle caratteristiche particolari della zona
radiologicamente classificata ove la prestazione viene effettuata;
c) si
assicura che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di protezione
individuale, ove necessari;
d) si accerta che il lavoratore esterno sia
dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di
prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica ambientale
eventualmente necessaria;
e) cura il rispetto dei limiti di esposizione
fissati ai sensi dell'articolo 54;
f) adotta le misure necessarie affinché
siano registrate sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di
dose inerenti la prestazione.
4. I responsabili dei Comandi o degli Enti, che
si avvalgono di lavoratori autonomi per attività che comportano la
classificazione degli stessi in lavoratori di categoria A e B, li informano che
sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti
dal decreto legislativo n. 230 del 1995.
5. I responsabili dei Comandi o
degli Enti rendono edotti, in relazione alle mansioni a cui sono addetti, i
lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono attività diverse
da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni
esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. Essi,
inoltre, forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si
accertano dell'impiego di tali mezzi.
6. I lavoratori autonomi e quelli
dipendenti da terzi, di cui al comma 5, non possono essere adibiti a pratiche
che li espongano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti dall'articolo
54.
Art. 31 - Attività presso enti esterni alla Difesa
1. Il
responsabile di un Comando o di un Ente che invia personale dipendente a
prestare la propria opera presso enti esterni all'Amministrazione della difesa
nei quali vengono eseguite attività tali da comportare la classificazione di
persona esposta, assicura la tutela del proprio personale dai rischi da
radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Capo ed alle
disposizioni emanate per la sua applicazione, in relazione all'entità
complessiva del rischio.
2. I responsabili di ogni Comando o Ente, per
assicurare quanto disposto al comma 1, coordinano con gli enti esterni le misure
da adottare per il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.
230 del 1995, concernenti gli aspetti di radioprotezione direttamente connessi
con la natura del lavoro che il proprio personale è comandato ad
effettuare.
Art. 32 - Molteplicità di sedi
1. Per il personale
che svolge per più Comandi o Enti attività che lo espongono a rischi da
radiazioni ionizzanti, il responsabile di ciascun Comando o di ciascun Ente
richiede ai responsabili degli altri Comandi o degli altri Enti ed al personale
stesso, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme
del presente Capo e, in particolare, il rispetto dei limiti di dose.
2. Il
personale che svolge, per più Comandi o Enti, attività che lo espongono al
rischio da radiazioni ionizzanti, informa ciascun Comando o ciascun Ente delle
attività pregresse e delle attività che sono svolte, ai fini di quanto previsto
al comma 1.
3. Il responsabile del Comando o dell'Ente richiede agli altri
responsabili ed ai lavoratori, e fornisce a sua volta quanto da loro richiesto,
le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del
presente Capo e, in particolare, dei limiti di dose.
Art. 33 -
Obblighi del personale dell'Amministrazione della difesa ed esterno
1.
Il personale:
a) osserva le disposizioni impartite dal Comando o dall'Ente e
dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della
sicurezza;
b) usa, secondo le istruzioni, i dispositivi di sicurezza e i
mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal
Comando o dall'Ente;
c) segnala immediatamente al responsabile del Comando o
dell'Ente, nonché al personale incaricato di dirigere le pratiche ovvero al
preposto, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione
e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui
viene a conoscenza;
d) non rimuove né modifica, senza autorizzazione, i
dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di
misurazione;
e) non compie, di propria iniziativa, operazioni o manovre non
di propria competenza o che possono compromettere la protezione e la
sicurezza;
f) si sottopone alla prevista sorveglianza medica.
2. I
lavoratori che svolgono, per piú Comandi o Enti o datori di lavoro esterni
all'Amministrazione difesa, attività che li espongono al rischio da radiazioni
ionizzanti, informano il responsabile di ciascun Comando o Ente o datore di
lavoro esterno, delle attività svolte presso gli altri. Analoga dichiarazione è
resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni esibiscono il
libretto individuale di radioprotezione all'esercente le zone classificate prima
di effettuare le prestazioni per le quali vengono impiegati.
Art. 34 -
Disposizioni per particolari categorie di personale
1. Il personale
femminile in condizioni di gestazione non può essere adibito a pratiche che lo
espongono al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per il personale non
esposto.
2. Il personale femminile classificato come esposto, notifica al
responsabile del Comando o dell'Ente di appartenenza il proprio stato di
gestazione non appena accertato.
3. Il personale femminile che allatta al
seno non deve essere adibito a pratiche comportanti rischio di
contaminazione.
4. I minori di anni 18 non devono essere adibiti alle
pratiche proprie del personale esposto.
5. I soggetti dell'Amministrazione
difesa o esterni che svolgono attività di apprendistato o di studio in relazione
alle loro attività, ancorché minori di anni 18, possono ricevere dosi nei limiti
fissati nell'ALLEGATO IV delle presenti istruzioni tecniche.
Art. 35 -
Ottimizzazione della protezione. Scambio di informazioni
1. Il
responsabile di ogni Comando o di ogni Ente, nell'esercizio delle attività e
degli interventi comportanti un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti,
attua tutte le misure di sicurezza e di protezione atte a ridurre l'esposizione
del personale al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
2. Le
installazioni, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative
concernenti le pratiche di cui al comma 1, devono essere rispondenti alle norme
specifiche di buona tecnica e garantire un equivalente livello di
radioprotezione.
3. I responsabili dei Comandi o degli Enti, il personale
incaricato della direzione delle attività e degli interventi di cui al comma 1 e
i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i
provvedimenti idonei ad evitare che siano superati i limiti di dose pertinenti
alle varie categorie di personale di cui all'articolo 54.
4. I responsabili
dei Comandi o degli Enti che impiegano un lavoratore in zone a rischio da
radiazioni ionizzanti in territorio nazionale presso Comandi o Enti
dell'Amministrazione della difesa o esterni, o in territorio estero, ricevono
dai responsabili dei Comandi o degli Enti, o dai datori di lavoro esterni ed
esteri, presso cui il lavoratore stesso ha prestato la propria opera, le dosi
pregresse assorbite dal lavoratore. I responsabili dei Comandi o degli Enti
forniscono le informazioni sulle dosi pregresse entro un mese dalla
richiesta.
Art. 36 - Esposizioni accidentali o di emergenza
1.
I responsabili dei Comandi o degli Enti, dopo un'esposizione accidentale o di
emergenza, incaricano un esperto qualificato dell'esecuzione di un'indagine
tecnica in esito alla quale l'esperto stesso rilascia una relazione che riporti
quanto riscontrato circa le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa.
Nella suddetta relazione deve essere riportata la valutazione delle dosi da
attribuire al personale coinvolto nell'esposizione.
2. I responsabili dei
Comandi o degli Enti, dopo un'esposizione accidentale o di emergenza, attuano
quanto disposto nell'ALLEGATO VI per la sorveglianza medica eccezionale e per la
segnalazione di incidenti e di esposizioni rilevanti.
3. I responsabili dei
Comandi o degli Enti possono adibire agli interventi di emergenza personale di
soccorso e volontari, preventivamente resi edotti dei rischi e dotati di mezzi
di protezione adeguati alla situazione accidentale o di emergenza
verificatasi.
4. Le modalità ed i livelli delle esposizioni di emergenza del
personale di soccorso e dei volontari sono quelli fissati nell'ALLEGATO
VI.
Art. 37 - Sorveglianza fisica
1. I responsabili dei
Comandi o degli Enti esercenti pratiche, attività e interventi comportanti
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, assicurano la
sorveglianza fisica della protezione, secondo le disposizioni recate dal
presente Capo, quando le attività svolte comportino la classificazione degli
ambienti di lavoro in zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la
classificazione del personale addetto come personale esposto.
2. I
responsabili dei Comandi o degli Enti assicurano la sorveglianza fisica della
protezione affidandola:
a) al CISAM, che la esercita tramite i propri esperti
qualificati;
b) ad esperti qualificati dell'Amministrazione della difesa,
designati dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, sentito il
CISAM;
c) ad esperti qualificati esterni, in caso di carenza di esperti
qualificati dell'Amministrazione della difesa, previa autorizzazione degli Stati
maggiori di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, sentito il CISAM.
3. Ai
fini delle presenti istruzioni tecniche e della protezione dalle radiazioni
ionizzanti o da considerarsi personale dell'Amministrazione della difesa anche
l'esperto qualificato che opera per conto dell'Amministrazione della difesa in
base ad un contratto per prestazione personale o convenzione.
4. Nel caso di
affidamento dell'incarico di sorveglianza fisica al CISAM, il responsabile del
Comando o dell'Ente invia agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi
logistici, la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto
qualificato del CISAM. Nel caso di affidamento dell'incarico ad altri esperti
qualificati interni o esterni all'Amministrazione della difesa, detto
responsabile invia la relativa dichiarazione di accettazione, oltre che agli
Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, anche al CISAM.
5. I
responsabili dei Comandi o degli Enti forniscono, ai fini della sorveglianza
fisica della protezione, le informazioni necessarie e provvedono
all'acquisizione dei mezzi di protezione richiesti dall'esperto
qualificato.
6. Le funzioni di esperto qualificato incaricato
dell'effettuazione della sorveglianza fisica presso un'unità organica di un
Comando o di un Ente non possono essere assegnate a personale appartenente alla
stessa unità organica.
Art. 38 - Dosimetria individuale
1. La
dosimetria individuale del personale esposto dell'Amministrazione della difesa è
effettuata dal CISAM o da un servizio di dosimetria esterno all'Amministrazione
della difesa operante secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
230 del 1995. Ogni Comando o Ente che intende avvalersi di un servizio di
dosimetria esterno richiede l'autorizzazione agli Stati maggiori di Forza armata
ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli ispettorati ovvero
i Comandi logistici, che la rilasciano, sentito il CISAM.
2. I responsabili
del Comandi o degli Enti che si avvalgono di un servizio di dosimetria esterno
all'Amministrazione della difesa comunicano annualmente al CISAM, secondo le
modalità indicate dal CISAM stesso, le valutazioni dosimetriche ai fini del loro
inserimento in un archivio dosimetrico del personale esposto della
Difesa.
Art. 39 - Elenco degli esperti qualificati della Difesa
1. Presso Segredifesa è istituito un elenco nominativo degli esperti
qualificati della Difesa, di cui una copia è inviata agli Alti comandi operativi
e territoriali di livello intermedio, tramite i rispettivi Stati maggiori di
Forza armata ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e una copia al
CISAM. L'elenco ì ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a)
abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti
costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione
massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV,
b) abilitazione di secondo
grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine
radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV o
da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media
nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli
impianti, come definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995,
e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle precedenti
lettere a) e b).
2. Nel citato elenco nominative è iscritto, con pari grado
di abilitazione e su domanda dell'interessato, il personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa già iscritto nell'analogo elenco nominative
istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro e il personale
militare e civile che consegue la prevista abilitazione, rilasciata da
Segredifesa, previo esame della Commissione di cui all'ALLEGATO V delle presenti
istruzioni tecniche della duale fanno parte anche un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del
Ministero della salute.
3. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle
di grado inferiore.
4. I titoli di studio, la qualificazione e le modalità
per la formazione professionale, nonché i criteri per l'accertamento delle
capacità richieste per l'iscrizione nell'elenco, sono indicati nell'ALLEGATO V
delle presenti istruzioni tecniche.
Art. 40 - Attribuzioni
dell'esperto qualificato
1. Nell'esercizio della sorveglianza fisica
affidatagli dal responsabile del Comando o dell'Ente ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 37, l'esperto qualificato:
a) effettua la valutazione di
radioprotezione di cui all'articolo 29 e dà indicazioni a1 responsabile del
Comando o dell'Ente per quanto concerne l'attuazione dei compiti di cui al
predetto articolo, ad esclusione di quelli previsti nel comma 3, lettere f) ed
h);
b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e
degli strumenti di protezione e, in particolare:
1) procede all'esame
preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di
esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in
relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano
rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle
sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche
apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei
dispositivi e delle tecniche di radioprotezione,
4) effettua la verifica
periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di
misurazione;
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle
zone controllate e sorvegliate;
d) procede alla valutazione delle dosi e
delle introduzioni di radionuclidi relativamente al lavoratori esposti;
e)
assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il responsabile del Comando o
dell'Ente nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso
di incidente.
2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di
categoria A derivante da esposizioni esterne è eseguita mediante uno o più
apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza
ambientale di cui al comma 1, lettera c).
3. La valutazione delta dose
individuale per i lavoratori di categoria A derivante da esposizioni interne è
eseguita in base ad idonei metodi fisici e radiotossicologici o entrambi.
4.
Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e
3, risulti, per particolari condizioni, impossibile o insufficiente, detta
valutazione può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza
dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri
lavoratori esposti.
5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai
lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita
sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di
lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato,
almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai
lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, al medico addetto
alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso
di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni
basate sui dati disponibili è immediata e, ove necessario, tempestivamente
aggiornata.
7. L'esperto qualificato procede alle analisi e alle valutazioni
necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione
secondo i principi di cui al Capo VI delle presenti istruzioni tecniche. In
particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante
dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai
gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonché la
valutazione delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine, i predetti
gruppi di riferimento sono identificati sulla base di valutazioni ambientali,
adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse
vie di esposizione.
Art. 41 - Comunicazioni dell'esperto qualificato
1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto
qualificato indica, con apposita relazione scritta, al responsabile del Comando
o dell'Ente:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste
rischio da radiazioni;
b) la classificazione del personale addetto, previa
definizione da parte del responsabile del Comando o dell'Ente delle attività che
il personale è chiamato a svolgere;
c) la frequenza di effettuazione delle
valutazioni di sorveglianza fisica di cui all'articolo 40;
d) i provvedimenti
di cui ritenga necessaria l'adozione, ai fini della sorveglianza fisica della
protezione del personale esposto e della popolazione;
e) la valutazione delle
dosi ricevute e impegnate, per tutto il personale esposto e per gli individui
dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera
c);
2. Il responsabile del Comando o dell'Ente provvede ai necessari
adempimenti sulla base delle indicazioni riportate nella relazione di cui al
comma 1 e si assicura che l'esperto qualificato trasmetta al medico incaricato
della sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e)
del comma 1 relative al personale esposto, con la periodicità prevista
all'articolo 40, comma 6.
3. Il responsabile del Comando o dell'Ente
garantisce le condizioni per la collaborazione, nell'ambito delle rispettive
competenze, tra l'esperto qualificato ed il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modificazioni. L'esperto qualificato è, in particolare, chiamato a
partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del citato decreto
legislativo.
Art. 42 - Documentazione di sorveglianza fisica
1. L'esperto qualificato provvede, per conto del responsabile del
Comando o dell'Ente, a istituire e ad aggiornare la documentazione di
sorveglianza fisica, comprendente:
a) la relazione di cui all'articolo 41,
comma 1;
b) l'esame preventivo dei progetti d'installazione e delle eventuali
modifiche con i relativi benestare di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b),
punto 1);
c) i verbali di controllo concernenti la prima verifica e le
verifiche periodiche di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), punti 2), 3) e
4), e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia
delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza
divenute esecutive;
d) le schede dosimetriche individuali del personale
esposto sulle quali sono annotate le valutazioni delle dosi individuali. Le dosi
derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni
soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione sono
annotate, separatamente, nella scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i
motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui
all'articoln36, comma 1;
f) i risultati della sorveglianza fisica
dell'ambiente di lavoro che sono stati utilizzati per la valutazione delle dosi
dei lavoratori esposti;
g) i registri di radioprotezione;
2. I
responsabili dei Comandi o degli Enti, provvedono:
a) a conservare, per
almeno dieci anni dalla data di compilazione, la documentazione di cui al comma
1, lettere a), b), c);
b) ad inviare al CISAM la documentazione in originale
di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entro tre mesi a decorrere dalla data in
cui il personale è cessato definitivamente dal rapporto di 1avoro comportante
esposizione alle radiazioni Ionizzanti;
c) ad inviare al CISAM la
documentazione in originale di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entro tre
mesi a decorrere dalla data in cui il Comando o l'Ente ha cessato
definitivamente ogni attività comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti;
d) a conservare una copia di tale documentazione per almeno
cinque anni presso la sede del Comando o dell'Ente;
3. Il CISAM assicura la
conservazione della documentazione ricevuta ai sensi del comma 2, lettere b) e
c), nei termini previsti dall'articolo 51, comma 3.
4. Nel caso di cessazione
definitiva dell'attività o di scioglimento del Comando o dell'Ente, tutta la
documentazione concernente la sorveglianza fisica viene inviata al CISAM, che
provvederà a conservarla negli stessi termini previsti dal presente
articolo.
5. I modelli della documentazione di sorveglianza fisica e le
modalità di tenuta e di aggiornamento della stessa sono fissati nell'ALLEGATO XI
delle presenti istruzioni tecniche.
Art. 43 - Classificazione degli
ambienti di lavoro e del personale ai fini della radioprotezione e della
sorveglianza fisica
1. Nell'ALLEGATO III delle presenti istruzioni
tecniche sono stabiliti:
a) i criteri per la classificazione in zone
controllate e sorvegliate degli ambienti di lavoro;
b) i criteri per
l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione del personale
esposto nelle categorie A e B;
c) le categorie di classificazione, ai fini
della radioprotezione, degli apprendisti e degli studenti;
d) i criteri e le
modalità da seguire per particolari tipi d'esposizione a cui il personale può
essere eventualmente soggetto.
Art. 44 - Sorveglianza medica
1. I responsabili dei Comandi o degli Enti assicurano la sorveglianza
medica del personale esposto per mezzo di ufficiali medici autorizzati e di
ufficiali medici competenti designati dal competente Alto comando operativo o
territoriale di livello intermedio.
2. Qualora non è possibile assicurare la
sorveglianza medica tramite ufficiali medici, deve essere inoltrata richiesta di
convenzionamento di medici autorizzati e competenti, estranei
all'Amministrazione della difesa, al competente Alto comando operativo e
territoriale di livello intermedio. Ai fini delle presenti istruzioni tecniche e
della protezione dalle radiazioni ionizzanti, è da considerarsi personale
dell'Amministrazione della difesa anche il medico autorizzato che opera per
conto dell'Amministrazione delle difesa in base a contratto per prestazione
professionale o convenzione. Nel caso di convenzioni con medici autorizzati e
con medici competenti estranei all'Amministrazione della difesa, i responsabili
dei Comandi o degli Enti comunicano il nominativo al competente Ispettorato
ovvero Comando logistico di Forza armata e a Difesan.
3. La sorveglianza
medica, basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, al
personale esposto di categoria A, deve essere assicurata da medici autorizzati.
Al personale di categoria B deve essere assicurata da medici competenti o da
medici autorizzati.
4. I responsabili dei Comandi o degli Enti non possono
assegnare il personale ad attività che lo espongono al rischio da radiazioni
ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano.
5. I responsabili
dei Comandi o degli Enti assicurano agli incaricati della sorveglianza medica
del personale esposto le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro
compiti.
6. I responsabili dei Comandi o degli Enti consentono ai medici
incaricati della sorveglianza medica del personale esposto di prendere visione
della documentazione necessaria alla valutazione dello stato di salute del
personale stesso e forniscono le indicazioni sulle condizioni di lavoro che,
sotto il profilo medico, possono influire sul giudizio d'idoneità del
personale.
7. I modelli della documentazione di sorveglianza medica e le
relative modalità di tenuta e di aggiornamento sono fissati nell'ALLEGATO XI
delle presenti istruzioni tecniche.
8. Le funzioni di medico incaricato
dell'effettuazione della sorveglianza medica presso un'unità organica di un
Comando o di un Ente non possono essere assegnate a personale appartenente alla
stessa unità organica.
Art. 45 - Visita medico preventiva
1. I
responsabili dei Comandi o degli Enti provvedono a che il personale classificato
come esposto dall'esperto qualificato e gli apprendisti e studenti di cui
all'articolo 43, lettera c), prima di essere destinati ad attività con rischio
d'esposizione alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica
preventiva da parte del medico addetto alla sorveglianza medica. La visita
medica preventiva è effettuata anche ogni qualvolta sia variata la destinazione
lavorativa o siano variati i rischi connessi a tale destinazione.
2. I
responsabili dei Comandi o degli Enti devono rendere edotto il medico, all'atto
della visita, della destinazione lavorativa del soggetto e dei rischi, anche di
natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La
visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa, dalla quale risultino
anche le eventuali esposizioni precedenti dovute sia alle mansioni esercitate
sia ad esami e trattamenti medici, ed un esame clinico generale completato da
indagini specialistiche e di laboratorio per valutare lo stato generale di
salute del personale e degli apprendisti e studenti.
4. In base all'esito
della visita medica preventiva il personale è classificato come:
a)
idoneo;
b) idoneo a determinate condizioni;
c) non idoneo,
4. Il medico
comunica per iscritto al Comando o all'Ente il giudizio d'idoneità ed i limiti
di validità del medesimo.
5. Il medico, nell'ambito della visita preventiva e
di quelle periodiche, illustra al personale il significato delle dosi ricevute,
dell'introduzione di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli
comunica il risultato del giudizio di idoneità che lo riguarda.
Art.
46 - Visite mediche periodiche e straordinarie
1. I responsabili dei
Comandi o degli Enti provvedono a che il personale esposto sia sottoposto, a
cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica
periodica:
a) almeno una volta all'anno, se esposto di categoria B;
b)
almeno ogni sei mesi, se esposto di categoria A;
c) ogni qualvolta venga
modificata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale
destinazione.
2. Le visite mediche sono integrate dalle indagini
specialistiche e di laboratorio prescritte dal medico addetto alla sorveglianza
medica.
3. I medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che le
visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le
condizioni di esposizione e lo stato di salute del personale lo esigano.
4.
Nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini
specialistiche e di laboratorio richieste dal medico, in occasione della visita
periodica, conserva la sua efficacia il giudizio di idoneità formulato in
precedenza.
5. In base all'esito della visita medica periodica il personale
esposto e classificato come:
a) idoneo;
b) idoneo a determinate
condizioni;
c) non idoneo;
d) personale che deve continuare ad essere
sottoposto a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro cui era dovuta
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
6. I responsabili dei Comandi o
degli Enti fanno proseguire la sorveglianza medica, per il tempo ritenuto
opportuno dal medico, nei confronti del personale esposto allontanato dal lavoro
per non idoneità, per trasferimento ad altra attività non comportante
esposizione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti o per
cessazione.
7. I responsabili dei Comandi o degli Enti provvedono a che il
personale, prima della cessazione del rapporto di lavoro, sia sottoposto a
visita medica. In detta occasione ii medico fornisce al personale le eventuali
prescrizioni mediche da osservare.
Art. 47 - Ricorso avverso il
giudizio in materia di idoneità medica
1. Avverso il giudizio in materia
di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, è ammesso ricorso
alla Commissione medica ospedaliera, territorialmente competente in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e successive
modificazioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
all'interessato del giudizio. L'istanza, trasmessa per via gerarchica, è
inoltrata alla citata Commissione per il tramite degli Alti comandi operativi e
territoriali di livello intermedio di cui all'articolo 3, comma 1), lettera e).
La Commissione dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio. Ove necessario, la predetta Commissione è
integrata con un membro in possesso della qualifica di medico
autorizzato.
Art. 48 - Sospensione dal lavoro a rischio radiologico
1. Il medico addetto alla sorveglianza medica richiede la sospensione
dal lavoro comportante rischio radiologico del personale non idoneo sino a
quando non ne accerti la cessazione dello stato di non idoneità per la quale
propone il reinserimento.
2. I responsabili dei Comandi o Enti allontanano
immediatamente dal lavoro comportante rischio radiologico, il personale
classificato non idoneo dal medico addetto alla sorveglianza medica.
3. Il
personale non idoneo non può proseguire l'attività cui era adibito, nè può
partecipare ad altre attività con rischio da radiazioni ionizzanti, se non è
classificato nuovamente idoneo dal medico incaricato della sorveglianza
medica.
Art. 49 - Elenco dei medici autorizzati della Difesa
1. Presse Segredifesa è istituito un dente nominative dei medici
autorizzati, una copia del quale inviata agli Alti comandi periferici, tramite i
rispettivi Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, e a Difesan.
2. Nel citato elenco nominativo è iscritto, su
domanda dell'interessato, il personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa già iscritto nell'analogo elenco nominativo istituito presso
l'Ispettorato medico centrale del lavoro, e il personale militare e civile che
consegue la prevista abilitazione, rilasciata da Segredifesa, previo esame della
Commissione di cui all'ALLEGATO V delle presenti istruzioni tecniche della quale
fanno parte anche un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e un rappresentante del Ministero della salute.
3. I titoli di
studio, la qualificazione e le modalità per la formazione professionale, i
criteri per l'accertamento delle capacità richieste per l'iscrizione nell'elenco
sono indicati nell' ALLEGATO V delle presenti istruzioni
tecniche.
Art. 50 - Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza
medica
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza medica del personale esposto, ferma restando l'adozione dei criteri
indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Ministro della sanità 11 giugno
2001, n. 488, adottato in applicazione dell'articolo 84, comma 7, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è tenuto, in particolare, ad seguenti
adempimenti:
a) analizza i rischi individuali connessi alla destinazione
lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del
lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b)
istituisce, aggiorna e cura la conservazione dei documenti sanitari personali,
nonché la loro consegna a Difesan con le modalità previste all'articolo 51 delle
presenti istruzioni;
c) consegna al medico subentrante i documenti sanitari
personali di cui alla lettera precedente, nel caso di cessazione
dall'incarico;
d) fornisce consulenza a1 responsabile del Comando o dell'Ente
per la messa in atto di infrastrutture e di procedure idonee a garantire la
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale
che in case d'esposizioni accidentali o di emergenza;
e) fornisce a Difesan,
annualmente, un estratto dei riepiloghi delle dosi assorbite dal
personale.
Art. 51 - Documento sanitario personale
1. Il
medico addetto alla sorveglianza medica istituisce, tiene aggiornato e cura la
conservazione, per ogni individuo esposto, di un documento sanitario personale
in cui sono riportati:
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva,
nelle visite periodiche, nelle eventuali visite straordinarie ed in occasione
della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i
rischi ad essa connessi ed i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal
lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali
o d'emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, valutate e comunicate
dall' esperto qualificato.
2. il personale ha diritto di consultare il
proprio documento sanitario personale e di richiederne copia. Una copia del
documento sanitario personale ë consegnata, dal medico, all'interessato alla
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale ë
conservato sino alla data in cui il personale compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno d'età ed, in ogni caso, per almeno trenta anni dopo la
cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti.
4. Il
medico addetto alla sorveglianza medica provvede, entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di un Comando
o di un Ente comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, a consegnare il
predetto documento sanitario a Difesan, che assicurerà la sua conservazione nel
rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su
richiesta motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi,
Difesan può concedere proroga al predetti termini di consegna.
Art. 52
- Sorveglicinza medica eccezionale
1. I responsabili dei Comandi o degli
Enti dispongono i provvedimenti per la decontaminazione del personale che ha
subito una contaminazione radioattiva.
2. I responsabili dei Comandi o degli
Enti, inoltre, provvedono a che sia sottoposto a visita medica eccezionale, da
parte di un medico autorizzato, il personale che abbia subito una esposizione
tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo
54, comma 1, lettera b). Devono, altresì, provvedere a che il personale in
questione sia sottoposto a sorveglianza medica eccezionale, comprendente, in
particolare, i trattamenti terapeutici, i controlli clinici e gli esami ritenuti
necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le
successive condizioni di esposizione sono subordinate all'assenso del medico
autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica
eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento del
personale dal lavoro cui era assegnato, i responsabili dei Comandi o degli Enti
ne danno comunicazione, segnalando i nominativi, all'organo della Sanità
militare territorialmente competente ed ai Servizi di vigilanza della Difesa
competenti ai sensi dei decreti ministeriali 14 giugno 2000, n. 284 e 25 maggio
2005.
Art. 53 - Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e
malattie professionali
1. I responsabili dei Comandi o degli Enti
comunicano, entro tre giorni dall'evento, all'organo della Sanità militare
territorialmente competente ed ai Servizi di vigilanza della Difesa competenti
ai sensi dei decreti ministeriali 14 giugno 2000, n. 284 e 25 maggio 2005, gli
incidenti radiologici verificatesi nello svolgimento delle attività comportanti
rischi da radiazioni ionizzanti, qualora le esposizioni del personale abbiano
determinato il superamento dei valori stabiliti ai semi dell'articolo 54.
2.
Il medico incaricato della sorveglianza medica, entro tre giorni dal momento
della diagnosi, comunica all'organo della Sanità militare territorialmente
competente ed ai Servizi di vigilanza della Difesa competenti i casi di malattia
professionale, anche ai fini dell'avvio, d'ufficio, del procedimento per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Art. 54 - Limiti
d'esposizione
1. Fermo restando le diverse modalità di classificazione
degli ambienti di lavoro e del personale di cui ALLEGATO III, sono stabiliti
nell'ALLEGATO IV:
a) i limiti di dose per:
1) il personale esposto;
2)
i volontari, gli apprendisti e gli studenti;
3) i lavoratori autonomi ed i
dipendenti da terzi;
4) il personale non esposto;
5) le persone del
pubblico;
b) i valori di dose il cui superamento obbliga alla sorveglianza
medica eccezionale ed alla comunicazione d'incidente;
c) i limiti di dose e
le condizioni d'esposizione per il personale femminile in età fertile, nonché
per le apprendiste e le studentesse in età fertile;
d) le specifiche
grandezze radioprotezionistiche atte a garantire l'osservanza dei limiti di
dose, i relativi criteri d'utilizzazione, anche per i casi d'esposizione esterna
ed interna concomitante;
e) particolari casi per i quali non si applicano i
limiti di dose.
Art. 55 - Provvedimenti a carico dell'esperto
qualificato e del medico autorizzato
1. Segredifesa, su segnalazione
degli organi di vigilanza, può disporre, previa contestazione degli addebiti,
senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non
superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto qualificato o
del medico autorizzato in caso di accertata inosservanza dei rispettivi
compiti.
2. Nei casi più gravi, il Segretario generale della difesa, con le
modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato dagli elenchi di cui agli articoli 39 e
49.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che
sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta giorni per presentare
le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non
possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei
provvedimenti di cui commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna
definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell'esperto qualificato
per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di
sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art.
56 - Ricorsi
1. Le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza in
materia di protezione sanitaria dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
dei lavoratori sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è
ammesso ricorso ai Capi di Stato maggiore della difesa, di Forza armata e al
Comandante generale dell'arma dei carabinieri per le rispettive aree di
competenza, nonché al Segretario generale della difesa per l'area
tecnico-amministrativa e industriale, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione delle disposizioni medesime, da inoltrare per il tramite
dell'Unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area di cui al
decreto ministeriale 25 maggio 2005.
3. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, si considerano compresi nell'aerea di competenza
di Segredifesa altresì gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della
difesa, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, gli Uffici centrali del Ministero della difesa e il Commissariato
generale per le onoranze ai caduti in guerra.
4. Il ricorso di cui al comma 3
non ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la sospensione sia disposta
dall'Unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area.
Art.
57 - Modulistica
1. La documentazione necessaria agli adempimenti dei
medici addetti alla sorveglianza medica e agli esperti qualificati è quella di
cui alla modulistica indicata nell'ALLEGATO XI.
CAPO VI - PROTEZIONE
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE - PROTEZIONE GENERALE
Art. 58 -
Attività disciplinate e vigilanza
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La vigilanza per la tutela
sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni
ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo
1, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali,
delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di
altre matrici rilevanti.
3. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni
delle presenti istruzioni tecniche, per la tutela della popolazione, viene
effettuata dagli organi di vigilanza dell'Amministrazione della difesa, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera h).
Art. 59 - Divieti
1. È vietato acquisire, importare, produrre, impiegare, manipolare o
comunque detenere i seguenti prodotti o materiali contenenti materie
radioattive:
a) prodotti per igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso
personale, ad eccezione di quelli destinati all'uso medico o paramedico;
c)
derrate alimentari e bevande;
d) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto,
di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti di tipo riconosciuto di cui
all'articolo 11 delle presenti istruzioni tecniche.
3. È vietato l'uso sulle
persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non sia effettuato a scopo
diagnostico, medico legale, terapeutico o per ricerca scientifica clinica, in
conformità alle norme vigenti.
4. E' vietato acquisire, importare, produrre,
impiegare o comunque mettere in circolazione apparati elettronici di visione a
distanza, o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che
emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti
dall'ALLEGATO I delle presenti istruzioni tecniche.
5. Tenuto conto delle
particolari caratteristiche dei sistemi d'arma delle Forze armate, deroghe
specifiche al divieto di cui al comma 4 sono concesse con decreto del Ministro
della difesa in caso di comprovata giustificazione.
Art. 60 -
Limitazione delle esposizioni
1. I responsabili dei Comandi e degli Enti
che svolgono pratiche comportanti rischi da radiazioni ionizzanti attuano le
misure necessarie per evitare che le persone del pubblico siano esposte
esternamente ed internamente in maniera da ricevere dosi superiori a quelle
fissate nell' ALLEGATO IV anche a seguito di contaminazione da matrici.
2. I
responsabili dei Comandi e degli Enti adottano tutte le misure di sicurezza e di
protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile,
secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e
mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
Art. 61
- Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di
esposizione delle persone
1. Qualora si verifica, nelle aree all'interno
del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto di
cui all'articolo 8, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un
evento incidentale che comporta un significativo incremento del rischio di
esposizione delle persone, il responsabile del Comando e dell'Ente, ovvero il
vettore, identificato nel soggetto che effettua il trasporto, adotta le misure
idonee ad evitare l'aggravamento del rischio anche in riferimento alle
situazioni eventualmente contemplate dal piano di intervento o di emergenza di
cui agli articoli 79, 80 e 84.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporta il
rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle
persone all'esterno del perimetro dell'installazione, il responsabile del
Comando e dell'Ente ne da immediata comunicazione al Prefetto e agli Organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
3. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 10, le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette
alle disposizioni delle presenti istruzioni tecniche. Ciò, nel caso che
all'interno delle installazioni o nel corso dei trasporti, il responsabile del
Comando o dell'Ente, ovvero il responsabile del vettore, viene a conoscenza di
eventi accidentali che coinvolgono materie radioattive e che determinano le
stesse situazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 62 - Disposizioni
particolari per i rifiuti radioattivi
1. I responsabili dei Comandi e
degli Enti che esercitano attività soggette alle presenti istruzioni tecniche,
adottano le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi,
raccolti e conservati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 17, avvenga nel
rispetto delle specifiche nonne di buona tecnica e delle prescrizioni impartite
dall'Ispettorato ovvero Coniando logistico di Forza armata o Comando generale
dell'Arma dei carabinieri competente, sentito il CISAM, al fine di evitare
rischi d'esposizione del personale e della popolazione civile.
Art. 63
- Norme generali ed operative di sorveglianza
1. I responsabili dei
Comandi e degli Enti nel cui ambito si svolgono attività comportanti l'obbligo
della sorveglianza fisica e che producono, trattano, manipolano, utilizzano e
hanno in deposito materie radioattive o che, comunque, detengono apparecchi
contenenti dette materie, ovvero impiegano apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, provvedono affinché le valutazioni preventive previste siano
effettuate da un esperto qualificato e che le stesse siano riportate in apposita
relazione scritta.
2. I responsabili dei Comandi o degli End provvedono, a
seconda del tipo e dell'entità del rischio, affinché sia effettuata:
a) la
verifica delle nuove installazioni, dal punto di vista della protezione, contro
esposizioni e contaminazioni che possano interessare l'ambiente esterno al
perimetro dell'installazione, tenendo conto del contesto ambientale in cui le
installazioni s'inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi
tecnici di protezione;
c) la verifica delle apparecchiature di misura
dell'esposizione e della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni
che interessano l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualità delle
radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle dosi
connesse con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle
materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali.
3.
In particolare, le valutazioni delle contaminazioni e delle dosi connesse
comportano:
a) la stima dell'impegno di dose derivante dallo smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi od aeriformi;
b) la
predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza atti a
consentire la verifica del rispetto dei livelli di smaltimento definiti e delle
eventuali prescrizioni autorizzative;
c) la registrazione dei rilevamenti di
cui alla lettera b).
3. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, che hanno
carattere di periodicità, hanno frequenza tale da garantire il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 60, 61 e 62.
Art. 64 - Controllo
della radioattività ambientale
1. Il controllo della radioattività
ambientale nelle aree d'interesse dell'Amministrazione della difesa è esercitato
dal CISAM il quale si attiene alle normative nazionali relativamente alla
standardizzazione e all'intercalibrazione di metodi e di tecniche di
campionamento e misura.
2. Gli esiti dei controlli della radioattività
ambientale sono trasmessi dal CISAM a Difesan al fine del monitoraggio e della
valutazione statistica dell'esposizione.
3. Il controllo sugli alimenti e le
bevande per consumo umano ed animale, da utilizzare in ambito
dell'Amministrazione della difesa, di competenza degli Stati maggiori di Forza
armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri tramite gli Ispettorati
ovvero i Comandi logistici dipendenti, in aderenza alle disposizioni emanate da
Difesan.
Art. 65 - Radionuclidi nel corpo umano
1. Per i
radionuclidi comunque presenti nel corpo umano valgono le disposizioni di cui
all'articolo 105 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
Art. 66 -
Esposizione della popolazione nel suo insieme
1. Segredifesa,
avvalendosi di Difesan, comunica annualmente al Ministero della salute un
estratto delle valutazioni dosimetriche relative al personale esposto, ai fini
della stima dei contributi all' esposizione della popolazione di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
Art. 67 -
Mezzi di misura
1. La determinazione della dose o del rateo di dose, la
determinazione delle grandezze, tramite le quali si valutano la dose ed il rateo
di dose, la misura dell'attività e della concentrazione di attività volumetriche
o superficiali di radionuclidi, sono effettuate con strumentazione di misura
adeguata ai diversi tipi e qualità di radiazione, dotata di certificato di
taratura rilasciato dal CISAM o da altro Centro di taratura SIT (Sistema
Italiano di Taratura), riconosciuto dall'Istituto della metrologia primaria
delle radiazioni ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano alla strumentazione di misura per:
a) la sorveglianza fisica
ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro;
b) la sorveglianza
ambientale per verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi
nell'ambiente ed il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative e dei
livelli d'esenzione;
c) i rilevamenti previsti dai piani d'emergenza;
d) i
rilevamenti con apparecchi a lettura diretta assegnati per la rilevazione delle
dosi;
e) il controllo con apparecchi impiegati per la sorveglianza
radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta di cui
all'articolo 12, comma 3.
Art. 68 - Ricerca scientifica clinica
1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone
medesime, previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e solo nell'ambito di programmi notificati, almeno trenta
giorni prima del loro inizio, al Ministero della salute. La documentazione
trasmessa deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito
secondo quanto disposto dalle norme vigenti.
2. Difesan provvede ad acquisire
preventivamente il parere del Comitato etico, previsto dall'articolo 108 del
decreto legislativo n. 230 del 1995, secondo quanto disposto dalle normative
vigenti.
3. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su donne
in età fertile, su minori e su soggetti con ridotta capacita d'intendere e di
volere.
CAPO VII - IMPIANTI NUCLEARI
Art. 69 - Esercizio
dell'impianto nucleare
1. I responsabili dei Comandi o degli Enti che
gestiscono impianti nucleari in esercizio al momento dell'entrata in vigore
delle presenti istruzioni tecniche, fatta salva l'efficacia dei provvedimenti
autorizzativi, delle certificazioni e di tutti gli atti già in possesso emanati
ai sensi del Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995, chiedono, entro
due anni, la conversione dei provvedimenti agli organi titolari della potestà
autorizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1).
2.
L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di on impianto
nucleare è soggetta alla preventiva autorizzazione degli Stati maggiori di Forza
armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli ispettorati
ovvero Comandi logistici, che la rilasciano, sentito il «Comitato interforze di
coordinamento e consultazione», di cui all'articolo 2 delle presenti istruzioni
tecniche, per singole fasi intermedie finalizzate al raggiungimento dello stato
ultimo previsto.
3. I Comandi o gli Enti esercenti un impianto nucleare da
disattivare predispongono e trasmettono, ai fini dell'autorizzazione di cui al
comma 2, ai predetti organi un piano generale di disattivazione nel quale sono
riportate, per ogni singola fase, le seguenti indicazioni:
a) operazioni da
eseguire,
b) inventario delle materie radioattive presenti all'inizio ed alla
fine di ogni fase;
c) analisi di sicurezza delle operazioni da
eseguire;
d) descrizione dei materiali radioattivi di risulta e della loro
destinazione,
e) analisi delle possibili situazioni d'emergenza e delle
relative predisposizioni di sicurezza.
Art. 70 - Regolamento di
esercizio
1. Il regolamento di esercizio, necessario per gli impianti di
cui all'articolo 69, è emanato ed aggiornato dal responsabile del Comando o
dell'Ente interessato, esercente l'impianto nucleare, ed è approvato dal
competente Stato maggiore di Forza armata o Comando generale dell'Arma dei
carabinieri tramite il proprio Ispettorato ovvero Comando logistico, sentito il
«Comitato interforze di coordinamento e consultazione».
Art. 71 -
Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto
1. Per gli impianti
nucleari di cui all'articolo 69 è costituito un «Collegio dei delegati alla
sicurezza dell'impianto».
2. Il responsabile del Comando o dell'Ente
interessato sottopone la composizione di detto Collegio all'approvazione del
competente Stato maggiore di Forza armata o Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite il proprio Ispettorato ovvero Comando logistico.
3. Il
Collegio dei delegati è composto da almeno quattro membri prescelti fra i
tecnici che sovrintendono a servizi essenziali per il funzionamento
dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto qualificato di cui all'articolo
39 incaricato della sorveglianza fisica dell'impianto. Il Collegio ha funzioni
consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni
progetto di modifica dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere
preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio
dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze,
prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
d)
rivedere periodicamente le modalità e i criteri di esercizio dell'impianto,
esprimendo il proprio parere unitamente ad eventuali raccomandazioni relative
alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna
dell'impianto e provvedere alle sue eventuali modifiche successive, d'intesa col
Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
f) assistere il direttore
responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si
rendano necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far
temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle
cose.
Art. 72 - Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali
1. Il responsabile del Comando o dell'Ente interessato, esercente
l'impianto nucleare, redige un manuale di operazione che contiene, in allegato,
un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali che possono insorgere
nell'impianto e che determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza
nucleare.
2. Il manuale di operazione contiene anche la identificazione del
personale addetto all'impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni
eccezionali, deve essere adibito a mansioni di pronto intervento.
Art.
73 - Licenza di esercizio
1. La richiesta di licenza di esercizio per
ciascuna fase è presentata al competente Stato maggiore di Forza armata o
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite il proprio Ispettorato
ovvero Comando logistico. Ciascuna richiesta è corredata dei certificati di
esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che
le caratteristiche dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio
sicure entro determinati limiti e condizioni.
2. La licenza di esercizio è
rilasciata per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo di
successivi gruppi di prove nucleari, e determina limiti e condizioni che
l'esercente è tenuto ad osservare.
3. Il competente Stato maggiore di Forza
armata o Comando generale dell'Anna dei carabinieri, tramite il proprio
Ispettorato ovvero Comando logistico, rilascia la licenza di esercizio,
condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni.
4. L'esercente
tiene aggiornati, in tutte le fasi, gli appositi registri di
esercizio.
Art. 74 - Commissione medica per l'accertamento
dell'idoneità fisica e psichica
1. L'accertamento dell'idoneità fisica e
psichica del personale incaricato della direzione e della conduzione degli
impianti nucleari è effettuato da un'apposita Commissione, nominata da Difesan,
che opera in osservanza del «Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1450 e successive modificazioni. La
Commissione, composta da almeno un medico del lavoro che la presiede, da uno
specialista in psichiatria (o specializzazione equipollente), da uno specialista
in neurologia (o specializzazione equipollente) e da un medico autorizzato,
comunicai risultati dell'accertamento a Segredifesa, per gli adempimenti di cui
all'articolo 75.
Art. 75 - Commissione tecnica per il riconoscimento
dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari
1.
L'accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato della direzione e
della conduzione degli impianti nucleari è effettuato da un'apposita
Commissione, che opera in osservanza al «Regolamento per il riconoscimento
dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari» di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 1450 del 1970, nominata dallo Stato maggiore
della difesa, sentito il «Comitato interforze di coordinamento e consultazione».
La Commissione tecnica, istituita per ogni impianto o gruppo di impianti simili,
è composta da:
a) un esperto di sicurezza nucleare;
b) un esperto
dell'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale è richiesto il
rilascio della patente;
c) un esperto dei problemi associati alla conduzione
dell'impianto;
d) due esperti delle materie sopraindicate, anche non
appartenenti all'Amministrazione della di fesa,
2. Con lo stesso
provvedimento è nominato il presidente della Commissione.
3. L'esercente può
chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto,
purché in servizio nel medesimo impianto, assista agli esami in qualità di
osservatore.
4. Per ciascuno dei membri della Commissione sono nominati i
supplenti.
5. La Commissione comunica i risultati degli esami a Segredifesa
per gli adempimenti di cui all'articolo 76.
Art. 76 - Rilascio degli
attestati di idoneità
1. Il rilascio degli attestati di idoneità alla
direzione tecnica di impianti nucleari, in osservanza a1 «Regolamento per il
riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1450 del 1970, è di competenza
di Segredifesa.
CAPO VIII - PIANI DI INTERVENTO IN EMERGENZE
RADIOLOGICHE ED INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN AMBITO AMMINISTRAZIONE DIFESA
Art. 77 - Situazioni d'emergenza ed eccezionali
1. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da
eventi incidentali negli impianti nucleari di cui al Capo VII e nei siti in cui
si svolgono le pratiche, le attività o gli interventi di cui all'articolo 78,
nonché alle situazioni determinate da eventi incidentali che danno luogo o che
possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente tale da
determinare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai
valori stabiliti dall'ALLEGATO XII e che avvengano:
a) in impianti al di
fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree
portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) in
qualsiasi specifica area del territorio nazionale con la quale non siano
preventivamente correlabili.
2. Per quanto attiene alla pianificazione delle
emergenze per le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1, valgono,
rispettivamente, le direttive di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 febbraio 2006, concernenti «Linee guida per la pianificazione di
emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n° 230 e successive modifiche ed integrazioni» e «Linee guida per la
pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili,
in attuazione dell' articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modifiche ed integrazioni». Le relative norme di dettaglio a cui
attenersi sono riportate negli articoli 83 e 84.
3. Ai fini delle decisioni
in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di
emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli
effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica, attività o intervento che
non sia piú in atto devono essere rispettati i principi generali di cui
all'articolo 115-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995.
Art. 78
- Valutazioni delle esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche, attività o
interventi con materie radioattive che sono soggette ai provvedimenti
autorizzativi previsti nel Capo III, i responsabili dei Comandi o degli Enti
richiedenti l'emanazione di detti provvedimenti, provvedono ad eseguire,
avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della
distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o
rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative al personale militare e
civile ed agli studenti applicati in attività formativa nell'ambito dello stesso
Comando o Ente, nei possibili casi di emergenza radiologica, al fine della
predisposizione dei piani di emergenza interna.
2. Le valutazioni di cui al
comma 1, eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in materia dei
competenti organismi comunitari ed internazionali, sono oggetto della
registrazione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d).
3. Lo svolgimento
delle nuove pratiche attività o interventi con materie radioattive di cui al
comma 1, per cui è necessaria la predisposizione di piani di emergenza, non può
iniziare prima che gli Stati maggiori di Forza armata, ovvero il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, abbiano rilasciato il relativo provvedimento
autorizzativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 79 -
Piani di emergenza interna
1. I responsabili dei Comandi o degli Enti
predispongono, in esito alle linee guida dello Stato maggiore della difesa, i
piani di emergenza radiologica per salvaguardare le proprie strutture ed i
propri reparti qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 77
e li attuano, qualora necessario, nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 80.
2. Tali piani e gli eventuali successivi aggiornamenti sono
approvati dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, tramite gli Ispettorati, ovvero i Comandi logistici i quali
possono avvalersi della consulenza del CISAM.
3. I responsabili dei Comandi o
degli Enti effettuano periodicamente esercitazioni per verificare l'adeguatezza
del proprio piano di emergenza, registrando i risultati dell'esercitazione al
fine del suo eventuale riesame ed aggiornamento del piano.
4. I piani di
emergenza sono riesaminati e aggiornati dai responsabili dei Comandi o degli
Enti anche in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui
all'articolo 81 e, comunque, ogni triennio, in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate e particolarmente
nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego dei mezzi
previsti, ed allo scopo di adeguarli alle mutate esigenze della sicurezza ed
allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.
Art. 80 -
Attuazione degli interventi in caso di eventi incidentali
1. Qualora
negli impianti nucleari di cui al Capo VII o nei siti in cui si svolgono
pratiche, attività o interventi con materie radioattive di cui all'articolo 78,
si verificano eventi incidentali che possano comportare emissioni e dispersioni
di radionuclidi all'esterno dell'installazione, con conseguente determinazione
di rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre matrici
in zone esterne al perimetro dell'installazione, i responsabili dei Comandi o
degli Enti informano immediatamente:
a) il Prefetto, il Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio e le agenzie nazionale e regionali per la protezione
dell'ambiente;
b) anche il comandante del Compartimento marittimo e l'Ufficio
di sanità marittima quando gli eventi stessi interessano gli ambiti portuali e
le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale;
c) gli Alti
comandi operativi e territoriali di livello intermedio competenti che provvedono
ad informare, in relazione all'entità dell'evento, le Autorità, gli Stati
maggiori di Forza armata ovvero il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
2. I responsabili dei Comandi o degli Enti nel cui ambito si
verificano gli eventi incidentali, prendono tutte le misure atte a ridurre la
contaminazione radioattiva nelle zone esterne a1 perimetro dell'installazione in
modo da limitare il rischio alla popolazione.
3. Nell'attuazione dei piani di
intervento, le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo 77,
tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in
relazione ai livelli indicativi di intervento di cui all'ALLEGATO IV, con azioni
relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la
dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonché l'esposizione
esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre il
trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
c) al personale
interessato dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro
esposizione e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro
confronti.
4. Le autorità responsabili dell'attuazione dei piani di emergenza
interna di cui all'articolo 79 curano l'organizzazione degli interventi, nonché
la valutazione e la registrazione dell'efficacia degli stessi e delle
conseguenze dell'emergenza radiologica.
Art. 81 - Presupposti per la
predisposizione del piano di emergenza esterna - Rapporto tecnico
1. I
responsabili dei Comandi o degli Enti, titolari dei provvedimenti autorizzativi
di cui all' articolo 13 del Capo III ed all'articolo 69 del Capo VII, per
assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità della popolazione e
dei beni esterni al perimetro militare, dagli effetti dannosi potenzialmente
derivanti dalle attività svolte all'interno dei rispettivi Comandi o Enti,
redigono, con l'ausilio di un esperto qualificato e, qualora richiesto, del
CISAM, un rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle
presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni,
derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in
relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto o dei
siti ove sono svolte le pratiche, attività ed interventi e delle prevedibili
loro localizzazioni ed evoluzioni temporali;
b) la descrizione dei mezzi
predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattività
nell'ambiente circostante l'impianto o il sito, in caso di incidente, e delle
modalità del loro impiego;
c) l'evidenza degli incidenti le cui conseguenze
attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di
quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio più
ampio.
2. I responsabili dei Comandi o degli Enti, tramite gli organi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), trasmettono il rapporto tecnico al Prefetto
territorialmente competente per la predisposizione del piano di emergenza
esterna di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Nel
caso di incidenti che richiedono misure protettive su un territorio più ampio e
che, quindi, interessano il piano nazionale di emergenza, tale rapporto viene
trasmesso anche al CISAM per la redazione di una relazione critica riassuntiva
da inoltrare, unitamente al rapporto stesso, allo Stato maggiore della difesa
per il successive inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno.
Art.
82 - Piano razionale di emergenza Centro di elaborazione e valutazioni dati
1. Il «Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze
radiologiche su tutto il territorio» è predisposto, ai sensi dell'articolo 121
del decreto legislativo n. 230 del 1995, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero
dell'interno, la quale si avvale degli organi della protezione civile secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA. In detto piano
sono previste le misure necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze
degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e
le misure protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che
avvengono al di fuori del territorio nazionale, di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 77, nonché per gli altri casi di emergenze radiologiche che non
siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio
nazionale stesso, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 77.
2. Il
piano nazionale di cui al comma 1, secondo le disposizioni recate dall'articolo
121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, è trasmesso ai Prefetti interessati
affinché sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i relativi
strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. il piano trasmesso
altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di
emergenza.
3. Il piano di emergenza esterna e le relative misure protettive
previste dal piano nazionale di emergenza vengono attuati secondo le
disposizioni della legge n. 225 del 1992 e dei relativi regolamenti di
attuazione, come indicato al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo
n. 230 del 1995.
4. I dati delle eventuali misure radiometriche effettuate
nel corso dell'emergenza dal personale dell'Amministrazione della difesa, anche
utilizzando i mezzi mobili disponibili, dovranno confluire al «Centro di
elaborazione e valutazione dati» di cui all'articolo 123 del decreto legislativo
n. 230 del 1995. Qualora richiesto, alle attività del Centro possono essere
chiamati a partecipare anche esperti del Ministero della difesa, in particolare
del CISAM, le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico
problema in esame.
Art. 83 - Pianificazione di emergenza per le aree
portuali - Rapporto tecnico
1. La pianificazione di emergenza nelle aree
portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare è oggetto
delle «Linee guida per l'attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo n.
230 del 1995» di cui al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 febbraio 2006. Le linee guida hanno lo scopo di regolamentare
gli interventi connessi agli eventi incidentali che possono avvenire a detto
naviglio, civile e militare, e di fornire uno strumento che definisce i criteri
a cui dovranno uniformarsi i piani di emergenza esterna che vengono predisposti
ed aggiornati da parte dei Prefetti territorialmente responsabili sulla aree
portuali ove è consentito l'attracco di detto naviglio.
2. Al fine di
assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi
derivanti da una emergenza nucleare nelle aree portuali interessate dalla
presenza di naviglio a propulsione nucleare, civile e militare, il Prefetto
competente, d'intesa con la Regione o con la Provincia autonoma interessata
nelle sue componenti di Protezione civile e di Sanità, predispone e aggiorna,
sulla base del rapporto tecnico di cui al comma 3, un apposito piano di
emergenza esterna all'area portuale. Nell'ambito di tale intesa, la Regione o la
Provincia autonoma provvedono a sentire le amministrazioni locali interessate.
Per la predisposizione o l'aggiornamento di detto piano il Prefetto si avvale di
un Comitato misto composto dai rappresentanti delle strutture operative di
Protezione civile di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, della
Capitaneria di Porto, della Regione e degli Enti territorialmente interessati,
nonché, nelle località in cui esiste un porto militare, di un rappresentante
dell'Alto Comando Militare Marittimo competente che, per gli aspetti tecnici, si
avvale del CISAM.
3. Ai fini della redazione del piano di emergenza esterna
di cui al comma 2, lo Stato maggiore della marina e l'APAT redigono il rapporto
tecnico rispettivamente per il naviglio militare, avvalendosi del CISAM, e per
il naviglio civile, in collaborazione con l'Autorità portuale o con l'Autorità
marittima per gli elementi d'informazione di specifica competenza. In entrambi i
casi il rapporto contiene:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di
riferimento ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione
nel tempo in relazione ai rilasci di radioattività nell'ambiente;
b)
l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per
la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla lettera
a) e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione
delle misure strutturali e organizzative ai fini dell'accoglimento del naviglio
a propulsione nucleare, di quelle necessarie per la mitigazione delle
conseguenze dell'incidente nonché i mezzi necessari per il rilevamento e la
misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale, e
delle modalità del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui
conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o
interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive
su un territorio più ampio.
4. Nel caso di aree portuali o istallazioni
militari il rapporto tecnico viene trasmesso dallo Stato maggiore della marina
all'APAT che, sulla base di tale rapporto, redige una relazione critica
riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessità di monitoraggio
ambientale conseguente.
5. Nel caso di naviglio militare la relazione
dell'APAT, corredata del rapporto tecnico, viene trasmessa alla «Commissione
tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria» di cui all'
articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995, della quale fanno parte
anche membri designati dal Ministro della difesa su proposta del «Comitato
interforze di coordinamento e consultazione». Il rapporto, munito del parere
della citata Commissione, è trasmesso dall'APAT al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo invia ai Prefetti
competenti per territorio.
6. Il Comandante del naviglio a propulsione
nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità marittima
competente di qualsiasi evento o anomalia che possa far ritenere la possibilità
dell'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità e di qualsiasi
incidente nucleare interessante naviglio a propulsione nucleare presente
nell'area portuale che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i
beni.
Art. 84 - Pianificazione di emergenza per i trasporti di
materiale radioattivo
1. La Pianificazione di emergenza per il trasporto
di materie radioattive e fissili è oggetto delle «Linee guida per l'attuazione
dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 230 del 1995» di cui al relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006 che
stabiliscono i casi e le modalità di applicazione del Capo X del predetto
decreto legislativo e si applicano al trasporto di materie fissili in qualsiasi
quantità ed al trasporto di materiali radioattivi contenenti radionuclidi la cui
attività specifica o totale supera i valori indicati al comma 2.
2. I
responsabili dei Comandi o degli Enti che effettuano i trasporti di cui
all'articolo 8 inviano una comunicazione preventiva al Prefetto, al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco e all'Azienda sanitaria locale dei luoghi di
partenza e di destinazione del trasporto, quando si verificano i seguenti
casi:
a) spedizioni di materie fissili;
b) spedizioni di materiali
radioattivi in imballaggi di tipo A, la cui attività complessiva superi i limiti
prescritti dal punto 8 (Comunicazioni alle autorità) delle linee guida di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio
2006;
c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B, la cui
attività complessiva superi i limiti prescritti dal punto 8 (Comunicazioni alle
autorità) delle linee guida del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 febbraio 2006.
3. Per i trasporti via mare la predetta
comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità marittima del porto
di partenza e di arrivo.
4. In ogni caso, la comunicazione preventiva deve
pervenire almeno quindici giorni prima della data di spedizione e deve includere
l'informazione sulla data di spedizione, la data presunta di arrivo, il percorso
previsto e il piano di viaggio, il nome e le caratteristiche chimico-fisiche
delle materie radioattive o delle materie nucleari trasportate, l'attività
massima e la quantità massima.
Art. 85 - Interventi nelle esposizioni
prolungate
1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica, attività
o intervento con materie radioattive non più in atto o di un'attività lavorativa
di cui al Capo IV anch'essa non più in atto, i responsabili. dei Comandi o degli
Enti adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di
cui all'articolo 77, comma 3, delle necessità e del rischio di esposizione e, in
particolare, quelli concernenti:
a) la delimitazione dell'area
interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle
esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle
caratteristiche reali della situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso
ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro
utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle
esposizioni prolungate di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al
Capo X del decreto legislativo n. 230 del 1995.
Art. 86 - Informazione
della popolazione in ambito amministrazione difesa
1. Le attività e le
procedure d'informazione del personale di cui all'articolo 28 e del personale
che si trova a qualsiasi titolo all'interno del perimetro del Comando o
dell'Ente interessato alle misure di protezione sanitaria, nonché al
comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica, si applicano alle
situazioni di emergenza di cui ai relativi piani.
2. Il personale interessato
all'informazione 6:
a) gruppo di popolazione che rischia di essere
interessata dall'emergenza radiologica e per la quale è stato stabilito un piano
di intervento solo in previsione di casi di emergenza radiologica;
b)
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica per la quale
sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di
emergenza radiologica.
3. Le informazioni previste nel presente articolo
devono essere fornite al personale di cui al comma 2 senza che lo stesso ne
debba fame richiesta. Le informazioni sono accessibili sia in condizioni normali
sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica.
4. I responsabili dei
Comandi o degli Enti forniscono al personale dipendente, che rischia di essere
interessato all'emergenza radiologica, le informazioni preventive predisposte in
esito alle linee guida dello Stato maggiore della difesa.
5. I responsabili
dei Comandi o degli Enti, in ottemperanza alle linee guida dello Stato maggiore
della difesa, forniscono al proprio personale dipendente, effettivamente
interessato, l'informazione in emergenza radiologica, con le modalità operative
per la definizione e per la diffusione stabilite nei piani di intervento.
6.
Le linee guida dello Stato maggiore della difesa si rifanno, per quanto
possibile, ai principi fissati dalla «Commissione permanente per l'informazione
sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti», di cui all'articolo
133 del decreto legislativo n. 230 del 1995, fatte salve le eventuali
specificità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 183 del 2005.
Art. 87 - Norme di
salvaguardia
1. Per quanto non regolato dalle presenti istruzioni, si fa
rinvio alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995,
in quanto applicabile.
ALLEGATO I - DETERMINAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE
PERLE MATERIE RADIOATTIVE E PERLE MACCHINE RADIOGENE. DETERMINAZIONE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4 DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE, DEI LIMITI E DELLE MODALITÀ
DEL RILASCIO, MODIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE ALL'ACQUISTO,
ALL'IMPORTAZIONE E ALLA PRODUZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI
IONIZZANTI.
Art. 1 - Criteri di non rilevanza radiologica delle
pratiche
1. In conformità ai criteri di base di cui all'articolo 1 delle
presenti istruzioni tecniche, una pratica può essere considerata, senza
ulteriori motivazioni, priva di rilevanza radiologica purché i seguenti criteri
siano congiuntamente soddisfatti in tutte le possibili situazioni:
a) la dose
efficace a cui si prevede sia esposto un qualsiasi individuo della popolazione a
causa della pratica esente è pari o inferiore a 10 µSv all'anno;
b) la dose
collettiva efficace impegnata nell'arco di un anno di esecuzione della pratica
non è superiore a circa 1 Sv·persona, oppure una valutazione relativa
all'ottimizzazione della protezione mostra che l'esenzione è l'opzione
ottimale.
SEZIONE I - PRATICHE CON MATERIE RADIOATTIVE
Art. 2 -
Materie radioattive
1. Sono soggette alle disposizioni delle presenti
istruzioni tecniche le pratiche con materie radioattive artificiali o con
materie radioattive naturali che siano, o che siano state, trattate per le loro
proprietà radioattive, fissili o fertili, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, allorché di dette materie non si possa trascurare
la radioattività o la concentrazione.
2. Al fine di assicurare comunque il
rispetto dei criteri di cui all'articolo 1 del presente allegato, fatto salvo
quanto diversamente disposto agli articoli 5, comma 4, 6 e 7 del presente
allegato, la radioattività e la concentrazione non possono essere trascurate
allorché si verifichino congiuntamente, per i radionuclidi costituenti le
materie radioattive che dette pratiche hanno per oggetto, le seguenti
condizioni:
a) la quantità totale di radioattività del radionuclide è uguale
o superiore ai valori riportati nella Tabella I-1;
b) la concentrazione media
del radionuclide, intesa come rapporto tra la quantità di radioattività del
radionuclide e la massa della matrice in cui essa è contenuta, è uguale o
superiore a 1 Bq/g.
3. I valori indicati nella tabella I-1 si applicano al
totale delle materie radioattive che sia detenuto nell'installazione ove viene
svolta la pratica.
4. La quantità totale di radioattività dei principali
radionuclidi è riportata nella Tabella I-1 ed è aggiornata nelle forme e nei
modi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995. In
attesa dell'aggiornamento, per i radionuclidi non riportati nella citata
tabella, la quantità totale di radioattività di cui al presente articolo, comma
2, lettera a), deve essere considerata pari ai sotto riportati valori, a meno
che la quantità totale di radioattività stessa non sia altrimenti nota sulla
base delle indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi
internazionali:
a) 1·103 Bq per i radionuclidi emettitori di
radiazioni alfa;
b) 1·104 Bq per i radionuclidi diversi da quelli
di cui alla lettera a) del presente comma.
Art. 3 - Radionuclidi in
equilibrio
1. Nel casa di radionuclidi in equilibrio con i loro prodotti
di decadimento, le quantità di radioattività di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), del presente allegato e le concentrazioni medie di cui allo stesso
articolo 2, comma 2, lettera b), sono quelle del radionuclide capostipite.
2.
Sono riportati in Tabella I-2 alcuni radionuclidi in equilibrio, indicati con il
suffisso '+' oppure 'sec', ai quali si applica la presente disposizione. Al
riguardo, sono fatte salve eventuali indicazioni da parte dell'Unione Europea o
di competenti organismi internazionali.
Art. 4 - Materie radioattive
costituite da miscele di radionuclidi
1. Fuori dei casi di cui
all'articolo 3 del presente allegato, ove la pratica abbia per oggetto materie
radioattive costituite da miscele di radionuclidi, le condizioni di
applicazione, previste nell'articolo 2, comma 2, del presente allegato, per la
quantità di radioattività e per la concentrazione, si intendono verificate
allorché sia uguale o superiore a 1 sia la somma dei rapporti tra la quantità di
radioattività di ciascun radionuclide e quella prevista nella Tabella I-1 che la
somma delle concentrazioni di ciascun radionuclide.
Art. 5 - Materie
radioattive naturali
1. Ai fini dell'applicazione delle presenti
istruzioni tecniche sono considerate materie radioattive naturali l'Uranio
naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di
decadimento, e il 40K.
