G.U. n.
198 del 27-8-2003
D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3
e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
attivita' produttive e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono inserite le
seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies,
comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032
per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'
dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte
le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene
aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori
in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di
rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione,
al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di
pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale
posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di
lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello
di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e
di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente
sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza
e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e'
giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate
in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza
tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione
collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta
terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate
in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti
criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad
eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e
qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro
uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono
essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di
accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo
da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di
resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se
nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede
all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del
ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita'
portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi
su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo spostamento
degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi
verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte
per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita'
dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o trasformazione
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi). - 1. Il datore di lavoro impiega
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti
requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per
l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).
E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una
seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se sono adottate misure adeguate
per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune
di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di
un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le
cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro
imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma dei
lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi
di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi,
il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e
gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai
fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio
di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno
svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui
al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.