IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare
l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta
del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute,
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, per la
funzione pubblica e delle attività produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Nota
Il Decreto Legislativo è in vigore dal: 23-3-2002.
- L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti.
- La direttiva 98/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 131 del 5 maggio 1998.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - legge comunitaria 2000", è pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16. I commi l e 2
dell'articolo 1 della succitata legge così recitano:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva".
- L'allegato A della citata legge n. 422 del 2000 riporta l'elenco delle
direttive da attuare con decreto legislativo.
- Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE, e 99/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro". Il testo del decreto è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265.
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti
denominato: "decreto legislativo n. 626/94", è sostituito dal
seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Nota
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 è aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 60-bis (Campo di applicazione). -
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza
di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve
le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo
n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del
presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo
VII del decreto legislativo n.
626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di
agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999
e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva
94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC,
quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci
pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa
specifica.
Art. 60-ter (Definizioni). -
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti
che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di
cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti
che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui
al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo,
in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei
rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un
agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato
VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo
lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre
effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 60-quater (Valutazione dei rischi). -
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo
di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,
compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono
state adottate ai sensi dell'articolo 60-quinquies e, ove applicabile,
dell'articolo 60-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le
attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono
provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono
state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti
chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il
produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura
e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non
necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle
misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa
presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Art. 60-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati
i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante
le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro
in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e
frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo
un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies,
60-undecies.
Art. 60-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).-
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei
rischi di cui all'articolo 60-bis, provvede affinchè il rischio sia eliminato
o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura
dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione
il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e
60-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti
che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate
di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in
loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai
valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi
dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le
cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti
di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla
valutazione dei rischi di cui all'articolo 60-quater. Sulla base della
valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione,
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e
l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il
datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze
chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed adotta
sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda
l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo
degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione
sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione
o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite
di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di
prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di
vigilanza.
Art. 60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).-
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto
ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e
la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di
tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati
mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro
adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto
prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività
necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate
sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi
d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente
l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto
10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici
pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni
e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure
precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o
che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza,
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente
articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 60-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). -
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino
un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro,
quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i
relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all'articolo 60-quater. Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con
il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di
rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza
in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il
datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte
le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 60-novies (Divieti). -
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti
chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale
componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al
limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi
comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto
forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui
al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei
lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il
controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3
deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la
regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle
seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori.
Art. 60-decies (Sorveglianza sanitaria). -
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai
criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa
dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli
agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati
di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati
di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base
delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure
possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un
lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno
stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico,
il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il
datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 60-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria
per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti
e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti
dal medico competente.
Art. 60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). -
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato
tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo.
Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di
cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di
rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 60-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).-
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 60-ter decies (Adeguamenti normativi). -
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un
comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite
di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di
chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza
del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL
e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto
italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto
organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività
produttive, la Commissione di cui al com-ma 1 e le parti sociali, sono
recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori
predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater,
quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato
di cui all'articolo 60-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle
quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 60-quinquies, comma
2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione
del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro".
Nota
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Le norme contenute nel titolo VII del già citato decreto legislativo n. 626
del 1994 (articoli da 60 a 72) riguardano la protezione da agenti cancerogeni
mutageni.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive
97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva
94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada) è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996,
n. 282.
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE
del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva
1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) è pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive
96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia) è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
1999, n. 48.
- La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose su strada, è pubblicata nella G.U.C.E.
12 dicembre 1994, n. L319.
- L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre
1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti, così recita:
"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o
l'agente marittimo della nave;
b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o
nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che
trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG,
inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del
codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti :
idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;
sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
e) "MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore
il 1 gennaio 1998;
f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto
delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;
g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e
l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla
rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e
l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla
rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il
trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie
altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;
j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione
marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20a sessione il 27
novembre 1997, avente per titolo "General principles for ship reporting
systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting
incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine
pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione
delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono
coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per
l'ambiente marino);
k) "autorità competenti : le autorità e le organizzazioni designate
dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;
l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un contratto
per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto
della quale, viene stipulato il contratto.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive
comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei
preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n.
128) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191.
- Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) è
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998,
n. 81.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro) è pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n.
223.
- L'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7 della legge
30 luglio 1990, n. 212) così recita:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici). - 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o
fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività
comportante esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico
competente è assegnato, in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro
nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere del medico competente è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere
medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei
confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonchè la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13
della 1egge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a
mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontamento
temporaneo agli effetti del comma 2.".
Art. 3. Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti:
"60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti:
"60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le
seguenti: "60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;
60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
"60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)"
aggiungere le seguenti: "60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
60-undecies;".
Nota
- L'art. 89 del già citato decreto legislativo n. 626 del 1994 così recita:
"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4
e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1;
22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4,
lettere a), 6), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3
e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi l e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1;
81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e
c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3; 9, comma 2; 10; 12,
comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3;
77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70,
commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4".
- L'art. 90 del già citato decreto legislativo n. 626 del 1994 così recita:
"Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e 2; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g),
i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e
c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
- L'art. 92 del già citato decreto legislativo n. 626 del 1994 così recita:
"Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il
medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h)
e l); 69, comma 4;
86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e),
f), g) ed i), nonchè del comma 3 e 70, comma 2.".
Art. 4. Norme
transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione,
devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta
data.
Art. 5.
Abrogazioni 1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Nota
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive
n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (Attuazione della direttiva
n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro),
abrogato dal presente decreto legislativo, è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro) è pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello
Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del presente decreto
si applicano per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto per la parte di propria competenza al
recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Tale normativa di attuazione è adottata nel rispetto dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Nota
- L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, così recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche,
sono aggiunti i seguenti allegati:
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