2. L'Uranio naturale è formato da una
miscela di U235, con concentrazione ponderale come si trova in natura
(0,72% circa), di U238 dei prodotti di decadimento di tali
radioisotopi. Il Torio naturale è formato da Th232 e dai relativi
prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in
percentuale ponderale minore di quella sopra definita sono denominate Uranio
impoverito.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti istruzioni tecniche,
per capostipiti dell'U nat e del Th nat devono intendersi rispettivamente
l'U238 ed il Th232.
4. Le condizioni di applicazione
per le attività lavorative aventi per oggetto materie radioattive naturali in
cui i radionuclidi naturali non siano, o non siano stati, trattati per le loro
proprietà radioattive, fissili o fertili sono fissate nel Capo IV delle presenti
istruzioni tecniche e nei relativi provvedimenti di applicazione.
Art.
6 - Coltivazioni minerarie
1. Sono soggette alle disposizioni delle
presenti istruzioni tecniche le lavorazioni minerarie di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 230 del 1995, in cui il minerale grezzo coltivato, nella
sua composizione media, abbia un tasso di uranio naturale e/o torio naturale
uguale o superiore all'uno per cento in peso.
Art. 7 - Condizioni di
applicazione per particolari pratiche
1. Sono soggette alle disposizioni
delle presenti istruzioni tecniche, anche per quantità di radioattività o
concentrazioni inferiori ai valori stabiliti ai sensi dell'articolo 2 del
presente allegato, le pratiche comportanti:
a) somministrazione intenzionale
di materie radioattive a persone e, per quanto riguarda la radioprotezione di
persone, ad animali a fini di diagnosi, di terapia o di ricerca medica o
veterinaria;
b) aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante
attivazione, nella produzione, manifattura ed immissione sul mercato di materie
radioattive nei beni di consumo e nelle attività di cui all'articolo 59, comma
1, delle presenti istruzioni tecniche, nonché l'importazione o l'esportazione di
tali beni;
c) smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi provenienti da
installazioni di cui all'articolo 5 delle presenti istruzioni tecniche;
d)
riciclo o riutilizzazione di materiali contenenti sostanze radioattive dalle
installazioni di cui al Capo III e al Capo VII.
SEZIONE II - PRATICHE
CON MACCHINE RADIOGENE
Art. 8 - Macchine radiogene
1. Sono
soggette alle disposizioni delle presenti istruzioni tecniche le macchine
radiogene che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
a) tubi, valvole e
apparecchiature in genere, che accelerano particelle elementari cariche con
energie:
1) superiori a 30 KeV;
2) superiori a 5 KeV ed inferiori o eguali
a 30 KeV, quando l'intensità dell'equivalente di dose, in condizioni normali di
funzionamento, sia eguale o superiore a 1 µSv/h a una distanza di 0,1 m da
qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchiatura;
b) tubi
catodici in apparecchiature che forniscono immagini visive, quando l'intensità
dell'equivalente di dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o
superiore a 5 µSv/h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie
esterna dell'apparecchiatura.
Tabella
in formato pdf da pag. 44 a pag. 47 [(dimensione:
185Kb)]
SEZIONE III - ACQUISIZIONE, IMPORTAZIONE E PRODUZIONE DI
SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 9 - Autorizzazione
all'importazione, all'acquisizione e alla produzione di materie
radioattive
1. Gli obblighi dell'autorizzazione preventiva prevista
dall'articolo 4 delle presenti istruzioni tecniche, concernente le pratiche di
acquisizione, d'importazione o di produzione di: materie radioattive, prodotti,
apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, sussistono
allorchè, con riferimento alle materie radioattive che sono oggetto
dell'acquisizione, dell'importazione o della produzione, il valore massimo della
concentrazione di attivita per unità di massa è superiore ai valori indicati
nella Tabella VII-1 dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995,
oppure l'attività totale, riferita ad un anno solare di produzione o
importazione, è superiore ai valori indicati nella Tabella I-1 della Sezione II
del presente allegato.
2. I Comandi o gli Enti che intendono svolgere le
pratiche di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di richiedere agli organi
di cui all'articolo 3 delle presenti istruzioni tecniche, l'autorizzazione
preventiva almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività di acquisizione,
d'importazione o di produzione. Nella richiesta devono essere indicati i
seguenti dati ed elementi:
a) generalità, codice fiscale e domicilio del
responsabile del Comando o dell'Ente che esercisce la pratica;
b) sede (o
sedi), comprese le eventuali installazioni, dove la pratica d'importazione o di
esportazione verrà svolta;
c) descrizione della pratica, con indicazione
delle finalità della pratica;
d) quantità di radioattività delle materie
radioattive (massa per le materie fissili speciali, le materie grezze ed i
minerali) che si prevede di importare o produrre, con indicazione dei
radionuclidi e dello stato fisico e della forma chimica;
e) considerazioni
relative all'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 delle presenti
istruzioni tecniche.
3. La variazione dei dati comunicati ai sensi del comma
2 del presente articolo, o la cessazione della pratica d'importazione o di
produzione, devono essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le
modalità di cui allo stesso comma 2, agli organi di cui all'articolo 3 delle
presenti istruzioni tecniche.
4. Copia dell'autorizzazione e della
documentazione atta a dimostrare il regolare procedimento deve essere conservata
presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data
di autorizzazione. In caso di soppressione del Comando o dell'Ente, la
documentazione di cui sopra dovrà essere inviata agli Ispettorati ovvero ai
Comandi logistici di Forza armata.
Art. 10 - Autorizzazione
all'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura
di beni di consumo, nonché all'importazione o all'esportazione di tali beni di
consumo
1. Il responsabile del Comando o dell'Ente che intende acquisire,
produrre, importare o esportare, deve inoltrare domanda, sottoscritta dal
richiedente, agli organi previsti dall'articolo 3 delle presenti istruzioni
tecniche.
2. La domanda di cui al precedente comma 1, deve contenere, per
quanto applicabili, i dati e gli elementi seguenti:
a) generalità, codice
fiscale e domicilio del comandante del Comando o dell'Ente richiedente;
b)
sede (o sedi) delle installazioni dove l'attività verrà svolta;
c)
descrizione della pratica;
d) quantità di radioattività, concentrazione stato
fisico e forma chimica delle materie radioattive che saranno oggetto della
pratica;
e) descrizione dei beni di consumo prodotti, importati od
esportati;
f) Paesi d'importazione ed esportazione dei beni di consumo;
g)
individuazione degli obblighi di cui a1 presente istruzioni tecniche dai quali
l'utente finale del bene di consumo può essere esonerato con il provvedimento di
autorizzazione di cui a1 presente arti colo;
h) considerazioni relative
all'applicazione dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.
230 del 1995, con indicazione dei valori massimi di dose individuale attesi a
seguito dell'uso dei beni di consumo, con riferimento anche allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi prodotti.
3. La documentazione tecnica, di cui al
precedente comma 2, deve essere firmata, per la parte di propria competenza,
dall'esperto qualificato.
4. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche
prescrizioni tecniche relative:
a) al valore massimo di dose derivante dalla
pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa
interessata, a seguito dell'impiego dei beni di consumo;
b) all'obbligo di
inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio
dell'autorizzazione alle amministrazioni ed agli organismi tecnici interessati
al provvedimento, una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta, per la
parte di propria competenza, dall'esperto qualificato incaricato della
sorveglianza fisica della protezione, contenente:
1) l'aggiornamento, laddove
necessario, della documentazione tecnica prodotta ai sensi del comma 2, del
presente articolo;
2) i dati e gli elementi relativi alle quantità di
radioattività connesse con la pratica ed alle esposizioni che ne derivano.
5.
L'autorizzazione viene modificata, in accordo alle disposizioni di cui al
presente comma, su richiesta agli organi di cui all'articolo 3 delle presenti
istruzioni tecniche, da parte:
a) del titolare dell'autorizzazione nel caso
di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche
all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso
presenti;
b) degli organi di cui allo stesso articolo 3 delle istruzioni
tecniche, ove ritenuto necessario, sulla base di quanto indicato nella relazione
tecnica di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, tenuto conto anche
del progresso scientifico e tecnologico;
c) degli organi di vigilanza.
6.
L'istanza di modifica di cui a1 comma 5, lettera a), del presente articolo, deve
essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al comma 2 del presente
articolo, qualora risultino applicabili anche agli organi di cui all'articolo 3
delle presenti istruzioni tecniche.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve
preventivamente comunicare agli organi di cui all'articolo 3 delle presenti
istruzioni tecniche, le variazioni nello svolgimento dell'attività che, rispetto
a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui a1 comma 2 del presente
articolo, non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle
prescrizioni in esso contenute.
8. Le variazioni comunicate possono essere
adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione, uno degli organi di
cui all'articolo 3 delle presenti istruzioni tecniche non abbia comunicato, a1
titolare dell'autorizzazione, la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai
sensi del comma 5, lettera b), del presente articolo.
9. L'intendimento di
cessare le pratiche per cui è stata emanata l'autorizzazione deve essere
comunicate agli organi di cui all'articolo 3 delle presenti istruzioni tecniche
i quali provvedono alla revoca della stessa.
ALLEGATO II -
SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI
Art. 1 - Elenco delle attività
lavorative
1. Si riporta l'elenco delle attività lavorative di cui
all'articolo 20, lettera c), delle presenti istruzioni tecniche:
a) industria
che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all'ingrosso di
fertilizzanti;
b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno,
ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite;
c) lavorazione di sabbie
zirconifere e produzione di materiali refrattari;
d) lavorazione di terre
rare;
e) lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne
elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e
reticelle per lampade a gas;
f) produzione di pigmento al biossido di
titanio;
g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per
quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e
contenitori.
Art. 2 - Definizioni
1. «Livello di azione»:
valore di concentrazione di attività di radon in aria o di dose efficace, il cui
superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio che riducano tale grandezza
a livelli più bassi del valore fissato.
2. «Radon»: deve intendersi l'isotopo
222 del radon;
3. «Toron»: deve intendersi l'isotopo 220 del
radon.
Art. 3 - Misurazioni
1. Le misurazioni di cui
all'articolo 22 delle presenti istruzioni tecniche, sono fissate in
concentrazioni di attività di radon medie in un anno.
Art. 4 - Livelli
di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 20, lettere a) e
b) delle presenti istruzioni tecniche, il livello di azione è fissato in termini
di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un
anno.
2. Per i luoghi di lavoro di cui allo stesso articolo 20, lettere c) e
d), il livello di azione per i lavoratori è fissato in termini di 1 mSv/anno di
dose efficace. In questo livello di azione non si tiene conto dell'eventuale
esposizione a radon derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive
dell'ambiente su cui viene svolta l'attività lavorativa, per la quale
esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera a), fatta
eccezione per gli stabilimenti termali.
3. Per i luoghi di lavoro di cui allo
stesso articolo 20, lettera c), il livello di azione per le persone del pubblico
è fissato in 0,3 mSv/anno di dose efficace.
4. Il responsabile del Comando o
dell'Ente non è tenuto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 delle presenti
istruzioni tecniche, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo
stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno.
Art. 5 -
Registrazioni
1. Le registrazioni di cui all'articolo 24, comma 5, delle
presenti istruzioni tecniche sono eseguite in termini di esposizione
individuale: in Bq m-3 e ore di esposizione oppure in Bq h
m-3 e ore di esposizione.
Art. 6 - Fattore convenzionale di
conversione
1. Per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a
concentrazione di attività di radon si applica il fattore convenzionale di
conversione 3·10-9 Sv di dose efficace per unità di esposizione
espressa in Bq h m-3 di dose efficace.
Art. 7 - Attività di
volo
1. Criteri di individuazione delle attività di navigazione
aerea.
Sono soggette alle disposizioni delle presenti istruzioni tecniche le
attività di navigazione aerea in relazione alle quali il personale aeronavigante
sia suscettibile di ricevere, per i voli effettuati, una dose efficace superiore
a 1 mSv per anno solare. E' considerato suscettibile di ricevere una dose
efficace superiore a 1 mSv per anno solare il personale navigante che effettui
voli a quote non inferiori a 8.000 metri.
2. Modalità di valutazione e di
registrazione della dose efficace.
Nel caso in cui vengano effettuati voli a
quote inferiori a 15.000 metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale
aeronavigante è effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati a
livello internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno due
rotte di lungo raggio a latitudini diverse.
Nel caso in cui vengano, di
regola, effettuati voli a quote uguali o superiori a 15.000 metri, la
valutazione della dose efficace ricevuta dal personale aeronavigante è eseguita
oltre che avvalendosi dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di
misura attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei
livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attività
solare.
ALLEGATO III - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 43
DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE, DEI CRITERI PER L'ADOZIONE DELLA
SOSRVEGLIANZA FISICA NONCHÈ DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CLASSIFICAZIONE
DEI LAVORATORI, DEGLI APPRENDISTI, DEGLI STUDENTI E DELLE AREE DI
LAVORO.
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente allegato
valgono, oltre quelle di cui al Capo II delle presenti istruzioni tecniche, le
definizioni di cui all'Allegato IV del decreto legislativo n. 230 del
1995.
Art. 2 - Classificazione dei lavoratori ai fini della
radioprotezione
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che,
in ragione della attività lavorativa svolta per conto del responsabile del
Comando o Ente, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piú dei
seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente
per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in
media su 1 cm qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie
esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi,
caviglie.
2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti,
in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del responsabile del
Comando o dell'Ente, ad una esposizione che non sia suscettibile di superare uno
qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato
IV.
Art. 3 - Apprendisti e studenti
1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni delle presenti istruzioni tecniche, gli
apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni
ionizzanti, in ragione dell'attività di studio o di apprendistato, vengono
suddivisi nelle seguenti categorie:
a) apprendisti e studenti, di età non
inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale
saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano
necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
b)
apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovano nelle
condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) apprendisti e studenti di
età non inferiore a 16 anni, che non si trovano nelle condizioni di cui alla
lettera a);
d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16
anni.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori esposti, degli
apprendisti e degli studenti
1. Sono classificati in «Categoria A» i
lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto
qualificato ai sensi dell'articolo 6 del presente allegato, sono suscettibili di
un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6
mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose
equivalente fissati all'articolo 6 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la
pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di
valutazione stabilite al predetto paragrafo.
2. I lavoratori esposti non
classificati in «Categoria A» ai sensi del precedente comma 1 sono classificati
in «Categoria B».
3. Agli apprendisti ed agli studenti, di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del presente allegato, si applicano le modalità di
classificazione pei lavoratori così come stabilito all'articolo 2 ed ai
precedenti commi 1 e 2.
Art. 5 - Classificazione e delimitazione delle
aree di lavoro
1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli
accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi
dell'articolo 6 del presente allegato, sussiste per i lavoratori in essa
operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui a1
precedente articolo 4, comma 1, è classificata «Zona Controllata».
2. Ogni
area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni
compiuti dall'esperto qualificato ai sensi dell'articolo 6 del presente
allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento
di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV,
ma che non debba essere classificata «Zona Controllata» ai sensi del precedente
comma 1, è classificata «Zona Sorvegliata».
3. Le «Zone Controllate» e le
«Zone Sorvegliate» sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle
norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le «Zone
Controllate» sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate
secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al responsabile dei
Comandi o degli Enti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, e dell'articolo 41
delle presenti istruzioni tecniche.
4. Nelle procedure di cui al precedente
comma 3, sono, tra l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al
rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attività svolte nelle
zone controllate e sorvegliate nonché quelle ai fini del controllo di persone e
di attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un rischio significativo di
diffusione di contaminazione.
Art. 6 - Accertamenti dell'esperto
qualificato
1. L'accertamento delle condizioni di cui agli. articoli 2, 4
e 5 del presente allegato deve essere effettuato da un esperto qualificato di
cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ovvero all'articolo
39 delle presenti istruzioni tecniche e da questi comunicato al responsabile dei
Comandi o degli Enti.
2. Nell'accertamento di cui al comma 1, si deve tener
conto del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalità
stabilite nell'Allegato IV, derivante dalla normale attività lavorativa
programmata nonché dal contributo delle esposizioni potenziali conseguenti a
eventi anomali e malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi
dei singoli derivanti da detta normale attività lavorativa
programmata.
Art. 7 - Sorveglianza fisica della
radioprotezione
1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve
essere effettuata, ai sensi dell'articolo 37 delle presenti istruzioni tecniche,
ove le attività svolte comportino Ia classificazione delle aree di lavoro in una
o più «Zone Controllate» o in una o più «Zone Sorvegliate», oppure che
comportino la classificazione degli addetti alle attività come lavoratori
esposti, anche di «Categoria B», o come apprendisti e studenti ad essi
equiparati.
2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle
seguenti installazioni:
a) impianti nucleari;
b) installazioni soggette al
nulla osta di «Categoria B» ai sensi dell'articolo 15 delle presenti istruzioni
tecniche;
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
d) installazioni soggette al nulla
osta di «Categoria A» ai sensi dell'articolo 14 delle presenti istruzioni
tecniche.
3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 1, la
sorveglianza fisica può non essere effettuata, per le installazioni di cui alle
lettera b) del comma 2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessità
da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995 o di cui
all'articolo 41 delle presenti istruzioni tecniche.
Art. 8 -
Valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti
1. La
valutazione delle dosi efficaci e delle dosi equivalenti ricevute o impegnate
deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante
apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori
classificati in «Categoria A».
2. Con motivata relazione, ai sensi
dell'articolo 41 delle presenti istruzioni tecniche, l'esperto qualificato
indica, per gli effetti di cui all'articolo 40, comma 4, delle presenti
istruzioni tecniche, se le valutazioni individuali di cui al paragrafo
precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non
significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di
radiazioni, alle specifiche modalità delle esposizioni ed alla sensibilità delle
metodiche di misura.
3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non
significatività tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al
comma 2 vengono indicati i criteri e le modalità specifiche con cui sono
utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al comma 1, i
dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni
individuali su altri lavoratori esposti classificati in «Categoria
A».
Art. 9 - Sorveglianza fisica ambientale nelle «Zone Controllate» e
nelle «Zone Sorvegliate»
1. L'esperto qualificato, nell'ambito della
sorveglianza fisica della protezione nelle «Zone Controllate» e nelle «Zone
Sorvegliate», deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di
lavoro:
a) delle grandezze operative di radioprotezione di cui all'articolo
17 dell'Allegato IV ai fini della valutazione della dose equivalente e della
dose efficace [delle esposizioni esterne e delle relative intensità];
b)
della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e
della natura, stato fisico e forma chimica di essi.
Art. 10 - Altre
modalità di esposizione - Esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale
1. In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per
emergenze radiologiche e nucleari, i lavoratori classificati in «Categoria A»
possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i
lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che
permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte degli Organi di
vigilanza di cui all'articolo 3, lettera h), delle presenti istruzioni
tecniche.
2. Le esposizioni di cui al comma 1, sono inerenti a situazioni
specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non
possono superare i limiti fissati, per il caso specifico, dagli Organi di
vigilanza di cui al comma 1, comunque, il doppio dei limiti di dose fissati
negli articoli 5 e 6 dell'Allegato IV.
3. I responsabili dei Comandi o degli
Enti, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, possono adibire alle operazioni che comportano le esposizioni di cui
al precedente comma 1, soltanto lavoratori scelti tra quelli preventivamente
indicati dal medico autorizzato sulla base dell'età e dello stato di
salute.
4. Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di
cui al precedente comma 1:
a) le donne in età fertile;
b) gli apprendisti
e studenti;
c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti,
per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei
limiti stabiliti agli articoli 5 e 6 dell'Allegato IV.
5. Le modalità
tecniche delle esposizioni di cui al precedente comma 1, debbono essere
preventivamente valutate ed approvate per iscritto, con apposita relazione,
dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della
protezione.
6. La richiesta alle autorità di vigilanza territorialmente
competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al precedente comma 1,
deve essere corredata di:
a) adeguata descrizione delle operazioni da
eseguire;
b) motivazione della necessità delle esposizioni di cui al
precedente comma 1;
c) relazione dell'esperto qualificato di cui al
precedente comma 5;
d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni
siano state discusse con i lavoratori interessati, i loro rappresentanti, il
medico autorizzato e l'esperto qualificato.
7. Alle esposizioni di cui al
precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 delle
presenti istruzioni tecniche.
ALLEGATO IV - DETERMINAZIONE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 54 DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE, DEI LIMITI DI DOSE
PER I LAVORATORI, GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E GLI INDIVIDUI DELLA
POPOLAZIONE NONCHÈ DEI CRITERI DI COMPUTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE GRANDEZZE
RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE.
Art. 1 - Definizioni
1. Ai
fini del presente allegato valgono le definizioni di cui agli articoli seguenti,
oltre a quelle riportate al Capo II del decreto legislativo n. 230 del
1995.
Art. 2 - Dose equivalente - Fattori di ponderazione delle
radiazioni
1. La dose equivalente HT,R nel tessuto o
nell'organo T dovuta alla radiazione R è data da:
HT,R =
WR·DT,R
dove:
- DT,R è la dose
assorbita media nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R;
-
WR è il fattore di ponderazione per la radiazione R, che dipende dal
tipo e dalla qualità del campo di radiazioni esterno, oppure dal tipo c dalla
qualità delle radiazioni emesse da un radionuclide depositato all'interno
dell'organismo.
2. I valori del fattore di ponderazione delle radiazioni
WR sono i seguenti:
- Fotoni, tutte le
energie |
1 |
- Elettroni e muoni, tutte le
energie |
1 |
- Neutroni con energia < 10
keV |
5 |
- Neutroni con energia 10 keV -
100 keV |
10 |
- Neutroni con energia > 100
keV - 2 MeV |
20 |
- Neutroni con energia > 2 MeV
- 20 MeV |
10 |
- Neutroni con energia > 20
MeV |
5 |
- Protoni, esclusi i protoni di
rinculo, con energia > 2 MeV |
5 |
- Particelle alfa, frammenti di
fissione, nuclei pesanti |
20 |
3. Quando il campo di radiazioni è composto di tipi ed energie con valori
diversi di WR, la dose equivalente totale, HT, è espressa
da:
HT = å WR · DT,R
R
4. Per esprimere la dose equivalente totale in modo alternative,
la dose assorbita può essere espressa come distribuzione continua di energia, in
cui ciascun elemento della dose assorbita, dovuto ad un'energia compresa tra E
ed E + dE, va moltiplicato per il valore di W
R ricavato dal comma 2
o, nel caso dei neutroni, come approssimazione della funzione continua di cui al
successive comma 5, integrando sull'intero spettro di energia.
5. Per i
neutroni, ove sorgano difficoltà nell'applicazione dei valori a gradino
riportati nel comma 2, possono essere utilizzati i valori risultanti dalla
funzione continua descritta dalla seguente relazione:
W
R = 5 +
17 exp(-((ln 2E)
2)/6)
dove E è l'energia del neutrone espressa
in MeV.
6. Per i tipi di radiazioni e per le energie non comprese nella tabella
si può ottenere un valore approssimato di WR calcolando il fattore di
_
qualità medio Q, definito nell'articolo 4, comma 2, ad una profondità
di 10 mm nella sfera ICRU di cui all'articolo 4, comma 10.
7. il
fattore di qualità Q è una funzione del trasferimento lineare di energia non
ristretto L
¥, di cui all'articolo 4 paragrafo 1,
impiegato per la ponderazione delle dosi assorbite in un punto al fine di tener
conto della qualità della radiazione.
Art. 3 - Dose efficace
1.
La dose efficace è definita come somma delle dosi equivalenti ponderate nei
tessuti ed organi del corpo causate da irradiazioni interne ed esterne ed è data
da:
___

___
dove
- H
T è la dose
equivalente nell'organo o tessuto T;
- W
R è il fattore di
ponderazione per l'organo o il tessuto T;
- W
R è il fattore di
ponderazione per la radiazione R;
- D
T,R è la dose assorbita
media, nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R.
2. I valori
del fattore di ponderazione WT per i diversi organi o tessuti sono i
seguenti:
- Gonadi |
0,20 |
- Midollo osseo (rosso) |
0,12 |
- Colon |
0,12 |
- Polmone (vie respiratorie
toraciche) |
0,12 |
- Stomaco |
0,12 |
- Vescica |
0,05 |
- Mammelle |
0,05 |
- Fegato |
0,05 |
- Esofago |
0,05 |
- Tiroide |
0,05 |
- Pelle |
0,01 |
- Superficie ossea |
0,01 |
- Rimanenti organi o tessuti
|
0,05. |
3. I valori dei fattori di ponderazione WT, determinati a partire da una
popolazione di riferimento costituita di un ugual numero di persone di ciascun
sesso e di un'ampia gamma di età, si applicano, nella definizione della dose
efficace, ai lavoratori, alla popolazione e ad entrambi i sessi.
4. Ai fini
del calcolo della dose efficace, per rimanenti organi e tessuti s'intendono:
ghiandole surrenali, cervello, vie respiratorie extratoraciche, intestino tenue,
reni, tessuto muscolare, pancreas, milza, timo e utero.
5. Nei casi
eccezionali in cui un unico organo o tessuto tra i rimanenti riceva una dose
equivalente superiore alla dose più elevata cui è stato sottoposto uno qualsiasi
dei dodici organi per cui è specificato il fattore di ponderazione, a tale
organo o tessuto si applica on fattore di ponderazione specifico pari a 0,025 e
un fattore di ponderazione di 0,025 alla media della dose negli altri rimanenti
organi o tessuti come definiti sopra.
Art. 4 - Definizione di
particolari grandezze dosimetriche - Sfera ICRU
1. «Trasferimento lineare
di energia non ristretto (L¥)»: grandezza definita
dalla formula L¥ = dE/dl, in cui dE è l'energia media
ceduta dalla particella carica nell'attraversamento della distanza dl. Nel
presente allegato il mezzo attraversato è l'acqua e L¥
è indicato come L.
_
2. «Fattore di qualità medio Q»: valore medio del fattore di qualità in un punto del tessuto quando la dose assorbita è impartita da particelle
aventi diversi valori di L. Tale fattore è calcolato secondo la relazione
___
.gif)
___
dove D(L)dL è la dose assorbita a 10 mm di
profondità nell'intervallo di trasferimento lineare di energia L e L + dL, Q(L)
è il fattore di qualità in tale punto. La relazione tra il fattore di qualità,
Q(L), ed il trasferimento lineare non ristretto di energia L in keV
µm
-1 nell'acqua è riportata di seguito:
L
(keV·µm-1) |
Q(L) |
<10 |
1 |
10-100 |
0,32·L- 2,2 |
> 100 |
300/ÖL. |
3. «Fluenza F»: quoziente di dN diviso per da,
F = dN/da, in cui dN è il numero di particelle che
entrano in una sfera di sezione massima da.
4. «Campo espanso»: un campo
derivato dal campo di radiazioni reale, in cui la fluenza e le distribuzioni
direzionale e di energia hanno valori identici, in tutto il volume interessato,
a quelli del campo reale nel punto di riferimento.
5. «Campo espanso e
unidirezionale»: campo di radiazioni in cui la fluenza e la distribuzione
d'energia sono uguali a quelle del campo espanso, ma la fluenza è
unidirezionale.
6. «Equivalente di dose ambientale H*(d)»: equivalente di
dose in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal
corrispondente campo espanso e unidirezionale nella sfera ICRU a una profondità
d, sul raggio opposto alla direzione del campo unidirezionale; l'unità di misura
dell'equivalente di dose ambientale è il sievert.
7. «Equivalente di dose
direzionale H'(d, W)»: equivalente di dose in un punto
di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal corrispondente campo espanso,
nella sfera ICRU, a una profondità d, su un raggio in una determinata direzione
W; l'unita di misura dell'equivalente di dose
direzionale è il sievert.
8. «Equivalente di dose personale
Hp(d)»: equivalente di dose nel tessuto molle, ad una profondità
appropriata d, al di sotto di un determinato punto del corpo; l'unità di misura
dell'equivalente di dose personale è il sievert.
9. «Energia potenziale alfa
(dei prodotti di decadimento del 222Rn e del 220Rn)»:
l'energia totale alfa emessa durante il decadimento dei discendenti del
222Rn fino al 210Pb escluso e durante il decadimento dei
discendenti del 220Rn fino al 208Pb stabile. L'unità, di
misura dell'energia potenziale alfa è il joule (J); l'unità di esposizione a una
data concentrazione in un determinato periodo di tempo, è il
Jhm-3.
10. «Sfera ICRU»: corpo introdotto dalla ICRU
(International Commission on Radiation Units and Measurements) allo scopo di
riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per quanto
concerne l'assorbimento di energia dovuto a radiazioni ionizzanti; esso consiste
in una sfera di 30 cm di diametro costituita da materiale equivalente al tessuto
con una densità di 1 g·cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2
% di ossigeno, 11,1 % di carbonio; 10,1 % di idrogeno e 2,6 % di azoto.
11.
«Concentrazione di energia potenziale alfa in aria»: somma dell'energia
potenziale alfa di tutu i prodotti di decadimento a breve tempo di dimezzamento
del 222Rn o del 220Rn presenti nell'unità di volume di
aria. L'unità di misura della concentrazione di energia potenziale alfa è il
J·m-3.
12. «Concentrazione equivalente all'equilibrio in aria (di
una miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento a breve tempo di
dimezzamento del 222Rn o del 220Rn)»: concentrazione in
aria del 222Rn o del 220Rn in equilibrio radioattivo con i
relativi prodotti di decadimento a breve tempo di dimezzamento che ha la stessa
concentrazione di energia potenziale alfa della miscela non in equilibrio dei
prodotti di decadimento del 222Rn o del
220Rn.
Art. 5 - Limiti di dose efficace per i lavoratori
esposti
1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è
stabilito in 20 mSv in un anno solare.
Art. 6 - Limiti di dose
equivalente per particolari organi o tessuti per i lavoratori esposti
1.
Per i lavoratori esposti, fermo restando il rispetto del limite di cui
all'articolo 5 del presente allegato, devono altresì essere rispettati, in un
anno solare, i seguenti limiti di dose equivalente:
a) 150 mSv per il
cristallino;
b) 500 mSv per la pelle. Tale limite si applica alla dose media,
su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie
esposta;
c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
Art. 7 -
Limiti di esposizione per apprendisti e studenti
1. I limiti di dose per
gli apprendisti e per gli studenti di cui all'articolo 3 dell'Allegato III delle
presenti istruzioni tecniche, sono stabiliti nei commi seguenti, in relazione
alla suddivisione dei medesimi in ragione dell'età e del tipo di attività
lavorativa o di studio.
2. Per gli apprendisti e studenti, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), dell'Allegato III, i limiti di dose
efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai
limiti fissati per i lavoratori esposti ai sensi degli articoli 5 e 6 del
presente allegato.
3. Per gli apprendisti e studenti, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), dell'Allegato III, il limite di dose efficace è fissato in
6 mSv per anno solare.
4. I limiti di dose equivalente per particolari organi
o tessuti relativamente agli apprendisti e studenti, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), dell'Allegato III, sono fissati, per anno solare, in:
a)
50 mSv per il cristallino;
b) 150 mSv per la pelle. Tale limite si applica
alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente
dalla superficie esposta;
c) 150 mSv per mani, avambracci, piedi,
caviglie.
5. Per gli apprendisti e gli studenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere c) e d), dell'Allegato III i limiti annuali di dose efficace nonché
di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono rispettivamente uguali
alla meta di quelli stabiliti negli articoli 12 e 13 del presente allegato per
gli individui della popolazione. Per detti soggetti, inoltre, ogni singola
esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei
limiti annuali di cui agli stessi articoli 12 e 13.
Art. 8 - Metodi di
valutazione delle esposizioni per lavoratori, apprendisti e studenti
1.
La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna, in un anno
solare, e impegnate per inalazione o per ingestione a seguito di introduzioni,
verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare, per i lavoratori, i limiti
fissati dall'articolo 5 del presente allegato e, per gli apprendisti e studenti
di cui all'articolo 7, comma 2, i limiti fissati dallo stesso articolo 7, comma
2.
2. Per gli apprendisti e gli studenti di cui all'articolo 7, comma 3, del
presente allegato, la somma delle dosi ricevute e impegnate, in un anno solare,
per esposizione esterna nonché per inalazione o per ingestione che derivino da
introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve rispettare il limite di
dose efficace di cui allo stesso articolo 7, comma 3.
3. Resta fermo il
rispetto dei limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti
stabiliti dagli articoli 6, 7 e 8 del presente allegato.
4. Ai fini delle
valutazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si impiega la seguente
relazione:
E = Eest + åj
h(g)j,ing Jj,ing + åj
h(g)j,ina Jj,ina
dove:
- Eest è la
dose efficace derivante da esposizione esterna,
- h(g)j,ing e
h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per unità di
introduzione del radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato da un
individuo appartenente al gruppo d'età g pertinente;
- Jj,ing e
Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione tramite
ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq).
5. I valori di dose
efficace impegnata per unità di introduzione tramite ingestione e inalazione, ad
eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del
toron, da usare nella relazione di cui al comma 4 del presente articolo sono
riportati:
a) per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di
cui al comma 2 dell'articolo 7, nella Tabella IV.1 del presente allegato per
quanto concerne l'inalazione e l'ingestione e nella Tabella IV.2 per quanto
concerne l'esposizione a gas reattivi o solubili nonché a vapori;
b) per gli
apprendisti e gli studenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 7, nelle Tabelle
IV.3 e IV.4 del presente allegato, rispettivamente per quanto concerne
l'inalazione e l'ingestione, nonché nella Tabella IV.2, per quanto concerne
l'esposizione a gas reattivi o solubili e a vapori, secondo le classi di età dei
medesimi soggetti.
6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas
inerti si applicano i valori di dose efficace per unità di concentrazione
integrata in aria riportati nella Tabella IV. 7.
Art. 9 - Particolari
condizioni di esposizione
1. Qualora, per i lavoratori esposti e per gli
apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 3 dell'articolo
4 dell'Allegato III, sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali,
di emergenza o di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui
all'articolo 10 dello stesso Allegato III, il limite annuale di dose efficace di
20 mSv di cui all'articolo 5 del presente allegato, le successive esposizioni
devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale
delle esposizioni stesse per tutti gli anni solari seguenti, compreso l'anno del
superamento, risulti non superiore a 20 mSv.
2. Ove in epoca anteriore
all'applicazione del presente articolo sia stato superato il limite annuale di
dose efficace di 50 mSv stabilito ai sensi delle norme previgenti, si applicano,
ove necessario, le disposizioni di cui al presente articolo a partire dall'anno
in cui acquistano efficacia le presenti norme.
Art. 10 - Sorveglianza
medica eccezionale
1. L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale,
previsto dall'articolo 52 delle presenti istruzioni tecniche, sussiste per i
lavoratori esposti, nonché per gli apprendisti e gli studenti che, nel corso
delle loro attività lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno
solare:
a) un'esposizione maggiore del limite di 20 mSv fissato all' articolo
5 del presente allegato per la dose efficace, determinata in base alle
indicazioni di cui all'articolo 8 del presente allegato, oppure
b)
un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati dall'articolo 6 del presente
allegato per particolari organi o tessuti.
2. L'obbligo di comunicazione di
cui all'articolo 53 delle presenti istruzioni tecniche sussiste ove si sia
verificata anche una delle condizioni di cui al precedente comma
1.
Art. 11 - Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non
esposti
1. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle
proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
dell'Allegato III lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e
dipendenti da terzi, di cui all'articolo 30 delle presenti istruzioni tecniche,
sono, con riferimento all'attività lavorativa di tali soggetti, pari ai
corrispondenti limiti fissati negli articoli 12 e 13 per gli individui della
popolazione.
Art. 12 - Limiti di dose efficace per g1i individui della
popolazione
1. Il limite di dose efficace per gli individui della
popolazione è stabilito in 1 mSv per anno solare.
Art. 13 - Limiti di
dose equivalente per particolari organi o tessuti per gli individui della
popolazione
1. Fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo
12 del presente allegato, per gli individui della popolazione devono altresì
essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti di dose
equivalente:
a) 15 mSv per il cristallino;
b) 50 mSv per la pelle,
calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla
superficie esposta.
Art. 14 - Metodi di valutazione delle esposizioni
per individui della popolazione
1. La somma delle dosi efficaci ricevute
per esposizione esterna in un anno solare e impegnate per inalazione o per
ingestione a seguito di introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve
rispettare il limite fissato, per gli individui della popolazione, nell'articolo
12 del presente allegato.
2. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose
equivalente per particolari organi o tessuti stabiliti nell'articolo 13 del
presente allegato.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 1,
si impiega la seguente relazione:
E = Eest + åj h(g)j,ing Jj,ing + åj h(g)j,ina
Jj,ina
dove:
- Eest è la dose efficace derivante
da esposizione esterna,
- h(g)j,ing e h(g)j,ina
rappresentano la dose efficace impegnata per unità di introduzione del
radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente ingerito o inalato da un individuo
appartenente al gruppo d'età g pertinente;
- Jj,ing e
Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione tramite
ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq).
4. I valori di
dose efficace impegnata relativi agli individui della popolazione per unità di
introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace
dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del toron, da usare nella
relazione di cui al precedente comma 3, sono riportati, per sei classi di età,
nelle Tabelle IV.3 e IV.4 del presente allegato, rispettivamente per
l'inalazione e per l'ingestione.
5. In caso di esposizione per sommersione a
nube di gas inerti, si applicano i valori di dose efficace per unità di
concentrazione integrata in aria, riportati nella Tabella IV.7.
Art.
15 - Valutazione di precedenti esposizioni
1. Ai fini delle valutazioni
inerenti alla sorveglianza di lavoratori, apprendisti, studenti ed individui
della popolazione, nonché, in particolare, al rispetto dei limiti di dose per
precedenti esposizioni, non è necessario apportare correzioni ai valori
determinati ai sensi delle previgenti disposizioni. È altresì consentito sommare
valori di equivalente di dose e di equivalente di dose efficace, ottenuti ai
sensi delle disposizioni previgenti, rispettivamente a valori di dose
equivalente e di dose efficace determinati ai sensi delle disposizioni del
presente allegato.
Art. 16 - Grandezze operative per la sorveglianza
dell'esposizione esterna
1. Per la sorveglianza individuale
dell'esposizione esterna si usa l'«equivalente di dose personale
Hp(d)» definito nell'articolo 4, comma 8, del presente
allegato.
2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di
lavoro e nell'ambiente si usano l'«equivalente di dose ambientale H*(d)» e
l'equivalente di dose direzionale H'(d, W)» definiti
nel medesimo articolo 4, ai commi 6 e 7.
3. Per radiazioni a forte
penetrazione è raccomandata una profondità di 10 mm. Per le radiazioni a debole
penetrazione è raccomandata una profondità di 0,07 mm per la pelle e di 3 mm per
gli occhi.
Art. 17 - Esposizione a materie radioattive naturali e a
222Rn, 220Rn Acque di miniera
1. Le disposizioni
concernenti i limiti di dose e le relative modalità di valutazione si applicano
alle esposizioni a materie radioattive naturali, ivi comprese quelle relative a
222Rn, 220Rn e relativi prodotti di decadimento, derivanti
dalle pratiche disciplinate dalle presenti istruzioni tecniche.
2. Per i
prodotti di decadimento del radon e del toron si applicano i seguenti fattori
convenzionali di conversione che esprimono la dose efficace per unità di
esposizione all'energia potenziale alfa:
a) 222Rn nelle
abitazioni: 1,1 Sv per J·h·m-3
b) 222Rn sui luoghi di
lavoro: 1,4 Sv per J·h·m-3
c) 220Rn sui luoghi di
lavoro: 0,5 Sv per J·h·m-3.
2. Per i prodotti di decadimento del
radon e del toron si applicano i seguenti coefficienti di conversione che
forniscono l'esposizione espressa in J·h·m-3 a partire
dall'esposizione unitaria a una concentrazione equivalente all'equilibrio in
aria di discendenti a breve tempo di dimezzamento del 222Rn e del
220Rn:
a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per
Bq·h·m-3 di 222Rn;
b) 7,58·10-8
J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di 220Rn.
3. I limiti
di dose relativi ad esposizioni lavorative a 222Rn possono essere
espressi, oltre che in Sv o sottomultipli, come: 14 mJ·h·m-3 in un
anno solare.
4. Il valore relativo alle acque di miniera, è pari a
103 Bq·m-3.
Art. 18 - Tabelle e relative
modalità di applicazione
1. Tabella IV.1 (Coefficienti di dose efficace
impegnata per unità di introduzione per inalazione e per ingestione per i
lavoratori) - La tabella contiene, per l'ingestione, valori corrispondenti a
diversi fattori f di transito intestinale. Per quanto riguarda l'inalazione, la
tabella contiene valori relativi a diversi tipi di assorbimento polmonare (F, M,
S), con valori f1 appropriati per il componente dell'attività
introdotta trasferito nel tratto gastrointestinale, nonché a due valori, 1 µm e
5 µm, dello AMAD (Activity Median Aerodynamic Diameter); in mancanza di
informazioni specifiche sul valore di detta grandezza, si usano i coefficienti
di dose relativi a 5 µm. Per indicazioni sui valori f1 di transito
intestinale, nei casi di introduzione per ingestione, relativi a composti
chimici si veda la Tabella IV.5. Per indicazioni sui tipi di assorbimento
polmonare e sui valori f1 relativi a composti chimici si veda la
Tabella IV.6.
2. Tabella IV.2 (Coefficienti di dose efficace impegnata per
unità di introduzione per inalazione di gas solubili o reattivi e vapori) - La
tabella è suddivisa in sei classi di età; i valori per gli adulti con età
maggiore di 17 anni sono applicabili anche ai lavoratori esposti. La tabella
contiene valori relativi a diversi tipi di assorbimento polmonare (F, V), con
valori f1 appropriati per il componente dell'introduzione espulso nel
tratto gastrointestinale.
3. Tabella IV.3 (Coefficienti di dose efficace
impegnata per unità di introduzione per inalazione per individui della
popolazione) - La tabella è suddivisa in sei classi di età e contiene valori
relativi a diversi tipi di assorbimento polmonare (F, M, S), con valori
f1 appropriati per il componente dell'introduzione espulso nel tratto
gastrointestinale. Per gli individui della popolazione i tipi di assorbimento
polmonare e i fattori di transito intestinale f1 devono tener conto,
in base ai più recenti orientamenti internazionali disponibili, della forma
chimica in cui si trova l'elemento; se non sono disponibili informazioni recenti
su questi parametri, viene utilizzato il valore più restrittivo. Per le
indicazioni sui tipi di assorbimento polmonare raccomandati si veda la Tabella
IV.8.
4. Tabella IV.4 (Coefficienti di dose efficace impegnata per unità di
introduzione per ingestione per individui della popolazione) - La tabella è
suddivisa in sei classi di età e contiene coefficienti di dose corrispondenti a
diversi fattori f1 di transito intestinale relativi a bambini di età
non superiore ad un anno e a soggetti di età maggiore.
5. Tabella IV 5
(Valori di f1 per il calcolo dei coefficienti della dose efficace da
ingestione per lavoratori) - La tabella contiene, distinti per elemento, i
valori del fattore f1 di transito intestinale per i diversi composti
chimici, nei casi di introduzione tramite ingestione.
6. Tabella IV.6
(Composti, tipi di assorbimento polmonare e valori di f1 per il
calcolo di coefficienti di dose efficace per unità di introduzione da inalazione
per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti di 18 o più anni di
età) - La tabella contiene, distinti per elemento, i tipi di assorbimento
polmonare ed i valori dei fattori f1 di transito intestinale per i
diversi composti chimici.
7. Tabella IV.7 (Dose efficace per esposizione di
adulti a gas inerti) - La tabella. contiene i valori dei coefficienti di dose
efficace per unità di concentrazione integrata in aria, nei casi di esposizione
per sommersione nube, applicabili a lavoratori esposti ed a individui adulti
della popolazione. Per l'esposizione ai prodotti di decadimento dei gas
222Rn e 220Rn, si veda l'articolo 17, comma 2, del
presente allegato.
8. Tabella IV.8 (Tipi di assorbimento polmonare (F, M, S,
G) per d calcolo dei coefficienti della dose efficace da inalazione di
particolato, gas e vapori per gli individui della popolazione) - La tabella
contiene, per elemento, l'indicazione, tramite asterisco, del tipo di
assorbimento polmonare raccomandato.
9. Le Tabelle di riferimento richiamate
nei commi precedenti sono quelle di cui all'allegato IV del decreto legislativo
n. 230 del 1995.
Art.19 - Tabelle
1. Le tabelle di riferimento
richiamate nel presente allegato sono quelle di cui all'allegato IV del decreto
legislativo n. 230 del 1995.
ALLEGATO V - MODALITÀ PER
L'ISCRIZIONE DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI DELLA
DIFESA
Art. 1 - Elenchi nominativi
1. SEGREDIFESA istituisce e
mantiene aggiornati rispettivamente l'elenco dei medici autorizzati e l'elenco
degli esperti qualificati nei vari gradi di abilitazione. Una copia aggiornata
di tali elenchi viene inviata annualmente agli Alti comandi periferici, tramite
i rispettivi Stati maggiori di Forza annata ed il Comando generale dell'Anna dei
carabinieri, a DIFESAN ed al CISAM.
Art. 2 - Requisiti per
l'iscrizione
1. Negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati viene iscritto il personale civile e militare
dell'Amministrazione della difesa che:
a) è in possesso dei titoli previsti
nei successivi articoli 7 e 11, rispettivamente per l'iscrizione nell'elenco
degli esperti qualificati ed in quello dei medici autorizzati, ovvero sia in
possesso dell'iscrizione nel pertinente corrispondente elenco nominativo
previsto dagli articoli 78 e 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995;
b) è
dichiarato, dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, abilitato allo
svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica ovvero allo svolgimento dei
compiti di sorveglianza medica della radioprotezione.
Art. 3 -
Commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi
1. Le Commissioni
per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati ed in quello
dei medici autorizzati sono istituite, per ogni sessione, con atto formale di
SEGREDIFESA, rispettivamente presso il CISAM e presso DIFESAN.
2. La
Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
deve esser composta da sei membri fra cui:
a) un rappresentante del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero
della salute;
c) due esperti qualificati del CISAM o di altri enti militari
su designazione dello stesso CISAM, purché in possesso del grado di abilitazione
previsto per ogni tipo di esame;
d) due laureati in materie tecnico
scientifiche con adeguate conoscenze nel campo della sorveglianza fisica della
protezione dalle radiazioni ionizzanti.
3. La Commissione per l'iscrizione
nell'elenco nominativo dei medici autorizzati deve essere composta di sei membri
fra cui:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) due medici
autorizzati designati da DIFESAN;
d) due laureati in medicina con adeguate
conoscenze nel campo della sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Il CISAM e DIFESAN assicurano, altresì, il personale
necessario alle funzioni di segreteria della Commissione di
pertinenza.
Art. 4 - Attribuzioni della commissione
1. La
Commissione di cui all'articolo 3, delibera l'abilitazione all'iscrizione
nell'elenco nominativo degli esperti qualificati ed in quello dei medici
autorizzati.
2. La Commissione decide sulla validità ed idoneità della
documentazione presentata dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sottopone
all'esame di abilitazione i richiedenti ammessi.
3. Le deliberazioni della
Commissione sono definitive, sono valide in presenza della metà più uno dei
componenti e sono adottate a maggiorana. In caso di parità dei voti decide il
voto del presidente.
Art. 5 - Accertamento della capacità tecnica e
professionale
1. L'abilitazione degli esperti qualificati e dei medici
autorizzati è conseguita dal candidato con il superamento di un esame sulle
materie definite nei successivi articoli.
2. Limitatamente agli esperti
qualificati, l'abilitazione può essere riconosciuta per gradi inferiori a quello
richiesto.
Art. 6 - Esame di abilitazione ed iscrizione negli
elenchi
1. L'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione negli
elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati viene richiesta
rispettivamente a SEGREDIFESA, per via gerarchica, con apposita domanda
corredata degli attestati comprovanti il possesso dei requisiti.
2. Gli esami
di abilitazione si svolgono, rispettivamente, presso il CISAM e presso DIFESAN
alla data che viene comunicata con un anticipo di almeno trenta giorni agli
interessati ammessi.
3. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco
degli esperti qualificati verte sulle materie indicate nei successivi articoli
8, 9 e 10. L'esame può comprendere, a richiesta della Commissione, anche
l'effettuazione di prove pratiche e scritte.
4. L'esame di abilitazione per
l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati verte sulle materie
indicate al successivo articolo 12.
Art. 7 - Requisiti per
l'ammissione all'esame di abilitazione per esperti qualificati
1. Per
l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 40 delle presenti
istruzioni tecniche, sono richiesti:
a) per l'abilitazione di primo grado:
laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in
chimica industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120
giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è
richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto
qualificato;
b) per l'abilitazione di II grado: laurea o diplomi universitari
(laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in
ingegneria, il periodo di tirocinio di cui alla lettera a) ed un periodo di
tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano
sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida
del relativo esperto qualificato;
c) per l'abilitazione di III grado: laurea
in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di
tirocinio di cui alle lettere a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120
giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di
energia superiore a 10 McV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni,
o presso impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto
qualificato.
2. L'inizio del tirocinio di cui al precedente comma 1, deve
essere comunicato a SEGREDIFESA ed agli Organi di vigilanza di cui all'articolo
3, comma 1, lettera h), delle presenti istruzioni tecniche, che provvedono ad
effettuare i necessari controlli.
3. L'attestazione di tirocinio deve essere
rilasciata dall'esercente delle sorgenti presso le quali viene effettuato il
tirocinio stesso.
4. Il tirocinio non è richiesto per coloro che sono in
possesso di diploma di specializzazione post-laurea in fisica sanitaria o
specializzazioni equipollenti.
Art. 8 - Contenuto dell'esame per il
primo grado di abilitazione degli esperti qualificati
1. Il richiedente
l'iscrizione al primo grado di abilitazione dove dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza in materia di:
a) fisica nucleare e fisica atomica di
base;
b) biologia di base;
c) natura e proprietà della radiazione
elettromagnetica ionizzante, modalità di interazione con la materia;
d)
caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X,
parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e
secondarie, loro progettazione e verifica;
e) tipi e usi delle sorgenti RX:
attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca
scientifica (es. cristallografia);
g) protezione del paziente, in particolare
legislazione nazionale e comunitaria in materia di radioprotezione del paziente,
incluse le disposizioni relative alle esposizioni potenziali e alle
attrezzature;
h) problemi specifici del controllo delle esposizioni del
personale e del pubblico in ambito sanitario;
i) grandezze e unità di
misura;
l) rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria
della cavità, metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di
rivelazione), loro taratura e collaudo;
m) dosimetria personale per
esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;
n) effetti
biologici delle radiazioni ionizzanti;
o) principi fondamentali delle norme
di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici,
effetti deterministici);
p) principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione,
limitazione delle dosi;
q) raccomandazioni!convenzioni internazionali;
r)
disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla
tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;
s) protezione della
popolazione: concetto di gruppo di riferimento, calcolo di dose per tale
gruppo;
t) valutazione e riduzione dei rischi;
u) monitoraggio delle zone
classificate;
v) ergonomia;
z) norme operative e pianificazione per le
emergenze;
aa) procedure di emergenza;
bb) analisi degli infortuni
passati;
cc) organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti
qualificati, cultura in materia di sicurezza (importanza del comportamento
umano), abilità a comunicare (capacità di instillare una cultura della sicurezza
negli altri), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi di lavoro
ed altre autorizzazioni, definizione delle zone e classificazione dei
lavoratori, controlli di qualità per sorgenti che richiedono il I grado di
abilitazione, relazioni con gli esercenti;
dd) aspetti tecnici e normativi
specifici dell'Amministrazione della difesa.
Art. 9 - Contenuto
dell'esame per il secondo grado di abilitazione degli esperti
qualificati
1. Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di
abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che
degli argomenti indicati al precedente articolo 8, anche in materia di:
a)
argomenti di cui all'articolo 10 riferiti alle sostanze radioattive;
b)
rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev;
c)
interazione delle particelle elementari cariche con la materia;
d)
rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose
assorbita;
e) tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di
elettroni con energia fino a 10 MeV;
f) principali impieghi delle sostanze
radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina;
g)
pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il
radon);
h) controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse;
i)
manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per
impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione
superficiale ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i
singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare
radon e toron);
l) dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi
specifici, molecole complesse ecc.);
m) calcolo della dose efficace per
contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali;
n) problemi
speciali di decontaminazione;
o) contenimento e filtrazione;
p) fisiologia
specifica dell'inalazione e dell'ingestione;
q) misure di protezione contro
l'incorporazione;
r) rischi legati alla produzione ed all'uso di
isotopi;
s) uso delle sorgenti sigillate nell'industria: controllo
dell'accesso in località periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei
lavoratori non addetti all'uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi
potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati;
t) rischi specifici
associati alla radioattività naturale;
u) azioni di rimedio per ridurre le
esposizioni nelle attività lavorative con le materie radioattive naturali di cui
al Capo IV;
v) gestione dei rifiuti e principi per l'eliminazione degli
stessi;
z) trasporto di materiali radioattivi;
aa) cenni sulla radiazione
neutronica;
bb) controlli di qualità per sorgenti che richiedono il II grado
di abilitazione;
cc) aspetti tecnici e normativi specifici
dell'Amministrazione delle difesa.
Art. 10 - Contenuto dell'esame per
il terzo grado di abilitazione degli esperti qualificati
1. Il
richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di
possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei
precedenti articoli 8 e 9, anche in materia di:
a) processo e prodotti di
fissione e di fusione;
b) ingegnera dei reattori;
c) fabbricazione del
combustibile, tossicità e problemi di misurazione associati agli elementi di
alto numero atomico;
d) trattamento del combustibile: chimica del processo,
telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della
gestione dei residui;
e) criticità;
f) misura e rilevazione del flussi di
neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura;
g) misura e
rilevazione di particelle ad energia elevata;
h) dosimetria dei raggi
cosmici;
i) dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e
modalità;
l) radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica,
progettazione di barriere;
m) caratteristiche di installazione e di
funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti,
delle sorgenti emittenti neutroni;
n) caratteristiche di installazione,
autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti,
degli impianti di cui al Capo VII;
o) situazioni di emergenza nucleare;
p)
controllo di qualità per sorgenti che richiedono il III grado di
abilitazione;
q) aspetti tecnici e normativi specifici dell'Amministrazione
della difesa.
Art. 11 - Titoli di studio per l'iscrizione nell'elenco
dei medici autorizzati
1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati è richiesto il
possesso della laurea in medicina e chirurgia nonché del titolo di medico
competente al sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 12 - Contenuto
dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici
autorizzati
1. Il candidato deve dimostrare di possedere un'adeguata
conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di
terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari
riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e la
radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale, connessi con
l'impiego delle radiazioni ionizzanti. È richiesta altresì un'adeguata
conoscenza dei problemi particolari d'igiene della popolazione nei confronti dei
rischi da radiazioni ionizzanti e delle disposizioni legislative e regolamentari
concernenti la relativa tutela. il richiedente deve dimostrare anche di
conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione e
della normativa protezionistica specifica dell'Amministrazione della
difesa.
Art. 13 - Cancellazioni
1. La cancellazione dagli
elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati viene
effettuata secondo quanto stabilito dall'articolo 55 delle presenti istruzioni
tecniche.
ALLEGATO VI - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36
DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE, DELLE MODALITA' E DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE DI EMERGENZA
Art. 1 - Determinazione delle modalità e dei
livelli di esposizione professionale di emergenza
1. I lavoratori ed il
personale delle squadre speciali di intervento che in relazione all'attività cui
sono adibiti siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di
emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose
stabiliti per i lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A
preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'età e dello
stato di salute.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i limiti
di dose efficace e di dose equivalente stabiliti, per i lavoratori esposti,
negli articoli 5 e 6 dell'Allegato IV.
3. Nella pianificazione e
nell'attuazione degli interventi di emergenza, vengono previste ed adottate, per
quanto ragionevolmente possibile, tenuto conto delle circostanze reali
dell'emergenza, dei vincoli tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure
necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al comma 1 entro i
seguenti livelli operativi:
a) 100 mSv di dose efficace;
b) 300 mSv di
dose equivalente al cristallino;
c) 1 Sv di dose equivalente alle mani, agli
avambracci, ai piedi ed alle caviglie;
d) 1 Sv di dose equivalente alla
pelle.
4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al precedente comma 3,
è ammessa, in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane, per
volontari scelti tra le squadre speciali i quali devono essere, comunque,
informati dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare.
5.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 52 delle presenti
istruzioni tecniche.
6. Nella pianificazione e nell'attuazione degli
interventi di emergenza vengono previste ed adottate le misure idonee ad evitare
che i lavoratori ed il personale addetto agli interventi, diversi da quelli di
cui al precedente comma 1, siano suscettibili di incorrere in esposizioni
superiori ai limiti stabiliti, per i lavoratori esposti, negli articoli 5 e 6
dell'Allegato IV.
ALLEGATO VII - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE E CONDIZIONI
ESENTIVE
Art. 1 - Modalità di effettuazione della comunicazione
preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di
radiazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione
preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 5 delle presenti istruzioni tecniche,
chiunque intende intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti deve dame comunicazione almeno trenta giorni prima
dell'inizio della detenzione, agli organi di cui all'articolo 3 delle presenti
istruzioni tecniche, indicando i dati e gli elementi seguenti, atti anche a
dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:
a)
generalità, codice fiscale e domicilio del Comando o dell'Ente;
b)
descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per
effettuare il processo di giustificazione;
c) ubicazione dei locali e delle
aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina
radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche
e la corrente massima;
e) per le materie radioattive: le quantità totali di
radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e
sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in
ragione di anno solare;
f) per tutte 1e sorgenti: l'eventuale produzione di
neutroni;
g) modalità di produzione ed eventuale smaltimento di
rifiuti;
h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali;
i)
l'eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 43 delle
presenti istruzioni tecniche;
l) descrizione delle operazioni che si
intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature;
m)
modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
n) valutazione
delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni di normale attività.
2. La documentazione tecnica di cui al
precedente comma 1, deve essere firmata, per la parte di competenza,
dall'esperto qualificato.
3. Copia della comunicazione e della
documentazione, atta a dimostrare il regolare invio, deve essere conservata
presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data
di spedizione. In caso di cessazione della pratica prima di tale termine, la
copia della comunicazione e la relativa documentazione devono essere consegnati
al CISAM che ne cura la conservazione fino alla scadenza dei cinque anni.
4.
La variazione dei dati, comunicati ai sensi del precedente comma 1, deve essere
preventivamente comunicata ai medesimi organi di cui all'articolo 3 delle
presenti istruzioni tecniche, fornendo, per quanto applicabili, i dati e gli
elementi indicati nel precedente comma 1.
5. In ottemperanza all'obbligo di
cui all'articolo 9 delle presenti istruzioni tecniche, l'intendimento di
cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima,
agli organi di cui al all'articolo 3 delle presenti istruzioni tecniche. Alla
comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato
per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per
la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di
radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione
della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.
6. Al termine
delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive, il
responsabile del Comando o dell'Ente trasmette agli organi di cui all'articolo 3
delle presenti istruzioni tecniche una relazione, sottoscritta dall'esperto
qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di
vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata
effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi
sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della
relazione.
Art. 2 - Condizioni per l'esenzione dalla comunicazione
preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di
radiazioni
1. I valori di concentrazione di attività per unità di massa
sono indicati nella Tabella VIII, con riferimento al valore massimo nella
pratica.
2. I valori di attività sono indicati nella Tabella VIII, con
riferimento all'attività massima presente ad un certo istante nella
pratica.
3. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec" nella Tabella VIII
rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli
rappresentati nella Tabella VII.2. In questo caso, i valori forniti nella
Tabella VII.2 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono già conto del
nuclide o dei nuclidi figli presenti.
4. Ai radionuclidi non riportati nella
Tabella VII.1, a meno che non siano disponibili indicazioni dell'Unione Europea
o di competenti organismi internazionali vengono assegnati i seguenti
valori:
a) 1 Bq/g per la concentrazione di attività per unità di massa;
b)
103 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq negli
altri casi per l'attività presente ad un certo istante nella installazione in
cui la pratica viene svolta.
5. Nei casi di presenza di più di un
radionuclide, le condizioni di esenzione si considerano soddisfatte allorché sia
non superiore a 1:
a) la somma dei rapporti della concentrazione di attività
per unità di massa divisa per il pertinente valore indicato nella Tabella VIII o
determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera a), oppure
b) la somma
dei rapporti, dell'attività totale presente ad un certo istante
nell'installazione divisa per il pertinente valore indicato nella Tabella VII.1
o determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera b).
6. Ai fini delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) si tiene conto della quantità di
radioattività eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo;
b) non si
tiene conto:
1) delle quantità di radioattività prodotte da fenomeni di
attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi
dell'attività;
2) della contemporanea presenza nell'installazione delle
materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempre che si
tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piú breve
tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si
trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto
esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la
sostituzione;
3) delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo
riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto nel
conferimento di qualifica;
4) delle materie radioattive naturali il cui
impiego non sia lo scopo della pratica.
Art. 3 - Tabelle
1. Le
tabelle di riferimento richiamate nel presente allegato sono quelle di cui
all'allegato XII al decreto legislativo n. 230 del 1995.
ALLEGATO
VIII - DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA
QUALIFICA DI SORGENTE DI TIPO RICONOSCIUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLE
PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE.
Art. 1 - Disposizioni
generali
1. Ai fini del presente allegato si intende per sorgente:
a)
un dispositivo o un'apparecchiatura o un insieme di apparecchiature o
dispositivi, aventi la stessa funzione, prodotti dallo stesso fabbricante e
contenenti una o più sorgenti di radiazioni, i quali siano conformi ad un
determinato progetto o prototipo, oppure
b) insiemi di apparecchiature o
dispositivi, aventi la stessa funzione, prodotti dallo stesso fabbricante e
contenenti una o più sorgenti di radiazioni diverse per ogni insieme, i quali
siano conformi a determinati progetti o prototipi (tipo di sorgente), a cui sia
stata conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto o per cui sia
stato chiesto il conferimento di detta qualifica.
2. Il conferimento della
qualifica di sorgente di tipo riconosciuto è subordinate alla dimostrazione che
la sorgente, in relazione all'uso specifico cui è destinata, sia rispondente
congiuntamente:
a) ai principi generali del sistema di protezione radiologica
di cui all'articolo 1 delle presenti istruzioni tecniche;
b) alla normativa
tecnica nazionale, internazionale o estera, con riferimento al paese di
provenienza della sorgente, che risulti applicabile.
3. Per le pratiche
comportanti la detenzione esclusivamente delle sorgenti di tipo riconosciuto di
cui al precedente paragrafo 1, l'esonero dalla comunicazione di cui all'articolo
5, comma 1, delle presenti istruzioni tecniche, è concedibile se la sorgente
soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
a) in condizioni di utilizzo
normale non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un punto qualsiasi della
superficie accessibile, un'intensità di dose superiore a 1 µSv/h;
b) la
produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido non sia
superiore di 104 al secondo,
c) se la sorgente contiene materie
radioattive:
1) le materie siano sotto forma di sorgenti radioattive
sigillate o comunque stabilmente incorporate in materiali solidi;
2) siano
state offerte adeguate garanzie per il ritiro della sorgente al termine della
durata di funzionamento prevista.
4. Gli esoneri dall'obbligo di sorveglianza
fisica di cui ai Capi V e VI, dall'obbligo di registrazione di cui all'articolo
5 e dall'obbligo di nullaosta di cui all'articolo 13 delle presenti istruzioni
tecniche, sono concedibili solo nei casi in cui può disporsi, ai sensi del
precedente comma 3, l'esonero dalla comunicazione;
5. Non può essere oggetto
di esenzione l'obbligo di informativa di cui all'articolo 6 delle presenti
istruzioni tecniche.
6. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto può
essere conferita anche nel caso in cui non vengano concessi gli esoneri di cui
ai precedenti commi 3 e 4.
7. La concessione degli esoneri di cui ai
precedenti commi 3 e 4, deve essere valutata confrontando i vantaggi della
concessione stessa sotto il profilo dello snellimento delle procedure
amministrative ed i rischi derivanti dalla sorgente di tipo
riconosciuto.
Art. 2 - Procedura per il rilascio della
qualifica
1. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto è attribuita
con disposizione della Direzione generale competente, sentito il CISAM ed il
«Comitato interforze di coordinamento e consultazione».
2. La domanda per
ottenere il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto,
sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata alla Direzione generale.
Copia della domanda e della documentazione tecnica di cui al successivi commi 3
e 4, devono essere contemporaneamente trasmesse, dal richiedente, agli organi di
cui al precedente comma 1.
3. La domanda di cui al precedente comma 2, deve
contenere, per quanto applicabili, i dati e gli elementi seguenti:
a)
generalità e domicilio del Comando o dell'Ente richiedente;
b) le eventuali
esenzioni da taluni degli obblighi di sorveglianza fisica, di registrazione, di
notifica e di autorizzazione di cui si intenda fruire;
c) tipo di impiego
previsto per la sorgente;
d) indicazione della vita operativa prevista. In
particolare, vanno specificati il tempo medio di funzionamento esente da guasti
nonché le previsioni in ordine alle necessità, modalità e frequenza di
manutenzione;
e) nel caso in cui la sorgente sia costituita da una macchina
radiogena: tipo ed eventualmente spettro energetico delle radiazioni prodotte,
energia e corrente massime, intensità di fluenza di energia e di dose;
f) nel
caso in cui la sorgente sia costituita da materie radioattive: tipo, attività e
concentrazione delle stesse alla data della loro immissione sul mercato, forma
fisica e composizione chimica per singolo radionuclide;
g) esposizione delle
ragioni tecniche per cui si ritiene utile impiegare sorgenti di
radiazioni;
h) dimostrazione che la sorgente di radiazioni assolve alla
funzione per cui è stata scelta;
i) motivazione della scelta di usare
sorgenti di radiazioni per confronto con altri dispositivi o apparecchiature di
analogo tipo di impiego che ne siano prive;
l) destinazione prevista per le
sorgenti al termine della vita operativa ed in caso di guasto o danno non
riparabili; deve essere specificato se sono previsti accordi contrattuali per il
ritiro o riciclo delle sorgenti.
