G.U. n. 251 del 28-10-2003
Deliberazione 15 ottobre 2003
Applicazione dell'art. 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Deliberazione n.
269).
Riferimento normativo: art. 108, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (AG 75/03).
IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto:
Il Ministero delle attivita' produttive, alla cui vigilanza e' sottoposto il
registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, conseguentemente, le
attivita' per le quali l'iscrizione al predetto registro assume valenza
abilitante, come quelle disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
recepita dal testo unico in materia di edilizia, ha ritenuto opportuno
richiamare l'attenzione di questa Autorita' sulle problematiche
interpretative ed applicative concernenti l'art. 108, comma 3, del suddetto
testo unico.
In particolare si evidenzia la difficolta' di coordinare con le altre norme
disciplinanti la materia la disposizione contenuta nel citato articolo,
secondo cui sono in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui
al comma 1 (individuate prima dalla legge n. 46/1990 ora dall'art. 107 del
testo unico dell'edilizia) le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una SOA debitamente autorizzata, e si pone
il problema di individuare le «corrispondenze» tra le categorie (di opere
generali e specializzate) previste nell'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 e le tipologie di impianti previste dall'art. 107
del testo unico dell'edilizia. Entrambe le questioni sono poste con specifico
riguardo alle imprese iscritte prima dell'entrata in vigore del citato testo
unico presso la camera di commercio, per attivita' impiantistiche sottratte alla
disciplina della legge n. 46/1990 e che, entro la predetta data, abbiano
richiesto, con riferimento a dette attivita', l'attestazione di
qualificazione. Si evidenzia, infatti, che tali imprese avrebbero ottenuto
l'attestazione di qualificazione senza il preventivo accertamento del posseso
del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 109, comma 1, di detto
testo unico e, conseguentemente, senza aver dovuto individuare il
responsabile tecnico.
Ritenuto in diritto:
Occorre in primo luogo ricostruire l'evoluzione subita dal quadro normativo
di riferimento.
Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.
46/1990: «Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di uso, di accumulo
e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido
o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
«Regolamento di attuazione della legge n. 46/1990 in materia di sicurezza
degli impianti» ha chiarito, all'art. 1, cosa debba intendersi per edifici
adibiti ad uso civile e agli articoli 2 e 3 ha fornito ulteriori precisazioni
quanto ai requisiti tecnico-professionali da possedersi dall'imprenditore o
dal suo responsabile tecnico, nonche' precisato che il certificato di
riconoscimento dei medesimi requisiti e' rilasciato alle imprese singole o
associate dalla camera di commercio.
Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia», la cui entrata in vigore e' stata
differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:
- con l'art. 107 ha ampliato l'ambito, di applicazione della sopra riportata
legge n. 46/1990 agli «impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso»;
- con l'art. 108, commi 1 e 2, ha riconfermato quanto disposto dall'art. 2
della legge n. 46/1990, e cioe' che la relativa abilitazione e' attestata
dall'iscrizione al registro ditte di cui al regio decreto n. 2011/1934 o
nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che
l'esercizio dell'attivita' in questione e' subordinato al possesso dei
requisiti tecnico professionali di cui al successivo art. 109 da parte
dell'imprenditore, il quale, ove non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attivita' un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti;
- con il comma 3 dello stesso art. 108 ha introdotto una novita' rispetto al
dettato di cui alla legge n. 46/1990 ponendo una corrispondenza con il regime
di qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l'esercizio delle
attivita' impiantistiche de qua alle imprese «in possesso di attestazione per
le relative categorie rilasciata da una societa' organismo di attestazione
(SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000».
In tale ambito normativo si inseriscono le disposizioni dettate da questa
Autorita' relativamente alla disciplina precedente l'entrata in vigore del
testo unico dell'edilizia. Al riguardo l'Autorita':
- con determinazione n. 56/2000 ha chiarito che «l'attribuzione della
qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14,
OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione
di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, e' condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione
prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il
certificato di iscrizione alla CCIAA»;
- con determinazione n. 6/2001 ha precisato che «ai fini della qualificazione
nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19,
OS22, OS27, OS28 e OS30, la presena nella direzione tecnica dell'impresa di
soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3
della legge n. 46/1990 e' equivalente alla dimostrazione, tramite certificato
della CCIAA, del possesso della abilitazione prevista dalla suddetta legge n.
46/1990».
A seguito dell'introduzione del richiamato art. 108, comma 3, del testo unico
dell'edilizia e alla luce della sopra individuata corrispondenza tra
categorie di opere generali e specializzate, previste nell'allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e lavorazioni ricomprese
nell'elenco di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, ora art. 107 del citato
testo unico, si puo' rilevare che:
- la corrispondenza con il regime di qualificazione SOA introdotta dall'art.
108, comma 3, del testo unico dell'edilizia comporta che l'attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 ha di per se
stessa valenza abilitativa per l'esercizio delle attivita' impiantistiche di
cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, oggi art. 107 del testo
unico dell'edilizia.
In base a quanto sopra considerato;
Il consiglio:
Accerta che l'attestazione di qualficazione rilasciata da una SOA per le
categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22,
OS27, OS28 e OS30 ha di per se stessa valenza abilitativa all'esercizio delle
attivita' disciplinate all'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art.
107 del testo unico dell'edilizia.
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