Suppl. Ordinario GU n. 235 del 9-10-2003
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3
luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio
2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in
materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita'
del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla
legge 9 dicembre 1977, n.
903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra
i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni
ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la
stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e
contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le
aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono
previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta
dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e
gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature
idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione
medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del
contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di
competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e
realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa
di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata su
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in
base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati,
attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro»,
allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro
negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il
mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra
domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di
lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la
maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del
quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro,
soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti
dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita';
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di
concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata
da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in
materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria
che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3. Finalita'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di
inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una
prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato
del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di
una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4. Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle
attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e'
articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a
svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel
predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta
giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni
da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca
della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione
e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle
lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di
transazione commerciale.
Art. 5. Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4
sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro
della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa
anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche
esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per
delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i
dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali,
nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per
un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero
la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero
la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi
due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato
membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci
e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le universita' pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che
hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche
del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma
6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5,
comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del lavoro
o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati
i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al
rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli
articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle
province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita' di
costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo
4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel
proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda
espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di
funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1
disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati,
sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in
termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8. Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e
gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano
ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di
diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini
del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita'
di trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando,
fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di
lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza
in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli
elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle
stesse.
Art. 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o
altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attivita' di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da
soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che
facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi
collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di
personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il
quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla
affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al
colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo
stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di
lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di
una occupazione.
Art. 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o
comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori
altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di somministrazione. Le risorse sono
destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a
tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di
occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi'
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione
della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di
lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12
del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2,
dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso,
con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del
sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla
gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica
con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore
del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e
2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso
e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di
importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi
1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di
workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da
parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso
di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo
del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito
dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai
contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di
disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata
allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente,
fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle
competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai
lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di
detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che
decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di
una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri
per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione
e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle
regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi
ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali
medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi
di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato
in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino
particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della
stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture
per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa
conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei
limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al
comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruita' della
computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sara'
verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15. Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120
della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del
lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta
di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte
dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun
intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in
ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito
nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e
alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio
delle loro competenze.
Art. 16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della
innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province
autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i
sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di
cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai
datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attivita'
poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella
scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base
statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i
rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene
conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi successivi del
presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del
decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i
flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono
adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto
delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e
dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni
di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro
e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle
regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e
del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla
attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente
legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza
unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di
riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al
comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie
autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La
mancata risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione
di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi
formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e
col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla
Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e
complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di
fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole
politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori
responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole
politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel
presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione
di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il
Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno,
definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula
linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui
soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico e
puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma.
Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni
contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione
potra' annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporra'
una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze
prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti,
evidenziando altresi' le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV - Regime sanzionatorio
Art. 18. Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4,
comma 1, e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro.
L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito con la pena
dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non
vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi
e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, e' disposta in
ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'
aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi
1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la
violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la
cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto,
criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di
contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19. Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000
euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge
24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore
interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I - Somministrazione di lavoro
Art. 20. Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro
soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu'
rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche.
Art. 21. Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto
dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in
ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e
4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi
e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della
indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta
dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennita' e'
stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque
non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa
a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore
di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione.
Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare
e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in
ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati,
in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione
puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso
ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il
lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla
legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve
darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia
al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta'
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui
al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24. Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai
lavoratori delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori
si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25. Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla
indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al
tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono
determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la
attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base
al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 26. Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio
delle sue mansioni.
Art. 27. Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e
delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma
dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio
della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che
ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e
4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
all'utilizzatore.
Art. 28. Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al
lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20
euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II - Appalto e distacco
Art. 29. Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30. Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita'
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una
unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31. Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Art. 32. Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in
materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito
dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si
intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di
un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente
al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di
appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di
cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 1676».
Titolo V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I - Lavoro intermittente
Art. 33. Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo'
utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato.
Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo
le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da
adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere
altresi' concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
45 anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti
alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Art. 35. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni
caso non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove
prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche'
delle modalita' di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita'
di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore
di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso
al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36. Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della
indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di
detta indennita' e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e'
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono
versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare
tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.
Nel periodo di temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla
indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che
precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di
quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in
cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo
all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella
misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i
periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita'
fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37. Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta
al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del
datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38. Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie
e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun
diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento
economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36.
Art. 39. Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun
semestre.
