G.U. n.
282 del 4-12-2003
D.P.R. 24 ottobre 2003, n.340
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e
carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170,
sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21
marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio
liquefatto;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che
approva il regolamento di prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal
decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza
per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione,
disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del
presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti
in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 m3.
2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a
30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni,
gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati
contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio,
di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2. - Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le
esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni
contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L.
per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui
all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di
esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali
contigui all'impianto;
d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi,
contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3. - Ubicazione dell'impianto
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto
per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come
zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai
sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei
comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del
perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' della
edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli
elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al
presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a
tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate
nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali
sia previsto un indice di edificabilita' superiore a tre metri cubi per metro
quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle
caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o
comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo
albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto
dell'impianto medesimo.
Art. 4. - Divieto di permanenza in aree non piu' rispondenti
1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando
l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio
di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come
definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di
sosta dell'autocisterna, la densita' territoriale di tre metri cubi per metro
quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali
intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una
zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorche' l'area
destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando
vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di
tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.
Art. 5. - Mancanza delle distanze di sicurezza
1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei
luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano piu' rispettate,
l'impianto deve essere rimosso.
Art. 6. - Deroghe
1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o
funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni
contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, puo' essere avanzata
motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere
redatte secondo le modalita' indicate nell'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
2. Non puo' essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni
previste agli articoli 4 e 5, nonche' delle distanze di sicurezza esterne.
Art. 7. - Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n.
208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1979, n. 28;
e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli
2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n.
28.
Art. 8. - Disposizioni finali
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione
stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato A - REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTIN-CENDIO DEGLI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO-
TRAZIONE (art. 1, comma 1).
Titolo I - GENERALITA'
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda
a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre
1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:
- area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica
orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo
dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
- barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso,
destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di
livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
-- garantire il funzionamento della pompa sotto battente;
-- isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;
-- capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
- pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremita' di una manichetta
flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;
- punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna
e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso,
posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali
dell'autocisterna stessa;
- punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a
questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremita'
delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;
- raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle
autocisterne all'impianto fisso;
Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata
stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di
travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di
intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;
- serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed
utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e
stabilmente collegato agli impianti;
- sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
- sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in
prossimita' dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona
rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:
-- isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di
adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante
valvole di intercettazione comandate a distanza;
-- isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante
valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate
vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il piu' possibile il
volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;
-- bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;
-- essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in
cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di
scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;
-- interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di
rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti
di sicurezza;
- tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie
alla loro flessibilita', consentono di collegare terminali di tubazioni fisse
con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano
sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli
spostamenti o dilatazioni lineari;
- valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente
chiusa, il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato
distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la
posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di
comando.
Titolo II - IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE
2. Elementi costitutivi degli impianti.
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i
seguenti elementi:
a) uno o due serbatoi fissi;
b) un punto di riempimento;
c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate
da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
e) uno o piu' apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini,
servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme
libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).
3. Elementi pericolosi dell'impianto.
1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente
punto 2 con esclusione della lettera f).
4. Serbatoi fissi.
1. La capacita' massima complessiva dei serbatoi e' di 100 m³, ottenibile
mediante due serbatoi aventi capacita' massima di 50 m3 ciascuno.
Ai fini della capacita' complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono
computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m3
ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio e' necessario che i serbatoi fissi di
G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%.
5. Pompe e compressori.
1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo
leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola
tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali,
ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.
Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del piano
di campagna in prossimita' del serbatoio. Essi devono risultare schermati,
verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di
riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di
forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla
autocisterna in sosta.
6. Recinzione.
1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi
dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale
non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano gia' protetti,
deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta
rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di
calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza
non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra
devono consentire l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e
controllo nonche' la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione puo' coincidere con la recinzione dell'area ove e'
installato l'impianto, anche se in muratura, purche' la zona risulti ben
ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.
7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati
di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I,
punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione
ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo
manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato
l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione
facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.
4. In prossimita' delle valvole di intercettazione asservite al sistema di
emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il
sistema stesso in caso di incendio.
8. Dispositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite
mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la fase
liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa
o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate
con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con
misuratore volumetrico, e' consentito utilizzare una sola tubazione per la
fase liquida. Le tubazioni flessibili possono essere in dotazione
all'impianto o all'autocisterna.
