GU n. 199 del 28-8-2003
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese
tra 100 kHz e 300 GHz.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma
2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
emissioni elettromagnetiche;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione
delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300
GHz;
Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il
Governo ha gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad
indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualita' ai fini
della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare
il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22
febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del
24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per
l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non e' stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba avere ulteriore corso
il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i
valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei
possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai
campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra
100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita',
ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e
l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita'
di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalita' di applicazione del presente decreto, per gli
impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento
determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera
a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non
riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si
applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione
del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei
riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalita'
di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle
particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 2. - Definizioni ed unita' di misura
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze
fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 3. - Limiti di esposizione e valori di attenzione
1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non
devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1
dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle
suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari,
si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati
su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti.
Art. 4. - Obiettivi di qualita'
1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente
decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate,
non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti
valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali,
sanitari e ricreativi.
Art. 5. - Esposizioni multiple
1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma dei
relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di
uno. In caso contrario si dovra' attuare la riduzione a conformita' secondo
quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di
contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di
polizia, la riduzione a conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto
delle particolari esigenze del servizio espletato.
Art. 6. - Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di
esposizione
1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle
indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal
CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con
l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 7. - Aggiornamento delle conoscenze
1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n.
36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente
decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle
ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia
dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato A - DEFINIZIONI
Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione
2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100
kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione
2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100
kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».
Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la
misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di
frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione
2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100
kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».
ALLEGATO B
Tabella 1 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D (W/m2) |
Limiti di esposizione |
|
|
|
0,1 < f < 3 MHz |
60 |
0,2 |
- |
3 < f < 3000 MHz |
20 |
0,05 |
1 |
3 < f < 300 GHz |
40 |
0,01 |
4 |
Tabella 2 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D (W/m2) |
Valori di
attenzione |
|
|
|
0,1 MHz < f < 300 GHz |
6 |
0,016 |
0,10 (3
MHz - 300 GHz) |
Tabella 3 |
Intensità di campo elettrico E (V/m) |
Intensità di campo Magnetico H (A/m) |
Densità di Potenza D (W/m2) |
Obiettivi
di qualità |
|
|
|
0,1 MHz < f < 300 GHz |
6 |
0,016 |
0,10 (3 MHz - 300 GHz) |
ALLEGATO C
RIDUZIONE A CONFORMITÀ
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse
sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione
di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma
2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo
elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite
desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza
della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalle tabelle
dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti
producono nel punto in considerazione nel modo seguente:
Ei2
Di
(1) Ci =
-----
oppure, per frequenze f > 3
MHz,
Ci = -----
Li2 DLi
Se la somma
(2)
C = åCi
i
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più
dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti.
In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj
che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno dei corrispondenti segnali Ej
deve essere applicato un coefficiente di riduzione bj che soddisfa la relazione
bj2Rj =
0,8
da cui
supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo
che risulti C < 0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione.
Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che
danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con
l'espressione: