GU n. 197 del 26-8-2003
D.Lgs. 12 giugno 2003, n.233
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
esposti al rischio di atmosfere esplosive.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3
e 5;
Vista la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti
al rischio di atmosfere esplosive;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
attivita' produttive e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
626/1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro».
Art. 2.
1. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994 e' aggiunto il
seguente:
«Titolo VIII-bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88-bis. - Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e'
presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla base di
indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel
corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al
trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per
i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i
quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno
(ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione
civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
nonche' la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Art. 88-ter. - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione
si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 88-quater. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla
base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui
all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative
adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare il datore di lavoro
previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la formazione di
atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate
con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate
periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti
rilevanti.
Art. 88-quinquies. - Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto
almeno dei seguenti elementi:
a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro
possibili interazioni;
d) entita' degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i
luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli
in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art. 88-sexies. - Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo
i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui
all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari
affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di
lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in
condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori,
sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici
adeguati.
Art. 88-septies. -
Coordinamento
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di piu'
imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al
suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore di lavoro e
quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che e' responsabile del
luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute
e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro
le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le
modalita' di attuazione di detto coordinamento.
Art. 88-octies. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano
applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in
quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori
sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.
Art. 88-novies. - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore
di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato:
«documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente
titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui
all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui
all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme,
sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la
sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per
l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del
lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o
l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.
Art. 88-decies. - Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento
per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da
tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve
le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la
prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui
all'allegato XV-ter, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30
giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche,
ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai
requisiti minimi di cui al presente titolo.
Art. 88-undecies. - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle
aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano
sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.».
Art. 3.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo n.
626/1994, dopo le parole: «86, commi 1 e 2», sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «88-quater, comma 2; 88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies».
Art. 4.
1. Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
e' abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;
b) all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» e' soppressa.
3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 22 dicembre 1958, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.
Art. 5.
1. Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti i seguenti allegati:
«Allegato XV-bis
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono
adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater,
88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da
richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori interessati e' considerata area esposta a rischio di
esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in
quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da
considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo
VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che
possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro
caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono
in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e
alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'allegato XV-ter,
parte A, e' determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e'
probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia
unicamente di breve durata.
Zona 20.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di
polvere combustibile nell'aria, e' probabile che avvenga occasionalmente
durante le normali attivita'.
Zona 22.
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora
si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come
qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attivita'" si intende la situazione in cui gli
impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si puo' fare riferimento alle norme
tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili».
Allegato XV-ter
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies,
commi 1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA
E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI
ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato XV-bis,
in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro,
dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i
pericoli derivanti dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono
necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano
nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in
materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove
possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte
impartite dal datore di lavoro;
b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivita'
pericolose e per le attivita' che possono diventare pericolose quando
interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una
persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri
combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente
deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se cio' non e' realizzabile, contenuti
in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o
polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere
programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo
88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono
dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di
carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti
di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche
che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi
di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla
protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza
rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale anche per attrezzature di lavoro e
relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di
protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per
il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure
necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di
collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le
attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione
dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro siano state
progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate
in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse
verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione
all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro
si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di
una esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici
e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono
forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in
caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro
dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, e' verificata la
sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le
condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono
mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che,
per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica puo' dar
luogo a rischi supplementari, assicurare la continuita' del funzionamento in
sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal
resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si
discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere
disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la sicurezza. Questo tipo
di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata
nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire
piu' una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0 o zona 20
solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal
fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di
accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione
di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto
all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la
ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei
gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto
sollecitamente uscire dal sotterraneo.
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste
dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori
strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli
indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilita' delle armature
degli scavi.
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato,
provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista
dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956
per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla
valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione
conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi,
purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
«Allegato XV-quater
(art. 88-octies, comma 3)
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva Caratteristiche:
forma triangolare;
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire
almeno il 50% della superficie del segnale).
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, si applicano sino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.