Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2006, n. 8/2838

Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio regionale;

Richiamata la d.g.r. 20 luglio 2005, n. 327 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;

Dato atto che il citato d.lgs. 152/2006 nel dettare le norme in materia di bonifica dei siti contaminati ha posto in capo alla Regione una serie di procedure operative ed amministrative;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di chiarire nel dettaglio le predette procedure, di approvare le modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 allegate al presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa le modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte Quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
2. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Modalità applicative del Titolo V, parte quarta, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»

1. Comunicazione del responsabile dell’inquinamento
Al verificarsi dell’evento di cui al primo comma dell’art. 242 del d.lgs.152/2006, il responsabile dell’inquinamento trasmette la comunicazione di cui all’art. 304, comma 2 del d.lgs. 152/2006 alla Provincia, al Comune, al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio e al Prefetto, secondo lo schema riportato nell’allegato A1 al presente documento.
In caso di superamento della CSC, accertata dall’indagine preliminare condotta sull’area, il responsabile dell’inquinamento trasmette la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, al Comune, alla Provincia, al dipartimento dell’ARPA regionale competente per territorio.
In tal caso, il responsabile dell’inquinamento trasmette entro 30 giorni al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA regionale, competente per territorio, il piano della caratterizzazione.
Il piano della caratterizzazione viene trasmesso anche all’Unità Organizzativa competente della Regione unitamente alla comunicazione di cui all’allegato A1bis.
La stessa procedura si applica per i siti di ridotte dimensioni, per i quali viene applicata la procedura semplificata.
Nel caso, invece, di non superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), il responsabile dell’inquinamento trasmette al Comune, alla Provincia e al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio, l’autocertificazione, di cui all’allegato A8, relativa al ripristino della zona contaminata, con allegata la relazione tecnica contenente la descrizione delle misure di prevenzione adottate e delle indagini preliminari effettuate, corredata dai relativi referti chimico-analitici.
Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica e di controllo da parte della Provincia e dell’ARPA regionale competente per territorio, le analisi sulle matrici ambientali interessate dall’evento, nell’ambito delle indagini preliminari, possono essere effettuate in contraddittorio con il dipartimento dell’ARPA, anche in accordo con il Comune territorialmente competente.
Ai fini dell’esecuzione delle attività di verifica e di controllo da parte della Provincia e dell’ARPA regionale competente per territorio, il termine di 15 gg. prescritto dalla norma statale può essere sospeso dagli Enti di controllo, qualora gli stessi ravvisino la necessità di disporre di ulteriori riscontri chimico-analitici o per effettuare accertamenti in campo per le predette attività di controllo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle relative leggi regionali di attuazione.

2. Documentazione progettuale
Ai fini del procedimento istruttorio di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/96, la documentazione progettuale deve essere presentata agli Enti interessati, individuati al paragrafo precedente, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico (CD).
I risultati dell’analisi di rischio devono essere corredati anche dai risultati del piano della caratterizzazione e presentati agli Enti interessati.
Ciascun documento progettuale deve essere trasmesso dal responsabile dell’inquinamento corredato dalla relativa scheda anagrafica di cui agli allegati A4 - A5 - A6.
La documentazione progettuale deve essere firmata da professionista abilitato nell’ambito delle proprie competenze professionali.
Qualora a seguito dell’approvazione del piano della caratterizzazione il soggetto responsabile o gli Enti ritengano necessaria la predisposizione di indagini integrative, il relativo documento tecnico è trasmesso dal responsabile dell’inquinamento alla Provincia, all’ARPA e al Comune competente; le integrazioni verranno concordate in sede di sopralluogo sull’area interessata.
Qualora l’approvazione del documento dell’analisi di rischio richieda la presentazione di un programma di monitoraggio, il responsabile dell’inquinamento trasmette il programma di monitoraggio all’Unità Organizzativa competente della Regione per l’approvazione dello stesso, nonché per conoscenza alla Provincia, al Comune interessato e al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio.
Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile trasmette la relazione tecnica, riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto, alla Regione, alla Provincia, al Comune e all’ARPA regionale competente. Il soggetto responsabile trasmette alla competente Unità Organizzativa della Regione la relazione conclusiva del monitoraggio svolto solo nel caso in cui, da tale attività, si rilevi superamento delle CSR. La relazione tecnica è trasmessa unitamente al progetto di bonifica.

