Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25-1-2002
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Deliberazione 27 dicembre 2001
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di
rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n. 443.
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art. 1, comma
15, recante la disciplina della continuazione delle attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della
Commissione europea e del Consiglio;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti
e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo,
ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla
competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di
iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attivita' in esercizio, e'
necessario precisare le modalita' e i criteri della domanda per l'iscrizione
all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del
Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati
pericolosi;
Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda
nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, la prosecuzione dell'attivita', e' opportuno prevedere un periodo
transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con
deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per
l'iscrizione nella categoria 5;
Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo
previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art.
1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio
delle attivita' in essere senza alcuna soluzione di continuita', si ritiene
necessario consentire alle imprese gia' iscritte all'albo per l'attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle
more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio
temporalmente circoscritto, dette attivita' con i medesimi mezzi compresi nel
provvedimento d'iscrizione e per gli stessi rifiuti che in base alle decisioni
della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive
modifiche e integrazioni hanno una nuova classificazione;
Delibera:
Art. 1. - Domanda d'iscrizione all'albo.
1. Per la prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del
Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni
vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati
devono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della legge 21
dicembre 2001, n. 443:
a) presentare domanda d'iscrizione all'albo nella categoria 5, qualora non
iscritti in tale categoria;
b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di
integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attivita', qualora gia' iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantita' di rifiuti
per i quali si intende proseguire l'attivita' comporti il superamento della
quantita' complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella
quale sono gia' iscritti.
2. Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione di cui al
comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera A.
3. La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere
corredata dalla documentazione prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale
28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione gia' in possesso
della sezione regionale cui l'impresa richiedente dovra' fare riferimento. Le
imprese gia' iscritte all'albo possono adeguare le dotazione di mezzi e di
personale previste per l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del
Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla
data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga
presentata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 15, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'iscrizione all'albo per le tipologie di
rifiuti la cui classificazione e' modificata dalle decisioni della Commissione
europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e
integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del
predetto termine di trenta giorni.
5. L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria 5 a
tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l'impresa
interessata risulta gia' iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per
le nuove iscrizioni.
Art. 2. - Responsabile tecnico.
1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda
d'iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in possesso dei requisiti
stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale
16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
2. Limitatamente alla prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della
Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive
modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere
soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni
di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla
scadenza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico
puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
Art. 3. - Garanzia finanziaria.
1. Alla domanda presentata ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per l'iscrizione nella categoria 5 o per la variazione
di classe all'interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea
garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi
all' esercizio dell'attivita' svolta.
Allegato A. - ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
SEZIONE REGIONALE ...............................
Domanda di iscrizione/variazione ai sensi dell'art. 1, comma 15,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443
Il sottoscritto ...., in qualita' di legale rappresentante della ditta .......
con sede in .............. non iscritta all'albo* iscritta all'albo nella/e
categoria/e .... con il n. .... chiede ai sensi dell'art. 1, comma 15, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443:
- l'iscrizione nella categoria 5, classe..., per le sottoelencate tipologie
di rifiuti:
- l'integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:
il passaggio dalla classe ................... alla classe ...............,
della categoria 5 con integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti:
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Tipologie di rifiuti raccolti Tipologie di rifiuti per le quali
e trasportati ** si richiede l'scrizione**
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Codice CER Tipologia Codice dell'elenco dei Tipologia
rifiuti di cui alle
decisioni della
Commissione europea e
del Consiglio 2000/532/CE,
2001/118/CE, e successive
modifiche e integrazioni
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* imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti,classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina,
da esse stesse prodotti, la cui classificazione e' stata modificata
dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE,
2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.
** tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in base alla
previgente disciplina, la cui classificazione e' stata modificata
dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio
2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.
Si allega la seguente documentazione:
N. ....... dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n.445/2000, con la quale il legale rappresentante
dell'impresa e il responsabile tecnico attestano che le
caratteristiche dei mezzi utilizzati sono conformi a quanto
previsto per l'esercizio dell'attivita' dalla normativa vigente.
N. ....... garanzia finanziaria per l'importo relativo alla
cat. 5, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8
ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.
N. ...... appendice garanzia finanziaria per adeguamento importo
derivante dal passaggio dalla classe ...... alla classe .......,
della categoria 5, ai sensi dell'art. 4,comma 4, del decreto
ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale
23 aprile 1999.
N. ......
N. ......
Data, ...............
Legale rappresentante .................