4. La domanda di cui al precedente comma 2,
deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione
firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, volta a
dimostrare il rispetto dei principi di cui all'articolo 1 delle presenti
istruzioni tecniche:
a) descrizione della sorgente corredata dai disegni,
grafici e dati tecnici necessari a illustrarne il funzionamento ed a valutarne
le caratteristiche tecniche, sotto il profilo della protezione dalle
radiazioni;
b) modalità di schermatura e di contenimento delle materie
radioattive in condizioni normali e in condizioni di guasto, di danno o di
incidente; possibilità di accesso alle materie radioattive in condizioni normali
e in condizioni di manutenzione, di guasto, di danno o di incidente;
c)
normativa tecnica cui è rispondente la sorgente per cui si chiede il
conferimento della qualifica;
d) specificazione e risultati delle prove a cui
è stato sottoposto uno o più esemplari della sorgente allo scopo di dimostrarne
il comportamento in condizioni normali, di guasto, di danno e di uso
anomalo;
e) motivazione della scelta di usare le sorgenti di radiazioni da
cui è costituita la sorgente di tipo riconosciuto per confronto con altre
materie radioattive, sotto il profilo del tempo di dimezzamento radioattivo,
delle caratteristiche radiologiche, dell'energia delle radiazioni emesse, di
intensità di fluenza di energia e di intensità di dose;
f) modalità di
impiego, di installazione e di manutenzione;
g) analisi degli eventi anomali,
con riferimento all'uso improprio, o a danni o a guasti o a incidenti;
h)
valutazione delle dosi attese nel corso della produzione, trasporto, diffusione
sul mercato ed utilizzazione; per quanto concerne l'utilizzazione devono essere
oggetto di valutazione le dosi derivanti da funzionamento normale, eventuale
smaltimento, riciclo, ritiro, manutenzione, uso improprio, danno, guasto o
incidente;
i) sistema qualità che si intende adottare al fine di garantire la
rispondenza della singola sorgente al progetto o al prototipo;
l) contenuto
della nota informativa di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni
tecniche.
5. A seguito del ricevimento dei pareri di cui al precedente comma
1, la Direzione generale comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in
caso positivo, provvede al rilascio del provvedimento di conferimento della
qualifica.
6. Nel provvedimento di conferimento della qualifica di sorgenti
di tipo riconosciuto:
a) sono indicati gli eventuali esoneri da taluni degli
obblighi di sorveglianza fisica, di registrazione, di notifica e di
autorizzazione di cui alle presenti istruzioni tecniche;
b) viene inserito
l'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del conferimento
della qualifica alla Direzione generale ed agli organi consultati ai sensi del
precedente comma 1, una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta, per la
parte di propria competenza, dall'esperto qualificato incaricato della
sorveglianza fisica della protezione, contenente:
1) l'aggiornamento, laddove
necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei
precedenti commi 3 e 4;
2) i dati e gli elementi relativi alle quantità di
radioattività connesse con la diffusione sul mercato delle sorgenti ed alle
esposizioni risultanti.
7. Il provvedimento di conferimento della qualifica
viene modificato e, se del caso, revocato, in accordo alle disposizioni di cui
al presente comma, su richiesta alla Direzione generale da parte:
a) del
titolare del provvedimento nel caso di variazioni nelle caratteristiche delle
sorgenti che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle
prescrizioni tecniche in esso presenti;
b) degli organi di cui al comma 2 del
presente articolo, ove ritenuto necessario, sulla base di quanto indicato nella
relazione tecnica di cui al comma 6, lettera b), del presente articolo, tenuto
conto anche del progresso scientifico e tecnologico;
c) degli organi di
vigilanza.
8. L'istanza di modifica di cui al precedente comma 7, lettera a),
deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, che risultino applicabili, anche agli organi tecnici di cui
al comma 1 del presente articolo;
9. Il titolare del provvedimento deve
preventivamente comunicare agli organi di cui al comma 1 del presente articolo,
le variazioni nello svolgimento dell'attività, rispetto a quanto risultante
dalla documentazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, che
non comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle
prescrizioni tecniche in esso presenti;
10. Le variazioni comunicate possono
essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione, uno degli
organi di cui al comma 1 del presente articolo, non abbia comunicato al titolare
del provvedimento ed alla Direzione generale la richiesta di modifica del
provvedimento ai sensi del comma 7 del presente articolo;
11. Gli organi
consultati trasmettono alla Direzione generale il proprio parere sull'istanza di
modifica.
12. A seguito del ricevimento dei pareri, la Direzione generale
comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede
alla modifica del provvedimento di conferimento della qualifica.
13.
L'intendimento di cessare la produzione e l'acquisizione delle sorgenti di cui
al comma 1 dell'articolo 1 del presente allegato, o di rinunciare alla qualifica
di sorgente di tipo riconosciuto, deve essere comunicato alla Direzione generale
che provvede alla revoca della qualifica.
Art. 3 - Efficacia della
qualifica
1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 11 delle
presenti istruzioni tecniche, ha efficacia, nei limiti e con le condizioni di
cui all'atto di riconoscimento, la qualifica di sorgente di tipo riconosciuto
conferita dall'Autorità competente:
a) di uno Stato Membro dell'Unione
Europea;
b) di un Paese terzo con cui esistano accordi di mutuo
riconoscimento con lo Stato italiano.
ALLEGATO IX -
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE,
DELLE CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN «CATEGORIA A» ED IN «CATEGORIA B»
DELL'IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI DELLE CONDIZIONI PER
L'ESENZIONE DAL NULLA OSTA E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO E LA REVOCA DEL
NULLA OSTA.
Art. 1 - Condizioni per l'esenzione dal nulla osta
all'impiego di sorgenti di radiazioni
1. Sono esenti dal nulla osta di
cui all'articolo 13 delle presenti istruzioni tecniche, le pratiche comportanti
l'impiego, a qualsiasi titolo, di sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi
dell'articolo 11 delle presenti istruzioni tecniche perle quali l'esonero da
tale nulla osta sia esplicitamente stabilito net conferimento della
qualifica.
2. Sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 13 delle
presenti istruzioni tecniche, le pratiche comportanti l'impiego di:
a)
macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima
delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di
radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido
superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive allorché il
valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore
ai valori indicati nella Tabella IX-1 ed, inoltre, allorché si verifichi una
delle seguenti condizioni:
1) l'attivata totale presente nella installazione
sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella Tabella
IX-1;
2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione
d'anno solare sia superiore, per un fattore 50, ai valori di cui al precedente
numero 1), della medesima lettera c) del presente comma.
Art. 2 -
Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di radiazioni in
«Categoria A» ed in «Categoria B»
1. Viene classificato in «Categoria
A»:
a) l'impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle
seguenti condizioni:
1) per le materie in forma di sorgenti non
sigillate:
1.1) l'attività totale presente sia uguale o superiore di un
fattore 106 ai valori indicati nella Tabella IX-1;
1.2) l'attività
totale pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per
un fattore 50 ai valori di cui alla lettera a), numero 1), sottopara 1.1), del
presente comma;
2) per le materie in forma di sorgenti sigillate:
2.1)
l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori
di cui alla lettera a), numero 1), sottopara 1.1), del presente comma;
2.2)
l'attività totale pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare sia uguale o
superiore per un fattore 50 ai valori di cui alla lettera a), numero 2),
sottopara 2.1), del presente comma;
b) l'impiego di sorgenti di radiazioni
con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia
superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle macchine
radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione
inferiore o uguale a 25 MeV;
c) l'impiego di macchine radiogene che
accelerino elettroni con energia massima di accelerazione superiore a 25
MeV.
2. Al di fuori di quanto previsto nel precedente comma 1, l'impiego
delle sorgenti di radiazioni è classificato in «Categoria B».
3. L'impiego
nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene
classificato in «Categoria A» allorché si verifichi anche una delle condizioni
di cui al precedente comma 1.
4. Indipendentemente dal verificarsi delle
condizioni di cui al precedente comma 1, è comunque classificato in «Categoria
B» l'impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso
non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di
sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature
stesse. Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del presente allegato, per eventuali altre sorgenti
di radiazioni, è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di
radiazioni contenute in dette apparecchiature.
5. Sono comunque escluse dal
nulla osta di cui all'articolo 13 delle presenti istruzioni tecniche, le
macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200
keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione
non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica ne'
alle sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non
determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la
pratica che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale
o di ricerca scientifica.
Art. 3 - Modalità di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato
1. I
nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec" nella Tabella IX-1 rappresentano i
nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati
nella Tabella IX-2. In questo caso, i valori forniti nella Tabella IX-1 si
riferiscono al solo nuclide padre, e tengono già conto del nuclide o dei nuclidi
figli presenti.
2. Ai radionuclidi non riportati nella Tabella IX.1, a meno
che non siano disponibili indicazioni dell'Unione Europea o di competenti
organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori:
a) 1 Bq/g per
la concentrazione di attività per unità di massa;
b) 103 Bq se
emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq negli altri casi.
3. Per le
materie radioattive, nel caso di presenza di radionuclidi con esclusione dei
casi di cui al comma 1 del presente articolo, le condizioni per la
classificazione in «Categoria A», ai sensi del dell'articolo 2, comma 1, del
presente allegato, si intendono verificate allorché sia uguale o superiore ad
1:
a) la somma dei rapporti della attività presente di ciascun radionuclide,
divisa per il pertinente valore indicato nel comma 1, lettera a), numero 2),
sottopara 2.1), del precedente articolo 2, per le sorgenti in forma sigillata o
nel comma 1, lettera a), numero 1), sottopara 1.1), del medesimo articolo 2, per
le sorgenti in forma non sigillata;
b) la somma dei rapporti della attività
di ciascun radionuclide pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare, divisa
per il pertinente valore indicato nel comma 1, lettera a), numero 2), sottopara
2.2), del precedente articolo 2, per le sorgenti in forma sigillata o nel comma
1, lettera a), numero 1), sottopara 1.2), del medesimo articolo 2, per le
sorgenti in forma non sigillata;
c) la somma dei valori determinati ai sensi
del presente comma 3, lettere a) e b), nel caso di impiego di sorgenti sigillate
e non sigillate.
4. Ai fini delle disposizioni di cui a1 precedente comma
3:
a) si tiene conto della quantità di radioattività eventualmente detenuta
come rifiuto radioattivo;
b) non si tiene conto:
1) delle quantità di
radioattività prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle
stesse non rientri tra gli scopi dell'attività;
2) della contemporanea
presenza nell'installazione di materie radioattive in sostituzione e di quelle
da sostituire purché si tratti di sorgenti sigillate. Inoltre, la sostituzione
deve avvenire nel tempo più breve tecnicamente possibile e le sorgenti in
sostituzione e quelle da sostituire si devono trovare contemporaneamente al di
fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente
necessario ad eseguire la sostituzione;
3) delle materie radioattive
contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato
esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;
4) delle attività
lavorative con materie radioattive naturali di cui al Capo IV.
5) delle
sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del presente
allegato.
Art. 4 - Istanza per il rilascio del nulla osta
all'impiego
1. La domanda di nulla osta, sottoscritta dal responsabile
del Comando o dell'Ente richiedente, deve essere inoltrata:
a) per l'impiego
di «Categoria A» di cui all'articolo 14 delle presenti istruzioni tecniche, allo
Stato maggiore di Forza armata o Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
b) per l'impiego di «Categoria B» di cui all'articolo 15 delle
presenti istruzioni tecniche, agli Alti comandi operativi e territoriali di
livello intermedio.
2. Copia della domanda e della documentazione tecnica di
cui ai successivi commi 3 e 4, devono essere contemporaneamente trasmesse dal
richiedente, sia per l'impiego di «Categoria A» che per l'impiego di «Categoria
B», agli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), delle
presenti istruzioni tecniche.
3. La domanda di cui al comma 1 deve contenere,
per quanto applicabili, i dati e gli elementi seguenti:
a) generalità e
domicilio del Comando o dell'Ente richiedente;
b) il tipo di pratica che si
intende svolgere,
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla
pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina radiogena: il tipo e
l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima
e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo
(duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;
e) per le
materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi,
distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende
detenere contemporaneamente e in ragione di anno solare;
f) per tutte le
sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;
g) modalità di produzione ed
eventuale smaltimento di rifiuti;
h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione
dei materiali.
4. La domanda di cui al precedente comma 3, deve essere
corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la
parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare
l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:
a) descrizione dei
locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati
con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la
classificazione in zone ai sensi dell'articolo 41 delle presenti istruzioni
tecniche, nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni
all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti
impiegate, anche da parte di soggetti terzi;
b) criteri seguiti ai fini della
individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del
personale addetto ai semi dell'articolo 41 delle presenti istruzioni
tecniche;
c) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle
sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali
ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti
all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona
tecnica applicabili in fase di progettazione. costruzione ed esercizio;
d)
individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni
potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le
esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla
popolazione;
e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e
dei materiali di riciclo o riutilizzati;
f) programmi di costruzione o di
adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività,
nonché delle prove previste;
g) modalità previste per la disattivazione
dell'installazione;
h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi
di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
i) i
risultati delle valutazioni di cui all'articolo 78 delle presenti istruzioni
tecniche;
l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui
all'articolo 40 ed all'articolo 41 delle presenti istruzioni tecniche;
m)
indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori
pertinenti obblighi di cui all'articolo 29 delle presenti istruzioni tecniche,
con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e
protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la
formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione
professionale dei medesimi;
n) nel caso degli impieghi medici delle materie
radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed
operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per
quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti
radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai
pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento
terapeutico.
Art. 5 - Disposizioni comuni per il rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 14 delle istruzioni tecniche da parte dello Stato
maggiore di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del
nulla osta di cui all'articolo 15 da parte degli Alti comandi operativi e
territoriali di livello intermedio
1. Gli organi consultati trasmettono
il proprio parere agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente
allegato.
2. A seguito del ricevimento dei pareri, detti organi comunicano al
richiedente l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvedono al rilascio
del nulla osta.
3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni
tecniche relative:
a) se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di
esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed
alla disattivazione degli impianti;
b) al valore massimo di dose derivante
dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad
essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione
interna;
c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente,
nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 230 del 1995;
d) all'obbligo di inoltrare, ogni
sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta,
all'amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici
di cui al precedente articolo 4, comma 2, una relazione tecnica, sottoscritta,
per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato incaricato della
sorveglianza fisica della protezione, contenente:
1) l'aggiornamento, laddove
necessarie, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei
corami 3 e 4 dell'articolo 4 del presente allegato;
2) i dati degli elementi
relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività
svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi
di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed
all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale riciclo
di materiali.
4. Il nulla osta viene modificato, in accordo alle disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 del presente allegato, su richiesta agli organi di
cui all'articolo 4, comma 1, del presente allegato, da parte:
a) del titolare
del nulla osta, nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che
comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni
tecniche in esso presenti;
b) degli organi di cui al comma 2 dell'articolo 4
del presente allegato, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di
cui al successivo comma 6; oppure, sulla base di quanto indicato nella relazione
tecnica di cui al precedente comma 3, lettera d), tenuto conto anche del
progresso scientifico e tecnologico;
c) degli organi di vigilanza.
5.
L'istanza di modifica di cui al precedente comma 4, lettera a), deve essere
inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 4 del
presente allegato, qualora risultino applicabili, anche agli organi di cui al
comma 1 dello stesso articolo 4.
6. Il titolare del nulla osta deve
preventivamente comunicare ai predetti organi ed agli organi di cui al comma 2
del precedente articolo 4, le variazioni nelle svolgimento dell'attività,
rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai commi 3 e 4
dello stesso articolo 4, che non comportino modifiche nel provvedimento
autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute.
7. Le variazioni
comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla
comunicazione, uno degli organi di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente
allegato, non abbia comunicato al titolare del nulla osta ed agli organi di cui
al comma 1 dello stesso articolo 4, la richiesta di modifica del nulla osta ai
sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo.
8. Gli organi
consultati trasmettono agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
presente allegato, il proprio parere sull'istanza di modifica.
9. A seguito
del ricevimento dei pareri, i predetti organi comunicano all'interessato l'esito
del procedimento e, in caso positivo, provvedono al rilascio dell'autorizzazione
alla modifica.
10. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla
asta deve essere comunicato agli stessi organi, che provvedono alla revoca del
nulla osta, salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 13.
11. Qualora
nel nulla osta sono state inserite specifiche prescrizioni in merito alle
modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta,
il titolare del nulla osta deve inviare agli organi di cui ai commi 1 e 2 del
precedente articolo 4, entro i termini previsti nel nulla osta, un piano delle
operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti
valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità
di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento
della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed alla sistemazione delle
sorgenti di radiazioni impiegate.
12. Gli organi di cui al comma 1 del
precedente articolo 4, provvedono all' autorizzazione delle operazioni di
disattivazione in accordo alle disposizioni di cui al precedente comma 5,
stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni tecniche relative alla fase
di disattivazione e subordinando la revoca a specifico parere sulla conclusione
della disattivazione.
13. Il parere sulla conclusione della disattivazione di
cui al precedente comma 12, che attesta la mancanza di vincoli di natura
radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata e la
corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o
della disattivazione nonché delle sorgenti impiegate, viene rilasciato, su
richiesta del titolare del nulla osta, dal CISAM.
14. La procedura di revoca
del nulla osta di cui ai commi da 11 a 13 del presente articolo, viene avviata
d'ufficio dagli organi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente allegato
nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19 delle
presenti istruzioni tecniche.
Art. 6 - Tabelle
1. Le tabelle di
riferimento richiamate nel presente allegato sono quelle di cui all'allegato IX
del decreto legislativo n. 230 del 1995.
ALLEGATO X -
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLE PRESENTI ISTRUZIONI TECNICHE,
DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'
DI RACCOLTA DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DELLE ESENZIONI DA TALE
AUTORIZZAZIONE.
Art. 1 - Autorizzazione alla attività di raccolta
di rifiuti radioattivi
1. L'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 17 delle presenti istruzioni tecniche, alla attività di
raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di
conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di
procedere allo smaltimento degli stessi, è richiesta quando sono verificate le
condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 1 delle presenti istruzioni
tecniche, con riferimento alla concentrazione di attività nel singolo
contenitore ed all'attività totale raccolta nel corso di un anno solare.
2.
L'attività di raccolta di rifiuti radioattivi di cui a1 precedente comma 1, è
esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 17 delle presenti istruzioni
tecniche, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i rifiuti
radioattivi oggetto dell'attività di raccolta contengano esclusivamente
radionuclidi naturali, presenti nelle materie radioattive naturali provenienti
dalle attività disciplinate ai sensi del Capo IV;
b) i rifiuti radioattivi
oggetto dell'attività di raccolta contengano esclusivamente, anche con valori di
attività e di concentrazione superiori ai valori indicati nell'Allegato VII,
radionuclidi provenienti da sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo
11 delle presenti istruzioni tecniche, per le quali l'esonero dagli obblighi di
autorizzazione relativi alla raccolta dei rifiuti sia stato esplicitamente
stabilito nel conferimento della qualifica.
Art. 2 - Disposizioni
procedurali per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta per
l'autorizzazione all'attività di raccolta di rifiuti radioattivi di cui al comma
1 del precedente articolo 1, sottoscritta dal richiedente, deve essere
inoltrata, agli Stati maggiori di Forza armata o Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici. Copia della
domanda e della documentazione tecnica di cui al successivo comma 3, devono
essere contemporaneamente trasmesse, dal richiedente, al CISAM.
2. Nella
richiesta di cui al precedente comma 1, devono essere indicati, in quanto
applicabili con riferimento agli argomenti indicati, i dati e i seguenti
elementi:
a) generalità e domicilio del Coniando o Ente richiedente;
b)
per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti radioattivi dovrà essere applicato
il «Manuale dei trasporti militari di sostanze e manufatti pericolosi -
ILE-NL-1200-0049-12-00B02»;
c) tali rifiuti dovranno essere conferiti al
deposito temporaneo del CISAM.
3. La richiesta di cui al precedente comma 1,
dovrà essere corredata da idonea documentazione tecnica, firmata per la parte di
propria competenza, dall'esperto qualificato, la quale deve illustrare:
a) la
natura dei rifiuti radioattivi che formeranno oggetto dell'attività di raccolta,
con specificazione:
1) dello stato fisico e della forma chimico fisica di
essi, con riferimento alla natura dell'attività svolta nelle installazioni in
cui tali rifiuti vengono prodotti;
2) della tipologia di essi (sorgenti non
sigillate o sorgenti sigillate);
b) le modalità di confezionamento dei
rifiuti;
c) la classificazione dei rifiuti con riferimento alla specifica
normativa, con indicazione dei dati e degli elementi su cui tale classificazione
è basata;
d) le modalità di trasporto dei rifiuti, con riferimento alle norme
regolamentari sul trasporto di materie radioattive;
e) le eventuali
caratteristiche di pericolosità aggiuntive a quelle di natura radiologica, con
indicazione della pertinente classificazione dei rifiuti ai sensi della
normativa vigente in materia di rifiuti non radioattivi;
f) radionuclidi
presenti e valore stimato della quantità di radioattività (o di massa per le
materie fissili speciali, i minerali, le materie grezze) e della concentrazione
di essi all'atto della raccolta, con riferimento a partite di rifiuti omogenei
per modalità di produzione, per tipologia, per provenienza, per modalità di
deposito o per destinazione;
g) l'ammontare stimato di quantità di
radioattività (o di nassa perle materie fissili speciali, i minerali, le materie
grezze), con riferimento ai diversi radionuclidi e della massa dei rifiuti che
si prevede di raccogliere in un anno solare;
h) dimostrazione della congruità
dei valori di quantità di radioattività (o di massa per le materie fissili
speciali, i minerali, le materie grezze) di cui alle lettere f) e g), e della
quantità di radioattività eventualmente smaltita nell'ambiente con le
disposizioni di cui ai provvedimenti autorizzativi indicati al comma 1 del
presente articolo che risultino applicabili;
i) con riferimento all'attività
di raccolta e di trasporto dei rifiuti:
1) le valutazioni dell'esperto
qualificato di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 40 e dell'articolo 41
delle presenti istruzioni tecniche;
2) l'indicazione della qualificazione
professionale e della classificazione, ai sensi dell'articolo 43 delle presenti
istruzioni tecniche, del personale addetto;
3) la valutazione delle
esposizioni per i lavoratori e per la popolazione in condizioni di normale
attività e di incidente, con individuazione degli eventuali scenari di tipo
incidentale;
4) la descrizione delle operazioni svolte sui rifiuti
radioattivi, con particolare attenzione alla movimentazione di essi;
l)
indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori
pertinenti obblighi di cui all'articolo 30 delle presenti istruzioni tecniche,
con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e
protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la
formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione
professionale dei medesimi.
4. Il CISAM trasmette il proprio parere agli
Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici.
5. A seguito del
ricevimento dei pareri e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo
di svolgimento della pratica, gli Stati maggiori di Forza armata o il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi
logistici, comunicano all'interessato l'esito del procedimento e, in caso
positivo, provvedono al rilascio dell'autorizzazione.
6. Nell'autorizzazione
sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative, se del caso:
a) alle
installazioni di deposito o trattamento ove i rifiuti verranno conferiti o alle
modalità di smalti vento dei rifiuti nell'ambiente;
b) al valore massimo di
dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della
popolazione ad essa interessata;
c) all'obbligo di inoltrare, ogni sette
anni, a decorrere dalla data del rilascio, agli Stati maggiori di Forza armata o
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli ispettorati ovvero i
Comandi logistici, ed al CISAM, una relazione tecnica, sottoscritta, per la
parte di propria competenza, dall'esperto qualificato incaricato della
sorveglianza fisica della protezione, contenente:
1) l'aggiornamento, laddove
necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo;
2) i dati e gli elementi relativi agli aspetti
di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con
particolare riferimento all'esposizione dei laboratori e della popolazione ed
alla immissione di radionuclidi nell'ambiente.
7. L'autorizzazione viene
modificata, in accordo alle disposizioni di cui al presente articolo, su
richiesta agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici, da
parte:
a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni nello
svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento
e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti;
b) del CISAM;
c)
degli organi di vigilanza.
8. L'istanza di modifica di cui al precedente
comma 7, lettera a), che risulti applicabile, deve essere inoltrata, con i dati
e gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, agli Stati maggiori di
Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli
Ispettorati ovvero i Comandi logistici, ed al CISAM.
9. Il titolare del nulla
osta deve preventivamente comunicare agli Stati maggiori di Forza armata o al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i
Comandi logistici, e al CISAM, le variazioni nello svolgimento dell'attività,
rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui al comma 3 del
presente articolo, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo
o nelle prescrizioni in esso contenute.
10. Le variazioni comunicate possono
essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione il CISAM non
abbia comunicato al titolare del nulla osta ed agli Stati maggiori di Forza
armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati
ovvero i Comandi logistici, la richiesta di modifica dell'autorizzazione.
11.
Il CISAM trasmette agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici,
il proprio parere sull'istanza di modifica.
12. A seguito del ricevimento dei
pareri gli Stati Maggiori di Forza Armata o il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi Logistici, comunicano
all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvedono alla
modifica dell'autorizzazione.
13. L'esigenza eventuale di cessazione
dell'attività di raccolta dei rifiuti per cui è stata emessa l'autorizzazione
deve essere comunicata agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, tramite gli Ispettorati ovvero i Comandi logistici,
che provvedono alla revoca dell'autorizzazione, previo parere del CISAM in
merito all'idonea sistemazione provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di
cui alle presenti istruzioni tecniche, dei rifiuti radioattivi che avevano
formato oggetto dell'attività di raccolta.
ALLEGATO XI -
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 3 LETTERA A), DELL'ARTICOLO 42,
COMMA 5, E DELL'ARTICOLO 44, COMMA 7, DELLE MODALITA' DI TENUTA DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA PROTEZIONE DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI E DEL LIBRETTO INDIVIDUALE DI RADIOPROTEZIONE PER I
LAVORATORI ESTERNI.
Art. 1 - Libretto individuale di
radioprotezione e suo rilascio
1. Il libretto individuale di
radioprotezione di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), delle presenti
istruzioni tecniche d istituito conformemente al modello A.
2. Il libretto
individuale di cui al comma 1, è istituito dal datore di lavoro di impresa
esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le
sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto
medesimo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro.
3. La Direzione generale di cui al
comma 2, provvede al rilascio del libretto individuale con l'attribuzione di un
numero progressivo di registrazione e della data.
4. Il lavoratore in
possesso di libretto individuale di radioprotezione, già rilasciato ai sensi del
comma 3, lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio
di un nuovo rapporto di lavoro.
Art. 2 - Modalità di compilazione e di
conservazione del libretto individuale di radioprotezione
1. Il libretto
individuale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi
contrattuali di cui all'articolo 30, comma 1, delle presenti istruzioni tecniche
a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della
prestazione del lavoratore esterno, degli esperti qualificati e del medico
autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.
2. Nel caso in cui non
sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto
qualificato dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente
necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto qualificato del datore di
lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei
dati stessi e procede alla valutazione della dose.
3. Il libretto individuale
d conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni
prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.
4. Nelle
schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo
complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative
al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'articolo 41 delle presenti
istruzioni tecniche.
5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori
dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto
individuale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori.
L'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3, delle presenti istruzioni tecniche, anche mediante
altra documentazione.
6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da
Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono
regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme
dello Stato de li ha rilasciati.
Art. 3 - Sede di conservazione della
documentazione della sorveglianza fisica
1. La documentazione relativa
alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti conservata
e mantenuta disponibile, nel rispetto della vigente normativa concernente il
trattamento dei dati personali, presso la sede del Comando o
dell'Ente.
Art. 4 - Registro di radioprotezione
1. La
documentazione di cui all'articolo 42, comma 1, lettera g) delle presenti
istruzioni tecniche, con esclusione dei documenti di cui al comma 3 del
successive articolo 5, è costituita da un registro con fogli legati e numerati
progressivamente, intestato al responsabile del Comando o dell'Ente esercente le
attività a rischio da radiazioni ionizzanti, e recante l'indicazione della sede
legale e della sede di lavoro.
2. La documentazione di cui all'articolo 29,
comma 2, e dell'articolo 41, comma 1, delle presenti istruzioni tecniche, può
essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate
progressivamente, i cui estremi sono riportati sul registro di protocollo tenuto
a cura del datore di lavoro.
3. Il registro di cui al comma 1 può essere
suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni
facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui
all'articolo 5 del presente allegato. La prima pagina reca le indicazioni
inerenti alle installazioni ed agli argomenti a cui il registro si
riferisce.
Art. 5 - Contenuti del registro di
radioprotezione
1. Il registro di cui al precedente articolo 4 deve
contenere:
a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui
vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con
l'indicazione della classificazione delle zone;
b) l'elencazione, aggiornata
in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in
uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle
caratteristiche fondamentali;
c) l'annotazione, per le sorgenti non
sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella
impiegabile annualmente ai sensi dell'articolo 13 delle presenti istruzioni
tecniche;
d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori
ed individui dei gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di
sorveglianza fisica di cui all'art. 40 delle presenti istruzioni tecniche;
e)
copia delle relazioni di cui agli articoli 29, comma 2, e 41, comma 1, lettere
b), c) e d), delle presenti istruzioni tecniche, qualora l'esperto qualificato
non si avvalga della facoltà di cui a1 comma 2 del precedente articolo 4;
f)
gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all' articolo 40, comma 1,
lettera c), delle presenti istruzioni tecniche;
g) gli esiti delle verifiche
di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), delle presenti
istruzioni tecniche;
h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi
rilasciati ai sensi delle presenti istruzioni tecniche;
i) l'annotazione
dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 40,
comma 1, lettera b), numero 2), delle presenti istruzioni tecniche, con
riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), numero 1),
dello stesso articolo 40.
2. Le informazioni di cui a1 precedente comma 1,
lettere a), b) e c), e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 41, comma
1, lettera d), delle presenti istruzioni tecniche, vanno registrate per ogni
località in relazione all'attività esercitata e alle sorgenti utilizzate, in
caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da:
a)
materie radioattive non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al Capo
III delle presenti istruzioni tecniche;
b) macchine radiogene installate su
mezzi mobili in cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle
schermature solidali ai mezzi stessi è inferiore a 1 µSv/h.
3. Al registro
devono essere allegate le copie delle prescrizioni e delle disposizioni
formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive.
Art.
6 - Attività ed impianti soggetti ad autorizzazione
1. Per le attività e
gli impianti soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto o dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modificazioni, nel registro di cui
all'articolo 4, in alternativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), del precedente articolo 5, può essere fatto riferimento alle notizie
contenute nelle autorizzazioni stesse o nella documentazione
allegata.
Art. 7 - Scheda personale dosimetrica
1. La scheda
personale dosimetrica di cui all'articolo 42, comma 1, lettera d), delle
presenti istruzioni tecniche è compilata in conformità al modello B in
annesso.
2. La scheda di cui al precedente comma 1 è costituita da fogli
legati e numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di schede
dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al precedente comma 1 sempre
che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello
stesso.
4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 42,
comma 3, delle presenti istruzioni tecniche, le relazioni di cui alla lettera e)
del comma 1 dello stesso articolo, sono allegate alla scheda dosimetrica che
deve contenere i necessari riferimenti ad esse.
Art. 8 - Documento
sanitario personale
1. Il documento sanitario personale di cui all'
articolo 51 delle presenti istruzioni tecniche, valido anche per i casi di
esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio,
è compilato in conformità al modello C.
2. Il documento di cui al comma 1 è
costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
3. E' consentita
l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi
siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
4. Il
documento di cui al comma 1 è conservato, nel rispetto della vigente normativa
concernente il trattamento dei dati personali, presso la sede del Comando o
dell'Ente.
Art. 9 - Accertamenti integrativi
1. Gli esiti degli
accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, vistati e
numerati dal medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al
documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 10 -
Comunicazione del giudizio di idoneità
1. Le comunicazioni del medico
addetto alla sorveglianza medica previste dall'articolo 45, comma 5, delle
presenti istruzioni tecniche, costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle
relative visite mediche.
Art. 11 - Modalità di istituzione della
documentazione inerente alla sorveglianza fisica e medica
1. L'esperto
qualificato istituisce:
a) la scheda personale dosimetrica per ogni
lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della
scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B
in annesso;
b) il registro di cui all'articolo 4 del presente allegato,
apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso,
debitamente intestato.
2. Il medico addetto alla sorveglianza medica
istituisce il documento sanitario personale per ogni lavoratore esposto
apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del documento stesso,
debitamente compilato con le informazioni previste nel modello C.
3. Il
responsabile del Comando o dell'Ente appone la data e la propria sottoscrizione
sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,
dichiarando altresì il numero di pagine di cui si compongono i documenti
medesimi.
Art. 12 - Compilazione dei documenti
1. Il libretto
individuale di cui all'articolo 1, i documenti relativi alla sorveglianza fisica
della protezione di cui agli articoli 4 e 7, e il documento sanitario personale
di cui all'articolo 8, del presente allegato, sono compilati con inchiostro o
altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate
dal compilatore, sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile;
gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
2. E' consentito
che le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 siano effettuate, ove sia
possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere
applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati
dall'esperto qualificato o dal medico incaricato della sorveglianza medica in
maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla
quale è applicato.
3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui agli
articoli 54, comma 1, 35 e 45, comma 3, delle presenti istruzioni tecniche, il
datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che è tenuto a fornirle, le
informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro.
4.
L'esperto qualificato ed il medico incaricato della sorveglianza medica
procedono, per le parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al
precedente comma 3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul documento
sanitario personale.
Art. 13 - Sistemi di elaborazione automatica dei
dati
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei
dati per la memorizzazione della scheda personale e del documento sanitario
personale purché siano rispettate le condizioni di cui ai commi seguenti.
2.
Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione delle
dosi devono essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del
sistema sia consentito ai soli soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore
di lavoro;
b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle dosi sia
consentito soltanto all'esperto qualificato;
c) le operazioni di valutazione
delle dosi di ogni lavoratore esposto devono essere univocamente riconducibili
all'esperto qualificato mediante la memorizzazione di codice identificativo,
autogenerato dal medesimo;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi
comprese quelle inerenti alle generalità ed ai dati occupazionali del
lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile
riprodurre su supporti a stampa, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del
presente allegato, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le
informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di
memoria;
g) siano implementati programmi di protezione e di controllo del
sistema da codici virali;
h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema,
una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie
per la gestione del sistema medesimo; nella procedura non devono essere
riportati i codici di accesso.
3. Le modalità di memorizzazione dei documenti
sanitari personali e di accesso al sistema di gestione degli stessi devono
essere tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia
consentito soltanto a1 medico addetto alla sorveglianza medica o a suo
delegato;
b) le operazioni di espressione dei giudizi di idoneità di ogni
lavoratore esposto e delle eventuali limitazioni devono essere univocamente
riconducibili al medico addetto alla sorveglianza medica mediante 1a
memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal medesimo;
c) le
eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità
ed ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già
memorizzate;
d) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, secondo le
modalità di cui all'articolo 8 del presente allegato, le informazioni contenute
nei supporti di memoria;
e) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria;
f) siano implementati programmi di
protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a
cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente
descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo; nella
procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
4. La rispondenza
dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e
3 è dichiarata dal datore di lavoro.
5. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro, i documenti informatizzati, riportati su supporto cartaceo e firmati dai
responsabili dei dati e delle notizie in essi contenuti, sono inviati secondo le
modalità e la destinazione indicate negli articoli 42 e 51 delle presenti
istruzioni tecniche.
Art. 14 - Norme transitorie e finali
1.
All'entrata in vigore delle presenti istruzioni tecniche, i seguenti documenti
conservano la loro validità e possono essere usati fine al loro
esaurimento:
a) i registri di radioprotezione istituiti ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449,
nonché i registri istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 26 maggio 2000,
n. 241;
b) le schede personali dosimetriche e i documenti sanitari personali
di cui agli articoli 7 e 8 del presente allegato istituiti ai sensi del decreto
legislativo n. 241 del 2000.
2. I sistemi di elaborazione automatica dei dati
autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto di cui al comma 1, lettera a),
sono aggiornati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti
istruzioni tecniche al fine di adeguarli alle esigenze dei nuovi modelli
approvati. L'aggiornamento è attestato dal Comando o dall'Ente.
3. I
documenti di cui agli articoli 7 e 8 del presente allegato sono custoditi
secondo le modalità di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 15 - Modelli
1. I citati modelli A e C sono
quelli riportati in allegato XI al decreto legislativo n. 230 del 1995;
2. Il
citato modello B è riportato in annesso al presente allegato.
Modello
B: annesso all'Allegato XI
Modello
in formato pdf da pag. 92 a pag. 95 [(dimensione:
85Kb)]
Riferimenti alle relazioni ex art. 81 comma 1 e D.Lgs.
230/95
NOTE
I valori numerici possono essere espressi, ove occorra,
anche con notazione esponenziale
(1) Indicare il periodo a cui si riferisce
la valutazione.
(2) Indicare il tipo di ritenzione polmonare del radionuclide
(S, M, F) nel caso di introduzione per inalazione.
(3) Indicare il fattore di
transito intestinale nel caso di introduzione per ingestione.
(4) La dose
impegnata va calcolata in un periodo di 50 anni.
(5) Compilare solo in caso
di esposizione totale.
(6) Contrassegnare con A le dosi derivanti da
esposizioni accidentali, con E quelle di emergenza, con V quelle valutate sulla
base della sorveglianza ambientale (allegare i dati utilizzati per la
valutazione), con S quelle derivanti da esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale, con N quelle derivanti da esposizione a sorgenti naturali di
radiazioni.
(7) Ove la contaminazione interna non si sia verificata per
inalazione o per ingestione, indicare la via di introduzione. In caso di
irraggiamento da neutroni indicare l'energia se conosciuta.
(8) Indicare la
data di trasmissione delle dosi al medico incaricato della sorveglianza
medica.
(9) Indicare la dose complessiva derivante dalle esposizione presso
tutti i datori di lavoro.
CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DOSIMETRICA
INDIVIDUALE
Cessazione dell'attività del Comando o dell'Ente / Cessazione
del rapporto di lavoro / scioglimento del Comando o dell'Ente.
La
presente scheda dosimetrica viene consegnata al CISAM, ai sensi dell'art. 42,
commi 2, 3, a 4 per:
[ ] Cessazione definitiva dell'attività del Comando o dell'Ente avvenuta il ................
[ ] Cessazione definitiva del rapporto di lavoro ...........................................
[ ] Scioglimento del Comando e dell'Ente avvenuto il .......................................
Responsabile del CISAM della
Data: ............... L'esperto qualificato conservazione della
documentazione di sorveglianza
fisica
...................... ..............................
Cessazione dell'incarico dell'esperto qualificato
La presente scheda dosimetrica viene consegnata all'esperto qualificato subentrante,
Sig. ....................... per cessazione dell'incarico avvenuto il ..............
L'esperto qualificato uscente L'esperto qualificato subentrante
............................. ..................................
ALLEGATO
XII - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 115, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 230 DEL 1995, DEI LIVELLI DI INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE
RADIOLOGICHE E NUCLEARI.Art. 1 - Definizioni
1. «Dose
evitabile»: dose efficace o dose equivalente che viene evitata ad un individuo
della popolazione in un determinato periodo di tempo per effetto dell'adozione
di uno specifico intervento, relativamente alle vie di esposizione cui va
applicato l'intervento stesso; la dose evitabile è valutata come la differenza
tra il valore della dose prevista senza l'adozione dell'azione protettiva e il
valore della dose prevista se l'intervento viene adottato.
2. «Livello di
intervento»: valore di dose equivalente o di dose efficace evitabile o di
grandezza derivata, in relazione al quale si prende in considerazione l'adozione
di adeguati provvedimenti di intervento.
3. «Dose proiettata»: dose assorbita
ricevuta da un individuo della popolazione su un intervallo di tempo dall'inizio
dell'incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono adottati
interventi.
Art. 2 - Interventi nelle emergenze radiologiche e
nucleari
1. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano alle
esposizioni potenziali suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per
gruppi di riferimento della popolazione interessati dall'emergenza valori di
dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli
individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'articolo 54 delle presenti
istruzioni tecniche.
Art. 3 - Livelli di intervento
1. I
livelli di intervento relativi alle emergenze radiologiche e nucleari sono
definiti, nella programmazione degli interventi stessi, per singolo tipo di
azione protettiva, considerando le vie di esposizione influenzate dall'azione
protettiva stessa, ed ognuno di essi è espresso in termini della. dose evitabile
a seguito dell'adozione dell'intervento specifico. I livelli di intervento si
riferiscono a gruppi di riferimento della popolazione interessati
dall'emergenza.
2. I livelli di intervento sono, in relazione, tra l'altro,
alle caratteristiche specifiche dell'emergenza, del site e del gruppo di
riferimento della popolazione interessato. Ai fini dell'adozione di eventuali
misure protettive, si tiene adeguato conto delle circostanze del caso concreto,
quali il numero e le caratteristiche delle persone interessate e le condizioni
atmosferiche.
3. Ai fini della programmazione, nonché dell'eventuale
attuazione dei piani di cui al Capo VII, ferme restando le disposizioni di cui
ai successivi commi 4 e 5, sono stabiliti, in termini di dose equivalente
evitabile e di dose efficace evitabile, gli intervalli di livelli di intervento
in relazione ai provvedimenti di protezione, specificati nella Tabella A.
4.
Dei due riferimenti di dose indicati in Tabella A per ciascuna azione protettiva
considerata, il valore inferiore rappresenta il livello al di sotto del quale
non si ritiene giustificata l'adozione della contromisura, mentre quello
superiore indica il livello al disopra del quale l'introduzione della
contromisura dovrebbe essere garantita.
5. È da considerare sempre
giustificata l'adozione di provvedimenti di intervento nel caso in cui le dosi
proiettate relative agli individui più esposti della popolazione interessati
dall'emergenza siano suscettibili di produrre seri effetti deterministici in
mancanza di misure protettive.
6. Ai fini della predisposizione e
dell'eventuale adozione dei provvedimenti di intervento di cui al precedente
comma 5, i valori di soglia per la dose proiettata in un intervallo di tempo
minore di due giorni sono riportati nella Tabella B.
Tabella A -
Livelli di intervento di emergenza per l'adozione di misure protettive, espressi
in millisievert
TIPO DI
INTERVENTO |
. |
Riparo al chiuso |
Da alcune unità ad alcune decine
di dose efficace |
Somministrazione di iodio stabile
- tiroide |
Da alcune decine ad alcune
centinaia di dose equivalente |
Evacuazione |
Da alcune decine ad alcune
centinaia di dose efficace |
Tabella B - Valori di soglia di dose proiettata in un intervallo di
tempo inferiore a due giorni, espressi in gray
ORGANO O
TESSUTO |
DOSE PROIETTATA
(Gy) |
Corpo intero (midollo
osseo) |
1 |
Polmoni |
6 |
Pelle |
3 |
Tiroide |
5 |
Cristallino |
2 |
Gonadi |
3 |
Feto |
0,1 |