3. Messa in sicurezza operativa
A seguito dell’approvazione degli interventi di messa in sicurezza operativa, il Comune interessato provvede ad indicare gli esiti degli interventi provvisori adottati nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e a comunicarli all’Ufficio tecnico erariale competente.
Nel caso gli interventi di cui al comma 10 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, siano realizzati durante l’attività produttiva, i relativi documenti progettuali, oltre che a relazionare in merito all’adeguata garanzia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, devono evidenziare la compatibilità con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

4. Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza
Il responsabile dell’inquinamento, i soggetti interessati e gli Enti pubblici interessati trasmettono all’Unità Organizzativa competente della Regione unicamente la documentazione espressamente richiesta dal presente documento, secondo le modalità in essa descritte, fatta salva la trasmissione della certificazione di avvenuta bonifica e della garanzia finanziaria.
La documentazione tecnico-amministrativa deve essere trasmessa all’Unità Organizzativa competente della Regione tramite fax, o in alternativa tramite posta.
Le schede di cui agli allegati:
• A1 - comunicazione del responsabile dell’inquinamento;
• A1bis - comunicazione del responsabile dell’inquinamento alla Regione;
• A2 - comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
• A3 - comunicazione del soggetto interessato;
• A4 - anagrafica del piano della caratterizzazione;
• A5 - anagrafica del documento di analisi di rischio;
• A6 - anagrafica del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;
• A7 - descrizione del sito;
• A8 - autocertificazione comma 2 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006,
sono disponibili sul sito internet della Regione Lombardia, all’indirizzo www.ambiente.regione.lombardia.it.
Le schede di cui agli allegati A4, A5 e A6 devono essere trasmesse, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico.
La scheda A7 è redatta dal Comune interessato e consegnata dallo stesso alla competente Unità Organizzativa regionale durante la conferenza di servizi convocata per l’approvazione del documento dell’analisi di rischio. Nel caso l’area interessi il territorio compreso di più Comuni, la scheda è redatta e consegnata dalla Provincia alla predetta Unità Organizzativa regionale.

5. Conferenza di Servizi
La Regione acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati dell’analisi di rischio, comprensivi dei risultati della caratterizzazione effettuata, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazioni di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004» e s.m.i.
La Provincia e il dipartimento regionale dell’ARPA competente, a seguito dell’istruttoria condotta, riportano in sede di conferenza di Servizi gli esiti dell’istruttoria.
L’approvazione e l’autorizzazione dei documenti progettuali di cui al punto 1 e del piano di monitoraggio sono disposti dall’Unità Organizzativa competente della Regione attraverso decreto dirigenziale.

6. Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni trasmettono la comunicazione dei siti nei quali è stato accertato il superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) all’Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune e al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio, secondo lo schema riportato nell’allegato A2 al presente documento.

7. Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
Ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione trasmette la comunicazione circa il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della CSC alla Provincia, al Comune e al dipartimento regionale dell’ARPA competente per territorio, secondo lo schema riportato nell’allegato A3 al presente documento. La citata comunicazione è trasmessa all’Unità Organizzativa competente della Regione solo nel caso in cui, il soggetto interessato abbia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
La stessa procedura si applica nei siti di ridotte dimensioni per i quali viene applicata la procedura semplificata.
Ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, da parte del soggetto interessato, si applicano le stesse disposizioni impartite agli ai § 1 e 2 del presente documento per la realizzazione degli interventi da parte del responsabile dell’inquinamento.
La Provincia provvede a trasmettere all’Unità Organizzativa competente della Regione gli esiti delle indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ai fini della definizione da parte della Regione dell’obbligo di bonifica in seno al piano regionale delle bonifiche o ai suoi eventuali stralci.
Nei casi di cui al comma 3 dell’art. 245 del d.lgs. 152/2006, il Comune trasmette all’Unità Organizzativa competente della Regione la scheda di cui all’allegato A7 al presente documento, redatta, sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuata dai soggetti interessati non responsabili.

8. Accordi di programma
La Regione Lombardia definisce accordi di programma ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite dalle norme regionali in materia di programmazione negoziata.

9. Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare
Ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe dei siti da bonificare la Provincia trasmette annualmente all’Unità Organizzativa competente della Regione e all’ARPA Lombardia, l’elenco dei siti bonificati per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica. La trasmissione dell’elenco dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente ai siti certificati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe dei siti da bonificare l’ARPA Lombardia trasmette annualmente all’Unità Organizzativa competente della Regione e alla Provincia, l’elenco dei siti interessati dagli interventi realizzati con le procedure semplificate e delle attività di monitoraggio concluse. La trasmissione dell’elenco dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno relativamente alla situazione riscontrata al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le schede di cui agli allegati A4 anagrafica del piano della caratterizzazione, A5 anagrafica del documento di analisi di rischio e A6 anagrafica del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente fino alla data in cui saranno rese disponibili su supporto informatico per la loro trasmissione, dovranno essere inviate oltre che su supporto cartaceo anche su supporto informatico CD unitamente a quanto previsto al punto 1 del § 2 del presente documento.

10. Fase di prima applicazione
Ai fini della revisione dell’anagrafe dei siti contaminati per l’aggiornamento alla nuova normativa statale, e del piano stralcio di bonifica delle aree contaminate, le province trasmettono all’Unità Organizzativa competente della Regione, entro il 30 novembre p.v.:
a. l’elenco dei siti per i quali i soggetti interessati abbiano trasmesso la comunicazione di cui all’art. 9 dell’ex d.m. 471/1999 evidenziando lo stato procedurale dell’iter tecnico-amministrativo con riferimento alla precedente normativa di riferimento, nonché l’eventuale passaggio al regime normativo del d.lgs. 152/2006;
b. le schede descrittive dei siti per i quali i soggetti interessati abbiano trasmesso la comunicazione di cui all’art. 9 dell’ex d.m. 471/1999, come da allegato A7 al presente documento, redatte dai Comuni.
Il Piano della caratterizzazione di cui all’ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e non ancora eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA competente, un nuovo protocollo di analisi e campionamento secondo i disposti di cui all’allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La Provincia ed il dipartimento regionale dell’ARPA competente, esaminata la documentazione, rilasciano congiuntamente il proprio parere che abilita il soggetto obbligato/interessato ad eseguire gli interventi.
Il Piano della caratterizzazione di cui all’ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e già eseguito, resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, all’Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA competente l’integrazione al Piano di caratterizzazione, al fine di uniformare i contenuti del piano ai nuovi disposti di cui all’allegato 2 al d.lgs. 152/2006. La Regione ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall’art. 242 della norma statale.
Il Piano della caratterizzazione di cui all’ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del d.lgs. 152/2006.
Il Progetto preliminare di cui all’ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto, all’Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA competente il documento dell’analisi di rischio comprensivo dei risultati della caratterizzazione uniformati ai nuovi disposti di cui all’allegato 1 al d.lgs. 152/2006. La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall’art. 242 della norma statale.
Il Progetto preliminare di cui all’ex decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, trasmesso alle autorità competenti, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, non dà atto al proseguimento o all’inizio dell’iter istruttorio, ovvero all’emanazione del provvedimento finale. In mancanza di una richiesta del soggetto interessato per la restituzione dell’elaborato, l’Unità Organizzativa competente della Regione procederà all’archiviazione del documento progettuale.
Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all’ex d.m. 471/1999, qualora approvato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 resta valido, fatta salva la facoltà del soggetto obbligato/interessato, di presentare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto all’Unità Organizzativa competente della Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA competente, quanto disposto al comma 4 dell’art. 265.
La Regione, ricevuta la documentazione, procede secondo quanto disposto dall’art. 242 della norma statale.
Il Progetto definitivo di bonifica, redatto anche per fasi, di cui all’ex d.m. 471/1999, trasmesso alle autorità competenti, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, ma non approvato entro tale data, deve essere ripresentato secondo i disposti del predetto decreto, fatta salva la facoltà da parte del soggetto obbligato/interessato di mantenere obiettivi di bonifica più restrittivi degli obiettivi imposti dal d.lgs. 152/2006. In tal caso il soggetto obbligato/interessato, comunica agli Enti interessati la propria volontà a dar corso agli interventi e al perseguimento degli obiettivi di bonifica così come previsto nel progetto trasmesso; l’Unità Organizzativa competente della Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi e quindi all’approvazione del documento presentato.

