RIFIUTI
E’ necessario distinguere se l’attività di cui trattasi
rientra nella categoria dei produttori di rifiuti o in
quella degli smaltitori o recuperatori.
PRODUTTORI DI RIFIUTI
Tutte le attività di produzione beni e servizi sono nelle
condizioni di doversi disfare di rifiuti. Possono trattarsi di rifiuti urbani
e/o assimilabili o di rifiuti speciali, pericolosi o meno. Della produzione di rifiuti di queste attività, se
esistenti, interessa sapere dove questi sono collocati, se rispettano le
condizioni e le norme tecniche per il deposito temporaneo e la relativa
destinazione finale. Per le nuove attività dovranno essere bene valutati i
quantitativi di rifiuti in gioco.
In particolare è infatti necessario conoscere i principi
generali relativi all’argomento:
I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in
particolare:
- senza determinare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti
da rumori o odori;
- senza danneggiare il
paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
La installazione di un deposito temporaneo può essere o meno
soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia. La legge intende
semplificare le procedure amministrative relative ai depositi di minore entità
stabilendo come condizioni le corrette modalità di gestione e il rispetto di
norme tecniche a carattere generale o speciale (per categorie di rifiuti). Il
sussistere di tali condizioni in ogni momento esclude l’onere
dell’autorizzazione.
Tutto ciò è previsto nell'art.6 del D.LGS
22/97:
Rifiuti
pericolosi
Asporto ogni 2 mesi a prescindere dalle quantità
OPPURE non appena si raggiungono i 10 MC e comunque entro un anno dal
carico |
Rifiuti non
pericolosi
Asporto ogni 3 mesi a prescindere dalle quantità
OPPURE non appena si raggiungono i 20 MC e comunque entro un anno dal
carico |
Le norme tecniche da rispettare per non incorrere nella
sanzione prevista sono quelle a carattere generale stabilite dalla Delibera del
Comitato Interministeriale 27 luglio 1984:
Disposizioni
generali
4.1.1. I recipienti, fissi
e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
contenuti.
I rifiuti incompatibili,
suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla
formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo
di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano
venire a contatto tra di loro.
4.1.2. Se lo stoccaggio di
rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato
di n bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio. Qualora
in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un
solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella
complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere
di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
I serbatoi contenenti
rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi
antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di
troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non
costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
4.1.3. Se lo stoccaggio
avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti
all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti
dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione
del vento.
4.1.4. I recipienti mobili
devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per
impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi
atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e
svuotamento;
- mezzi di presa per
rendere sicure ed agevoli le operazioni di
movimentazione.
4.1.5. Allo scopo di
rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei
rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate
nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per
dimensione e collocazione.
4.1.6. I recipienti, fissi
e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati
per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di
bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare
per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto
rifiuti.
Vi sono inoltre altre norme tecniche riguardanti le modalità
di realizzazione, gestione e conduzione di depositi temporanei di
nfiuti.
- Oli usati
- Fanghi di depurazione
- Rifiuti di amianto
- Stazioni ecologiche
- Rifiuti ospedalieri
- Pile e accumulatori
Inoltre è comunque indispensabile tenere presenti gli
aspetti di sicurezza e di protezione del personale che manipola i rifiuti. Le
disposizioni vigenti a carattere generale che tutelano i lavoratori sono quelle
contenute negli artt. dal 351 al 373 del titolo VIIl del DPR 303/56.
Per i produttori di rifuti è inoltre previsto il RECUPERO
INTERNO. Tale tipo di recupero non è soggetto a specifica autorizzazione, salvo
quando si tratti di recupero energetico, dove cioè il rifiuto venga sottoposto a
termodistruzione con recupero di energia o calore.
In tal caso l’imprenditore che intende avviare nella sua
attività un impianto per il recupero di rifiuti, o utilizzare quanto esistente,
per il fine energetico a seconda che si tratti di rifuti pericolosi o non
pericolosi potrà utilizzare le procedure semplificate di cui all’art.33 del Dlgs
22/1997.