Art. 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al
lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34,
comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II - Lavoro ripartito
Art. 41. Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una
unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva
una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta
personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei
contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche' di
modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro,
nel qual caso il rischio della impossibilita' della prestazione per fatti
attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita' di
uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno
dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del
datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad
adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual
caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di
lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42. Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando
la possibilita' per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente,
in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante
a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i lavoratori sono
tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno
settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Art. 43. Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di
un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44. Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni
svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e'
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei
trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle
riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300,
entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento
economico verra' ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45. Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e
di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative
contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o
annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto
di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il
calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito
dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 46. Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti
collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai
sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2,
3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1,
comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonche' le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal
contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo' integrare
in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed
eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro
straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto
dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative
alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei
rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo'
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di lavoro puo'
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della prestazione
lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la
collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro
un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni
lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura
ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di
un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi
di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il
rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato
dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di
personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site nello
stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e'
tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con
rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito
comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti
nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a
tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del
sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice
provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita'
familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento
di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso
del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma
3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di
lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da
patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni
caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I - Apprendistato
Art. 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo
le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere
con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a
tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente
norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi
del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e'
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del
titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche'
del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche'
della qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle
regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49. Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire,
la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni
caso, non puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base
ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma
3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai
soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta'
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui
al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative.
Art. 51. Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi
di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle
regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52. Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte
il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza
Stato-regioni.
Art. 53. Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e'
finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui
erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione
svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1,
il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II - Contratto di inserimento
Art. 54. Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto
di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso
di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello
maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al
comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del
rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli
effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i
soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia
stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere
un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di
cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n.
223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55. Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di
inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare
riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai
fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento
delle capacita' professionali del lavoratore, nonche' le modalita' di
definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle
modalita' di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i
quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui
all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalita' di definizione dei piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto
di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56. Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si
intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57. Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non
puo' essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere
estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli
eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello
civile, nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di
durata indicato al comma 1.
Art. 58. Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59. Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' preordinato il
progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60. Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante
le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi
e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e
scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in
caso di pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al
tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142.
Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
della attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo
anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini
istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo
piu' favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62. Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere,
ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso,
individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e
le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,
comma 4.
Art. 63. Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere
conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64. Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo'
svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con
i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti
ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni.
Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata
del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore
a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata,
ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo
di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto
individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del
presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro
del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento
della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso,
stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68. Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto
legislativo.
Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di
lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
al committente.
Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolarisoggetti
Art. 70. Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale
o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per
lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o
eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di
piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore
per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi
superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei
mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle
province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati
di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti
interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a
proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di
lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto
al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in
misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in
misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo
di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei
buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta,
con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di
cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative
entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro
accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico
di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con
INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo
accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso
un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti
e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di
breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione
dei lavori.
Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONECapo ICertificazione dei contratti
di lavoro
Art. 75. Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto
di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in
partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti
possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76. Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di
rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del
lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le
universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, della universita' e della ricerca. Per ottenere la
registrazione le universita' sono tenute a inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a
tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono
concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una
commissione unitaria di certificazione.
Art. 77. Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella
cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara'
addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni
istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente
a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione
provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a
produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle
commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e
l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le
parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione,
per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia
del contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio competente di
cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, oppure dalle altre autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto
di certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in
sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai
diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresi' definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse
tipologie di lavoro.
Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui
sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui
sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono
proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413 del
codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure
difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione. Sempre presso la medesima autorita' giudiziaria, le parti del
contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per
vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha
effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e
quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la
sentenza accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice del lavoro,
ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai
sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto
di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha
sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere presentato
ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.
Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni
di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in
relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate
in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento
alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di
lavoro.
Capo II - Altre ipotesi di certificazione
Art. 82. Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del
presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le
rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma
della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83. Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di
deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia
dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da
un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84. Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655
del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale,
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di
buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e
appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di
impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86. Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una
fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso,
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al
nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le
istanze aziendali dei sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul
piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il
lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi
stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato
svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attivita', o in
mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il
contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente,
o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni,
che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel
presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in
altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di
carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine.
Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia
fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal
presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno
2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di
cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di
somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore
del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e
lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova
applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. Le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato
puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di
rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un
documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della
denuncia di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali
non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la
possibilita' di affidare a uno o piu' accordi interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente
si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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