Allegati A1, A1bis, A2, A3, A4, A5, A6 in formato pdf da pag. 5 a pag. 19        [(dimensione: 211Kb)]

Allegato A7

Modello della scheda descrittiva del sito da trasmettere ai fini della definizione da parte della Regione dell’obbligo di bonifica in base alla pericolosità del sito determinata dal Piano regionale di bonifica o suoi stralci.

Art. 245, comma 3 - Art. 250, comma 1 - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Da trasmettere da parte del COMUNE alla Regione (o dalla Provincia nel caso previsto all’art. 11 del presente documento)

Regione Lombardia
Direzione Generale - Qualità dell’Ambiente
Unità Organizzativa - Attività Estrattive e di Bonifica
Via Taramelli, 12
20124 MILANO
fax n. 02.67657013

SCHEDA DESCRITTIVA DEL SITO

COMUNE DI .................................... PROV .........................
DENOMINAZIONE DELL'AREA .........................................

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL SITO In questa sezione va descritta:
la tipologia del sito (area industriale dismessa, discarica, ecc.)
l'ubicazione del sito (descrizione toponomastica, località, confini,
mappali, coordinate Gauss-Boaga X - Y);
la destinazione urbanistica (l'uso attuale dell'area e l'eventuale modifica
d'uso futura);
l'estensione dell'area (superficie dell'area di proprietà e superficie
dell'area oggetto di indagine o di bonifica);
le attività condotte sul sito (sia le attività pregresse che le attuali - la
presenza, qualora nota, di rifiuti o sostanze potenzialmente dannose);
le attività di indagine e livelli di progettazione dell'intervento di
bonifica (indicare su quali matrici ambientali e il periodo in cui sono state
effettuate le indagini, anche eventualmente quelle pregresse;
PRESENZA ANTROPICA In questa sezione va descritta:
la condizione dell'area (indicare lo stato in cui si trova l'area oggetto di
indagine o di bonifica e l'accessibilità alla stessa);
la presenza di strutture destinate alla fruizione da parte di categorie
particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati);
la popolazione residente (1) (indicare la presenza sull'area oggetto di
indagine o di bonifica di popolazione residente ed eventuali strutture ad
uso abitativo);
la popolazione circostante (indicare la presenza di persone nella zona
circostante l'area oggetto di indagine o di bonifica - eventuali strutture ad
uso abitativo - presenza di viabilità di grande scorrimento, sia stradale che
ferroviaria)
ACQUE SUPERFICIALI In questa sezione va descritta:
la presenza di corsi d'acqua (indicare le acque che lambiscono,
attraversano, entrano in contatto con la zona oggetto di indagine o di
bonifica - eventuali alterazioni organolettiche - indicare l'eventuale
presenza di sedimenti contaminati, qualora noti);
la presenza storica di eventuali esondazioni (che abbiano portato o che
portino a contatto le acque superficiali con la zona oggetto di indagine o di
bonifica favorendo il dilavamento e quindi la diffusione degli inquinanti nel
corso d'acqua superficiale);
ACQUE SOTTERRANEE In questa sezione va descritta:
la presenza della falda superficiale (indicare le caratteristiche
idrogeologiche (note) dei terreni interposti fra la base di appoggio dell'area
inquinata e la superficie della falda, nonché la natura e le caratteristiche
dell'acquifero che contiene la falda stessa, che possono favorire la
percolazione o la diffusione lungo direttrici specifiche - indicare, ove
possibile, l'individuazione della direzione del flusso della falda e le
caratteristiche litologiche del sito);
la presenza della falda profonda (indicare le caratteristiche
idrogeologiche e le caratteristiche di separazione o meno della falda
profonda rispetto a quella superficiale - indicare la presenza di punti di
prelievo ad uso idropotabile della falda)
il livello di inquinamento (indicare i parametri delle analisi effettuate e i
valori massimi di concentrazione rilevata)
TERRENI In questa sezione va descritta:
la caratteristica geomorfologica (dell'area oggetto di indagine o di
bonifica)
Il livello di inquinamento (indicare i parametri delle analisi effettuate e i
valori massimi di concentrazione rilevata)
ARIA In questa sezione va descritta:
la presenza di odori o esalazioni (indicare la presenza di odori molesti o
esalazioni che si possono riscontrare sull'area oggetto di indagine o di
bonifica, o avvicinandosi alla stessa - indicare, qualora note, le sostanze
presenti nella zona oggetto di indagine o di bonifica, ovvero il grado di
volatilità e di persistenza aerodispersa)
CONDIZIONI STRUTTURALI
E/O DI CONTENIMENTO
In questa sezione va descritta:
la presenza di strutture fisse o mobili, interrate o superficiali (indicare
lo stato di conservazione, il contatto diretto - es. cisterne, vasche, ecc. - o
indiretto - es. capannoni, tettoie, ecc. - delle sostanze potenzialmente
dannose)


___

(1) Per popolazione residente si intende anche persone che lavorano stabilmente in edifici che siano costruiti sulla zona oggetto di indagine o di bonifica, oltre a persone che si trovano per un periodo prolungato a fruirne (es. area a parco o destinata al tempo libero);
___

Data .....................

Nome, Cognome e Firma del responsabile del procedimento ....................
n. telefono e fax .........................................

Si richiama di seguito quanto previsto dalla normativa:

comma 3, art. 245, d.lgs. 152/2006:
Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prime del suddetto termine.

comma 1, art. 250, d.lgs. 152/2006:
Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Allegato A8

Requisiti minimi dell’autocertificazione prevista al comma 2 dell’art. 242 del d.lgs. 152/06

L’autocertificazione deve essere presentata dal soggetto responsabile dell’evento e/o dal rappresentante legale della società e deve essere accompagnata da una relazione tecnica sottoscritta da un professionista competente per legge.
L’autocertificazione congiuntamente con la relazione tecnica, dovrà contenere almeno le seguenti dichiarazioni:
1. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell’art. 242, si sono realizzate tutte le indagini atte a dimostrare che l’evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC.
2. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell’art. 242, si sono potute realizzare tutte le misure di prevenzione necessarie di cui all’art. 240 lettera “i”.
3. Dichiarazione che non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario eseguire misure di riparazione o interventi di emergenza (art. 240 lettere “l” e “m”) quali ad esempio quelli previsti all’art. 240 lettera “t”)
4. Dichiarazione che l’indagine preliminare effettuata risulta rappresentativa dell’evento di potenziale o reale contaminazione rispetto a:
• matrici ambientali potenzialmente a rischio (suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee);
• ubicazione dei punti di indagine;
• ubicazione dei punti di prelievo dei campioni (profondità);
• metodologia di indagine e di campionamento adottate;
• parametri chimici ricercati;
• metodiche analitiche applicate.
5. Dichiarazione che l’evento di potenziale o reale contaminazione in esame non comporta la presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento.
6. Dichiarazione di non superamento delle CSC per le matrici ambientali terreno e acque sotterranee relative ai potenziali e reali contaminati sul sito, in corrispondenza della zona direttamente interessata dall’evento potenzialmente in grado di contaminare, nonché in corrispondenza delle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
L’autocertificazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
A. Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell’ambiente
B. Elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo di inquinamento.
C. Descrizione delle misure di prevenzione adottate
D. Descrizione delle modalità di ripristino della zona contaminata
E. Cartografia ubicazione indagini, profondità di campionamento, stratigrafie dei sondaggi, descrizione litologia rinvenuta e descrizione evidenze organolettiche di campo, sostanze chimiche ricercate in tutte le matrici ambientali, bollettini analitici (sottoscritti dal professionista) del laboratorio certificato SINAL.
F. Report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all’evento, durante le misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione.
G. Relazione sui quantitativi dei rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, identificazione del destino (poli smaltimento/trattamento), trasportatori, e tutte le relative autorizzazioni.
L’esecuzione delle indagini a supporto della verifica del non superamento delle CSC deve prevedere obbligatoriamente l’esecuzione e la conservazione di seconde aliquote dei campioni effettuati, in corrispondenza di ogni punto campionato e per ogni matrice indagata. Le seconde aliquote di campioni dovranno essere conservate a cura del soggetto dichiarante (secondo i requisiti nell’allegato 2 - parte quarta del d.lgs. 152/06) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto al punto 8 del § 1 del presente documento, al fine di rendere possibile la presa d’atto delle indagini condotte, fermo restando la possibilità da parte del soggetto dichiarante di avvalersi, concordandone la presenza, del supporto operativo degli Enti di controllo durante le operazioni di prevenzione e di indagine medesime.