Suppl.G.U. n. 266 del 15-11-2003
Legge 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLIOBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Art. 2. - Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda
per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non
superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano
a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle
che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia'
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune
forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
Art. 3. - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati
ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
Art. 4. - Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei
soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del
servizio.
Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Art. 5. - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative
vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei
testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica
quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene
del lavoro.
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICIDI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6. - Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in
materia di accesso alla professione notarile.
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione
europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno"
sono sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.
148".
Art. 7. - Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in
materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformita'
alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita dalla
seguente: "provvedimento".
Art. 8. - Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve
essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita' sociale attesa.
Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio
associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".
Art. 9. - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente
percepite ai sensi del presente decreto, nonche' ai costi del servizio
prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi
al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse
all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute
effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il
30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati
fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale
regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone
comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia
e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge
permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti
gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le
eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate
tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da
recepire con disposizioni regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica
di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi
dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata,
ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla
copertura del costo effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 e 2".
Art. 10. - Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e
vendita di prodotti fitosanitari.
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanita' veterinaria e degli
alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del
Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto
convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si
tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti
della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino
all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreche'
non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a
base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in
base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione
di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando
esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline
attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro
della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive,
sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e consultive
derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla
lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla
Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 194 del 1995.
Art. 11. - Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002, nella
causa C-224/00.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo
le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
Art. 12. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE
in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalita'
della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta
nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e
6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come
misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla
prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non
autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi
da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo
di tempo limitato, per le finalita' di cui alla lettera b) del presente
comma.
Art. 13. - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita.
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita', dopo la parola
"imballaggio" la congiunzione "o" e' sostituita dalla
seguente: "e".
Art. 14. - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento
acustico.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in
materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e
delle disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine
di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;
c) salvaguardare le azioni gia' poste in essere dalle autorita' locali e
dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al
rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire
procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla
predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i
problemi dell'inquinamento acustico.
Art. 15. - Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia
particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della
normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in
sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non
altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano
mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a
tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione,
dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le
informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le
attivita' culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione
rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la
deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili
impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con
annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3
novembre 1994, n. 640.
Art. 16. - Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
Art. 17. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che
modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi al fine di
dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva
76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni
vigenti in materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni
vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di
genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica
che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di
famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione
e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e
le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di
lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le
condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di
perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini;
attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di
lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una
disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o
possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un
determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso
di attivita' di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano
requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di
"molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al
sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una persona o di creare un clima
intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche
ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il
suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale;
considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parita' di trattamento senza
distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa
di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una
tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o
di un equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come
modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale
vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla
disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali
al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento anche
attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di
comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonche' il monitoraggio della
prassi sui luoghi di lavoro.
Art. 18. - Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante
attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite
obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come
definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del
1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano
viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi
internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
28, e' sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei
verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati
del numero di identificazione IMO dell'unita'".
Art. 19. - Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo.
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera
a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno
Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo;".
Art. 20. - Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati.
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata
altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e
degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle
Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le
armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da
quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al
medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n.
388".
Art. 21. - Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2002, n. 172.
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole:
"anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia di appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e' abrogato.
Art. 22. - (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale
attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi
impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata
ambientale.
Art. 23. - Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono
aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti:
"siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato
dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle
seguenti: "puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti:
"purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali,
intendendosi per tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i materiali
di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni
di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di
controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei
materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione".
Art. 24. - Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in
materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono
inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di
sette anni".
Art. 25. - Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facolta' prevista dall'articolo
1, comma 4, uno o piu' decreti legislativi per l'esercizio delle facolta'
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei
principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi
appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio delle societa' quotate, salvo quanto previsto alla
lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio e consolidato delle societa' aventi strumenti
finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla
lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari
finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio consolidato delle societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facolta' di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che non ne hanno
l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano
le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in
forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa
al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei
principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento
delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti
dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori
entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e
finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili
internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
ALLEGATO A - (Articolo 1, commi 1 e 3)
- 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
- 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,
sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da
porti degli Stati membri della Comunita'.
- 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che
modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.
- 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002,
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
- 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,
relativa all'assicurazione sulla vita.
- 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della
direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono
vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
sul rendimento energetico nell'edilizia.
- 2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati
membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
- 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che
stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001.
- 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di
polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso
alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione
di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
- 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
- 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
- 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003,
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai prodotti cosmetici.
- 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003,
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
nei trasporti.
- 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita'
specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con
tessuti di origine animale.
- 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale
comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa'
consociate di Stati membri diversi.
- 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle
direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di
patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di
piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.
ALLEGATO B - (Articolo 1, commi 1 e 3)
- 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
- 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici.
- 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
- 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti.
- 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale
di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines
(AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
- 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
- 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della
Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
- 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che
istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
- 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
- 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
- 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
- 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione
del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro.
- 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002,
che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
- 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che
modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
- 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di
assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunita'.
- 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
- 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002,
sulla intermediazione assicurativa.
- 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
- 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del
mercato (abusi di mercato).
- 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel.
- 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che
modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa
alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
- 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da
passeggeri.
- 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore
dei prodotti del tabacco.
- 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di
animali della specie bovina.
- 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che
modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto.
- 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva
91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di
ovini e caprini.
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