CIRCOLARE 39/2003
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIV. VII Prot. N.22522/rla/195
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Roma
3 dicembre 2003 Alle
Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI Direzioni
Provinciali del Lavoro
LORO SEDI e
p.c Assessorati Regionali alla Sanità
LORO SEDI D.G.
AA.GG.Risorse Umane e Attività Ispettiva Div.
VII – SEDE |
Oggetto:
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti
interpretativi. |
Sono
pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quesiti in merito
al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per
l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei
lavoratori a norma dell'art. 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Al riguardo,
pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si
ritiene di dare le seguenti indicazioni al fine di fornire utili elementi di
valutazione per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza.
Il decreto
legislativo n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nell'ambito
del d.lgs. n. 626/94, ai fini dell'individuazione delle capacità e dei
requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto il possesso di un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell'attestato del
superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo
provvedimento ha previsto altresì l'obbligo di frequentare corsi di
aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Per ciò
che concerne l'identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera
dalla frequenza dei corsi, si precisa che l'elenco riportato al comma 6 del
nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via
legislativa, a meno che non venga dichiarata l'equipollenza di altri titoli ai
suddetti, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca.
In ordine
poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla
frequenza dei corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante la dizione
letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi di cui al comma 2, essi
siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5.
In
relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo
n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell'attività
di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi
le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano
state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di
entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima
data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà
dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione
ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel
documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite
ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Al
riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi
di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato
nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto,
qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti
minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti
interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.
Infine, in
relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 2, con riferimento
all'attività di responsabile o addetto da parte di coloro che sono in possesso
del titolo di studio ma non svolgevano tale attività alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, si chiarisce che la predetta norma prevede la
possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati
abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e
organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni
rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16
gennaio 1997. Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui
all'articolo 8-bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente
attivati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Onelli)