GU n. 235 del 9-10-2003
Decreto 19 settembre 2003
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di
variazione e di cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
concernente «Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione
amministrativa»;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 376 del
27 giugno 2002, concernente la modifica dei termini per la presentazione
delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita', di
cui all'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto l'art. 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
Ritenuto che le modifiche proposte rispondono all'esigenza di semplificazione
della procedura amministrativa attraverso la razionalizzazione dei termini
delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attivita'
senza incidere su diritti soggettivi;
Decreta:
E' approvata la deliberazione n. 376 del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, adottata in data 27 giugno 2002, concernente «Modifica dei
termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di
cessazione dell'attivita' di cui all'art. 12 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1» nel testo annesso al
presente decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato.
Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di
variazione e di cessazione dell'attivita', di cui all'art. 12 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 14, comma 1.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAIL nella seduta del 27 giugno 2002.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modifiche ed integrazioni;
Rilevato che gli organi dell'Istituto hanno piu' volte ribadito la
centralita' della «Semplificazione», nella piu' ampia accezione del termine e
la necessita' di orientare l'azione e la cultura operativa dell'Istituto per
realizzarla con la necessaria dinamicita';
Vista, in particolare, la delibera del 4 dicembre 2000, n. 61, del consiglio
di indirizzo e vigilanza;
Vista la propria delibera del 14 marzo 2001, n. 150, di approvazione
all'adesione dell'Istituto al progetto «Servizi integrati alle imprese»;
Rilevata l'esigenza di omogeneizzare i termini per gli adempimenti nei
confronti dei vari enti;
Visto l'art. 55, comma 1, lettera t), della legge 17 maggio 1999, n. 144, che
prevede, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa,
la semplificazione e lo snellimento delle procedure;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, emanato in
attuazione della delega prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, che
demanda al consiglio di amministrazione dell'Istituto la possibilita' di
adottare delibere intese a semplificare e snellire aspetti procedurali della
disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
Rilevato che il suddetto art. 14, comma 2, prevede a tal fine l'approvazione
della relativa delibera da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Vista la relazione del direttore generale in data 24 giugno 2002;
Sentito il direttore generale il quale si e' espresso favorevolmente
all'adozione del provvedimento;
Delibera
di approvare la seguente proposta di modifica dell'art. 12 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124:
al comma 1 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole «almeno cinque giorni
prima dell'inizio» sono sostituite dalle parole «contestualmente all'inizio»;
al comma 2 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «preventiva» e'
sostituita con la parola «contestuale»;
al comma 3 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «ottavo» e' sostituita
con la parola «trentesimo»;
al comma 4 dell'art. 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la parola «otto» e' sostituita con
la parola «trenta».
La presente delibera sara' inviata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e finanze, per l'emanazione del
conseguente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
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