GU n. 232 del 6-10-2003
Decreto 7 maggio 2003
Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.
Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n.
63 del 2 agosto 2002.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo sostenibile
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze
attribuite al Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori
della tutela ambientale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, che
istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, cosi' come integrato e
modificato dall'art. 62 della legge 20 dicembre 2001, n. 488;
Visto il Trattato della Comunita' europea, in particolare gli articoli 87 e
88;
Visto il Regolamento 69/2001/CE del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis);
Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;
Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale stipulato tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria in data
8 maggio 2002;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000, art. 109,
modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione
dello sviluppo sostenibile: programma di attivita' per gli anni finanziari
2001 e 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 279 del 28 novembre 2002, e in particolare il punto 3;
Decreta:
Art. 1. - Oggetto e finalita'
Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre 2000
(legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalita' ed i termini per
l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attivita' di seguito
indicate.
Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento
69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di importanza minore (de minimis), della Commissione UE (GUCE L 10
del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare
Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del
Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO
14001/96.
Art. 2. - Soggetti destinatari
Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese - di
seguito denominate PMI - produttrici di beni e/o servizi, cosi' come definite
dalla vigente normativa - decreto ministeriale Industria 18 settembre 1997
(G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) - ed attive sull'intero territorio
nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla
relativa camera di commercio, industria e artigianato alla data di
pubblicazione del presente bando e che svolgano la loro attivita' nei settori
di cui alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione
delle attivita' economiche ISTAT '91 (riferimento codici ATECO 91):
C - Estrazione di minerali;
D - Attivita' manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
H 55.1 - Alberghi;
O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque escluse le
imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla
produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui
all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi all'esportazione. Sono
altresi' esclusi gli aiuti che favoriscano la produzione interna rispetto ai
prodotti d'importazione.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono
beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo di
100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono presentare
richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data di
concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri
aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro.
Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto e'
destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3 della
delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n.
388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo
per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attivita' per gli
anni finanziari 2001 e 2002».
Art. 3. - Tipologie di intervento
I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire
l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del
Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);
2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma
internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni gia' certificate ai
sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
Il contributo verra' concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai
sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma
internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto,
fara' fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.
Art. 4. - Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati.
Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici
contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di erogazione sono coerenti con
quanto disposto dal Regolamento 1685/2000/CE:
a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del
Sistema di gestione ambientale;
b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale
iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli
scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse:
le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti
correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi
di legge;
Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI gia' certificate ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella fattispecie III.
le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il
monitoraggio ambientale;
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il
responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione
ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, la comunita'
locale e le realta' produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento
ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire
dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si fara' riferimento ai documenti
contabili presentati.
Art. 5. - Spese non ammissibili
Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attivita' indicate
nell'art. 4. Sono altresi' escluse:
a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione
dell'impresa;
b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa
richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano
cariche sociali nell'impresa stessa;
c) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione
ambientale normato, gia' finanziate o in corso di finanziamento da altre
amministrazioni o enti;
d) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione
ambientale normato qualora tali attivita' abbiano permesso di ottenere
priorita' di accesso a finanziamenti pubblici in virtu' dell'impegno di
aderire a un Sistema di gestione ambientale normato entro la fine dell'investimento.
Art. 6. - Contributi
Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni concedibili,
corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in
funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento:
Per le piccole imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 15.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 7.500 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa
ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. Il
contributo non potra', in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.
Per le medie imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 30.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 16.000 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa
ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la
soglia di 7.500 euro.
Art. 7. - Presentazione delle domande e rendicontazione
La domanda e l'allegato, nonche' tutta la relativa documentazione, vanno
presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del decreto, nonche' i
modelli di domanda e di allegato tecnico, saranno reperibili sul sito del
Ministero www.minambiente.it La domanda e l'allegato, nonche' tutta la
relativa documentazione, vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su
supporto informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.
Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno del
Ministero. La domanda dovra' pervenire in busta chiusa recante l'indicazione
Decreto per la promozione dei sistemi di gestione ambientale», al seguente
indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale
per lo sviluppo sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono essere
autocertificate con la modalita' e per gli effetti dell'art. 3 della legge n.
127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
E' richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dall'intervento:
la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione economica
dell'attivita' esercitata ISTAT '91;
la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda, non
sia soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta
amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;
la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato
annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti in data 18
settembre 1997 dal Ministero dell'industria per essere classificata piccola o
media impresa;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti de
minimis per un importo complessivo eccedente 100.00 euro nei tre anni
precedenti;
la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda e'
adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale;
la dichiarazione che in virtu' dell'attivazione del Sistema di gestione
ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo,
l'azienda non ha ottenuto priorita' di accesso a finanziamenti pubblici;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre
amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di gestione ambientale
normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo.
Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese dovranno
inviare i seguenti documenti:
a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo
accreditato;
b) copia della politica ambientale dell'impresa;
c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo
dei costi, con il dettaglio degli stessi;
d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
f) coordinate bancarie.
A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui in
premessa, l'impresa dovra' indicare l'appartenenza alla Confederazione
generale dell'industria italiana - Confindustria e sue associazioni federate
o ad altra associazione di imprese.
Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di ammissione
al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione del relativi
decreti di liquidazione.
L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione entro sessanta
giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al contributo e
tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale
dello Stato.
Art. 8. - Procedura per l'ammissione al contributo
Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione che
ne stabilisce l'ordine d'arrivo.
Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica, insediata
presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della Confindustria ai
sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale di cui alle
premesse, esamina la domanda e la relativa documentazione e, sulla base
dell'esistenza delle condizioni richieste, ne determina l'ammissibilita'.
Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno; eventuali
integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite entro
sette giorni naturali consecutivi dalla data del telegramma con cui viene
avanzata la richiesta da questa amministrazione, pena lo scivolamento
nell'ordine cronologico nella posizione risultante dalla data di
presentazione degli elementi integrativi. La mancata presentazione degli
elementi richiesti comporta l'esclusione dal contributo.
Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica ai
soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.
L'esaurimento delle risorse disponibili sara' tempestivamente comunicato
tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del
Ministero; il Ministero provvedera' a restituire la documentazione alle
imprese le cui richieste non siano state soddisfatte, ai sensi dell'art. 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 9. - Controlli e sanzioni
Il contributo e' revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di
dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di revoca
si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 123/1998, art. 9.
Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a
verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente
comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione
dello stesso.
Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza
del Foro di Roma.
Art. 10. - Norme di salvaguardia
Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata
presentazione entro i termini fissati delle documentazioni
amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto
nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento
delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il finanziamento del
decreto successivo relativo all'annualita' 2003.
Art. 11. - Informazioni
Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica dal
sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per lo
sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al seguente indirizzo di posta elettronica:
accordi.volontari@svs.minambiente.it
Art. 12. - Pubblicita'
Il Ministero puo' dare pubblicita' all'attivita' finanziata con il presente
decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la
denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo
totale, il contributo finanziario concesso.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo e
verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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