2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di
raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente regola tecnica e' consentito l'utilizzo di raccordi a flangia.
Inoltre:
a) l'estremita' di attacco all'autocisterna deve essere munita di una valvola
di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale con
dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;
b) l'estremita' di attacco alla parte fissa dell'impianto deve essere munita
di una valvola di eccesso di flusso direttamente collegata ad una valvola di
intercettazione posta nel tratto terminale dell'impianto fisso.
3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo
da assicurare la continuita' elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le
operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la
messa a terra dell'autocisterna.
9. Impianto elettrico.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve
essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla
legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e
la loro conformita' deve essere attestata secondo le procedure di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e
relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai
fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle
specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su
quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in
altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In
ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e
facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di
sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare
l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da
quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate,
in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di
altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso
locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade
portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i
relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente
illuminate al fine di permettere la sorveglianza.
10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche
atmosferiche.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve
essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n.
186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di
pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il
sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per
l'ottenimento della continuita' elettrica soltanto dopo il collegamento della
pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella
pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato
dall'assenso del collegamento di terra.
11. Fognature e caditoie.
1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto
di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli
ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio
esclusivamente di liquidi.
Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m
dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al
punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.
12. Idranti.
1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero
adeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto,
sull'area dell'impianto.
2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire,
all'idrante posizionato nelle condizioni piu' sfavorevoli di altimetria e
distanza, una portata non minore di 120 l/min con una pressione residua al
bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di piu' idranti
deve essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno
con le prestazioni idrauliche sopra precisate.
3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente
accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovuti al traffico
veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione,
anche a distanza.
4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per
autopompa, installato in posizione facilmente accessibile e protetta.
5. La funzionalita' della rete idrica e degli idranti deve essere garantita
anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 °C.
6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con relative
tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono essere a getto
multiplo, pieno e frazionato.
13. Distanze di sicurezza.
13.1 Distanze di sicurezza interne.
13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere
osservate le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella I
===================================================================== Elementi pericolosi dell'impianto | A | B |C ===================================================================== A -- punto di riempimento (1).... |-- |-- (2)|8 B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori.... |-- (2)|-- (3)|8 C -- apparecchi di distribuzione.... | 8 | 8 |8
____
(1) E' ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di
distribuzione.
(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non
deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono
essere interrate e con percorso piu' breve possibile.
(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.
____
13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attivita'
pertinenti l'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le
attivita' pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti
distanze di sicurezza:
a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, | locale deposito e/o vendita di accessori {non-oil}, magazzini e | servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di| 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie | non maggiore di 100 m².... |10 m --------------------------------------------------------------------- b) abitazione gestore.... |20 m --------------------------------------------------------------------- c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie | maggiore di 100 m².... |20 m --------------------------------------------------------------------- d) locali di ristoro e/o vendita: | --------------------------------------------------------------------- fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al | pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva | destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²).... |20 m --------------------------------------------------------------------- oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di | sicurezza esterne. | --------------------------------------------------------------------- Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino | contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra | loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non | contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le | rispettive superfici non vanno cumulate; | --------------------------------------------------------------------- e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli | maggiore di 9.... |15 m --------------------------------------------------------------------- In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o | uguale a 9, all'interno dell'impianto, e' consentito ad una | distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi; | --------------------------------------------------------------------- f) aperture poste a livello del piano di campagna | comunicanti con locali interrati o seminterrati.... |20 m
2. A
partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una
distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai
fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla
lettera f) del comma precedente.
3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione
stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla
vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
liquidi.
13.1.3 Impianti misti.
1. E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per
autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di
altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di
sicurezza:
a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di | distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e | gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine| e gasolio).... |10 m --------------------------------------------------------------------- b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i | pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi | (benzine e gasolio) .... |10 m --------------------------------------------------------------------- c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli | apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi | (benzine e gasolio).... | 8 m --------------------------------------------------------------------- d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale | per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. | e quelli di gas naturale.... | 8 m --------------------------------------------------------------------- e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella | di altri combustibili liquidi.... | 5 m
13.2 Distanze di sicurezza esterne.
1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere
osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di
fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacita' complessiva fino a 30 m3:
- dal punto di riempimento, 30 m;
- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
- da apparecchi di distribuzione, 20 m;
b) per depositi di capacita' complessiva maggiore di 30 m3:
- dal punto di riempimento, 30 m;
- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
- da apparecchi di distribuzione, 20 m.
Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le
larghezze di strade, torrenti e canali nonche' eventuali distanze di rispetto
previste dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50%
rispetto alle attivita' di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco
allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonche' rispetto a fabbricati
per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto
pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e
parchi di divertimento;
d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in
sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle
lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni
specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza
di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di
distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna puo' essere
ridotta a 15 m;
f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una
distanza di sicurezza di 15 m;
g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una
distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade,
linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m
rispetto alle altre strade e vie navigabili;
h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9,
deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con
valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600
volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in
proiezione, di 15 m;
j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa piu' vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso piu' prossimo
dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di
guardia.
13.3 Distanze di protezione.
1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le
seguenti distanze di protezione:
a) dal punto di riempimento, 10 m;
b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;
c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.
14. Sosta dell'autocisterna.
1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da
evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti
nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso
di necessita'.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con
segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna
deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1%
per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di
riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare piu' di 5 m dal
punto di riempimento.
15. Norme di esercizio.
15.1 Generalita'.
1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono
essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni
riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o.
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate
nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel titolare
dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto,
tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di
specifici accordi contrattuali, al gestore.
In tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare al
competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare
medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di
quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilita' e
l'attuazione dei relativi obblighi.
15.2 Operazioni di riempimento.
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate
dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere
iniziate se non dopo che:
- il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del
mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme alle
vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purche' tale sistema
di sicurezza sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore e sia
collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
- le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
- l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle
guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;
- siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti
all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e
prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di
riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di
scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto e' consentita
soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare
e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese
o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto
di riempimento.
6. Negli impianti misti e' vietato procedere alle operazioni di riempimento
di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri
carburanti.
15.3 Operazioni di erogazione.
1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto
il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti
prescrizioni:
- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto,
nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto
di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme
libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
- prestare attenzione affinche' la messa in moto del veicolo rifornito
avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di
carico posto sul veicolo;
- e' fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole,
bottiglie, ecc.).
15.4 Operazioni di drenaggio.
1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurita' dai serbatoi
devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio
di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte
ambedue le valvole costituenti il sistema.
2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei
serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.
15.5 Prescrizioni generali di emergenza.
1. Il personale addetto agli impianti deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento
interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui
dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto,
nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo
idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i
servizi di soccorso.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di
rilevazione gas (esplosimetro).
15.6 Documenti tecnici.
1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli
impianti;
b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle
attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette dai
singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.
15.7 Segnaletica di sicurezza.
1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza
di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed
in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica
riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto.
2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come
l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi
antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.
3. In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica
dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.
15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.
1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica,
etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete
telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a
fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.
Titolo III - IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITA' COMPLESSIVA FINO A 30
M³
16. Generalita'.
1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui
al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti
all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti
possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto
13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al
punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle
disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.
17. Interventi di adeguamento.
17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di
un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In
particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel
locale pompe, qualora previsto.
17.2 Dspositivi e modalita' per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2,
relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi rapidi.
17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di
G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore
carrellato.
17.4 Vano pompe in pozzetto.
1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono
essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello
di sicurezza:
a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformita'
alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai
seguenti requisiti minimi:
- essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
- avere larghezza non minore di 0,6 m;
- avere pedata non minore di 0,2 m;
- avere alzata non maggiore di 0,25 m;
b) tutti i comandi di normale operativita' devono essere collocati all'esterno
del vano pompe;
c) e' fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate.
Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente
autorizzato dal titolare dell'attivita';
d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due
soglie di intervento:
prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosivita', per
l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;
seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosivita', per l'attivazione
del sistema di emergenza di cui al punto 7.
Il suddetto impianto di rivelazione deve:
- essere realizzato ed installato a regola d'arte;
- essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo
le specifiche tecniche fornite dal costruttore;
le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere
effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito
registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di
operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad
esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:
- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommita' della scala;
- fotocellula posizionata alla sommita' della scala.
In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando
manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di
operatori nella sala pompe.
2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilita' di mettere fuori servizio
l'attuale vano pompe, riempendolo completamente con materiale inerte e
compatto.
In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto
previsto al punto 5.
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