E’ infine prevista la possibilità di provvedere ad un
AUTOSMALTIMENTO ai sensi dell’art.32 del Dlgs 22/97, sempre attraverso procedure
semplificate. Tuttavia al momento il procedimento non è operante in quanto non
sono ancora state emanate le disposizioni applicative.
ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO O RECUPERO
RIFIUTI
Chi intende iniziare una vera e propria attività di
smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti da terzi deve seguire un iter
amministrativo che può richiedere, a seconda dei casi, la presentazione di una
domanda di autorizzazione, di una domanda di iscrizione o infine di una
comunicazione.
Trattandosi tuttavia anche in questo caso di attività di
produzione beni e servizi necessariamente il sito dove verrà insediato
l’impianto, anche se esistente, dovrà essere idoneo sotto i diversi profili:
edile-urbanistico, ambientale e paesistico, della salute collettiva e della
sicurezza dei lavoratori, della prevenzione incendi.
Sotto il profilo ambientale anche un’attività che opera nel
campo dei rifiuti può generare a sua volta emissioni, scarichi, rumori e quindi
essere sottoposta alle prassi amministrative previste normalmente in questi
casi. Il progettista incaricato dovrà pertanto presentare il progetto, disegni e
prospetti, corredato dalla scheda informativa regionale e da tutte le
documentazioni che andranno allegate secondo il campo di applicazione previsto,
caso per caso.
Il
procedimento previsto dagli articoli 27 e 28 riassorbe in una unica soluzione
anche i profili prima ricordati: edilizia e urbanistica, sicurezza sul lavoro,
salute e ambiente. L’autorizzazione è unica e comprende tuttti i nullaosta e gli
altri atti di assenso previsti. Nella cartella oltre alla modulistica speciale
prevista dalla disciplina sui rifiuti dovrà essere allegata la scheda
informativa regionale e le altre documentazioni in materia di scarichi,
emissioni, rumori ecc. sempre se previsto, come da campo di
applicazione.
Se l’attività riguarda il recupero di rifiuti e può
rientrare nell’art.33 del Dlgs 22/97 è richiesta invece una comunicazione.
Questo procedimento, diversamente dal precedente, non riassorbe gli altri
profili e, qualora si rendano necessarie modifiche impiantistiche o interventi
di carattere edilizio, sarà indispensabile provvedere a richiedere le necessarie
autorizzazioni. Si consiglia quindi di predisporre tutta la documentazione
obbligatoria e di inviarla agli enti interessati nello stesso momento. Con
l’istituzione degli sportelli unici anche questi procedimenti verranno
riassorbiti in un unico iter coordinato dalla struttura comunale o
intercomunale
Se il servizio di recupero erogato riguarda esclusivamente
rifiuti non pericolosi elencati nel DM 5 febbraio 1998 si dovrà
presentare il relativo modulo, così come se l’attività rientra nello stesso articolo ma il servizio
erogato riguarda rifiuti pericolosi, compresi negli
allegati al DM 5 settembre 1994 o al DM 16 gennaio 1995.
Per tutti gli altri rifiuti pericolosi o meno, non
ricompresi in alcun elenco tra quelli citati, per i quali l’impresa intende
effettuare un recupero, dovrà essere necessariamente presentata una domanda di
autorizzazione ai sensi degli artt.27 e 28 del Dlgs.22/1997.
IMPORTANTE: dal
30.06.1999 i cosidetti "mercuriali" non sono più esclusi dalla normativa
rifiuti. Sulla definizione di rifiuto è intervenuta la circolare
ministeriale 3402/V/Min sulla base della quale si deve distinguere
l'applicabilità o meno delle disposizioni vigenti nei casi concreti. Per
chi è soggetto ed esercita attività di recupero, o intende esercitarla
ex-novo, l'identificazione delle norme tecniche che ne regolamentano le
operazioni sono da individuarsi nel DM 5 febbraio 1998 e le procedure
saranno quelle previste dall'art.33 del DLgs 22/97 o, qualora i rifiuti
non fossero stati ancora individuati, dagli artt.27 e 28 dello stesso
decreto. Il DM 5 settembre 1994 e il DM 16 gennaio 1995 sono
abrogati. |
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