Suppl.G.U. n. 244 del 17-10-2002
MINISTERO
DELLA SALUTE
Decreto 14 giugno 2002
Recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio
ed etichettatura di sostanze pericolose.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto
legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto
ministeriale 1 settembre 1998;
Vista la direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001, recante
ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di
cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e
indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli
elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Attuata con ministeriale dell'8 maggio 2002 la disposizione prevista dall'art.
37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri delle attivita'
produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. I testi degli allegati I, II, III e IV al presente decreto sostituiscono
i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale
28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
Art. 2.
1. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti e' modificato come segue:
a) e' soppresso il capitolo B.1;
b) gli allegati V e VI al presente decreto sostituiscono, rispettivamente, i
punti B.26 e B.27 dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti;
c) i metodi di saggio di cui all'allegato VII al presente decreto sono aggiunti
alla parte C dell'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti.
Art. 3.
1. L'allegato VIII al presente decreto sostituisce l'allegato VI al decreto
ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
Art. 4.
1. L'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e
successivi aggiornamenti e' modificato come segue:
a) prima della sezione 0 e' inserito il seguente testo: "Per gli intermedi
ad esposizione limitata si applicano le disposizioni di cui al punto 7";
b) il testo di cui all'allegato IX al presente decreto e' aggiunto al testo
dell'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi
aggiornamenti.
Art. 5.
1. L'allegato X al presente decreto sostituisce l'allegato VIII al decreto
ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.
Art. 6.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore:
a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati
che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n.
194, e 26 febbraio 2000, n. 174;
b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.