Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25-1-2002
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto 20 dicembre 2001
Disposizioni relative alle modalita' di installazione degli apparecchi
evacuatori di fumo e calore.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendio";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998 recante "Disposizioni relative alle
modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi
servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco";
Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Ritenuto di individuare i requisiti essenziali degli evacuatori di fumo e
calore ai fini della loro installazione nelle attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi;
Esperita, con notifica 2001/0336/I, la procedura d'informazione di cui alla
direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1. - Campo di applicazione.
Gli evacuatori di fumo e calore, che vengono installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono garantire la sicurezza
delle persone e dei beni materiali in caso d'incendio e devono essere
rispondenti alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 e ai seguenti
regolamenti:
- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, che hanno recepito le
direttive 89/106/CEE e 93/68/CEE;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che ha
recepito le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
Art. 2. - Requisiti degli evacuatori di fumo e calore.
Fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica italiana
gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE, gli evacuatori di
fumo e calore possono essere commercializzati e messi in opera se muniti di:
a) dichiarazione CE di conformita' ai sensi dell'art. 8 della direttiva
98/37/CE del 22 giugno 1998;
b) dichiarazione di conformita' al prototipo sottoposto a prova da laboratorio
autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto ministeriale
26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494 o norma armonizzata o norma
emanata da un organismo nazionale di normalizzazione di un Paese membro
dell'Unione europea o aderente all'accordo SEE riconosciuta equivalente.
Art. 3. - Commercializzazione.
Gli evacuatori di fumo e calore legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, avente i
requisiti di cui al precedente art. 2 possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrera' in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione.