MINORI Il
D.Lgs. 345/99, attuazione della direttiva 94/33/Ce sulla protezione dei
giovali al lavoro, e la successiva integrazione e modifica di alcuni articoli
apportata dal D.Lgs 262/2000, ha introdotto nuove e più severe modalità
per l’assunzione dei lavoratori minorenni soggetti a mansioni che richiedono
la sorveglianza sanitaria del medico competente secondo il D.Lgs. 303/56, il
D.Lgs 277/91 e il D.Lgs. 626/94.
Viene
inoltre ribadito che gli adolescenti non possono svolgere le lavorazioni, i
processi e i lavori previsti nell’allegato I sotto riportato.Il datore di
lavoro può comunque richiedere un’autorizzazione per derogare ai divieti e
alle limitazioni che sono principalmente identificate nei seguenti casi:
·
rischio
rumore superiore ai 90 dbA.Se però l’esposizione al rumore sarà fra gli 80
e i 90 decibel, il datore di lavoro dovrà comunque fornire adeguati mezzi di
protezione al minore (cuffie, tappi, etc.) e un’adeguata formazione per il
loro utilizzo.
·
rischi
chimici delle sostanze utilizzate
·
particolari
processi lavorativi espressamente indicate da decreto.
ALLEGATO 1 del D.LGS. 345/99
1
Agenti Fisici:
1.1
atmosfera
a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto
pressione, in immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321;
1.2
rumori
con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.
2
Agenti Biologici:
2.1
agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo
VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n.91 e
n.92.
3
Agenti Chimici:
3.1
sostanze
e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C),
esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni
e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
3.2
sostanze
e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui
al punto 3) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
3.2.1
pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39)
3.2.2
possibilità di effetti irreversibili (R40)
3.2.3
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42)
3.2.4
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)
3.2.5
può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)
3.2.6
pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48)
3.2.7
può ridurre la fertilità (R60)
3.2.8
può danneggiare i bambini non ancora nati (R61)
3.3
sostanze
e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto
dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di
protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con
la pelle (R43)”
3.4
sostanze e preparati di cui al Titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994;
3.5
piombo e composti;
3.6
amianto.
4
Processi e Lavori: 4.1
Processi
e lavori di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
(presenza di IPA, nichel, alcool isopropilico; auramina)
4.2
Lavori
di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi
contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 12956, n. 302.
4.3
Lavori
in serragli contenenti animali feroci e velenosi nonché condotta e governo di
tori e stalloni.
4.4
Lavori
di mattatoio.
4.5
Lavori
comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
4.6
Lavori
su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di
cui al punto 3.
4.7
Lavori
comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature
esterne ed interne delle costruzioni.
4.8
Lavori
comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
4.9
Lavori
il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
4.10 Esercizio
dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la
produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione,
ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi.
4.11 Lavorazioni
nelle fonderie.
4.12 Processi
elettrolitici.
4.13 Produzione
dei metalli ferrosi e non ferrosi;
4.14 Produzione
e lavorazione dello zolfo.
4.15 Lavorazioni
di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi
meccanici, di taglio dei massi.
4.16 Lavorazioni
in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
4.17 Lavorazione
meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
4.18 Lavorazione
dei tabacchi.
4.19 Lavori
di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle
navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
4.20 Produzione
di calce ventilata.
4.21 Lavorazioni
che espongono a rischio silicotigeno.
4.22 Manovra
degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di
ascensori e montacarichi.
4.23 Lavori
in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
4.24 Lavori
nei magazzini frigoriferi.
4.25 Lavorazione,
produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
4.26 Condotta
dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a
125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di
trasmissione che sono in moto.
4.27 Operazioni
di metallizzazione a spruzzo.
4.28 Legaggio
ed abbattimento degli alberi.
4.29 Pulizia
di camini e focolai negli impianti di combustione.
4.30 Apertura,
battitura, cardatura e pulizia delle fibre tessili, del crine vegetale ed
animale, delle piume e dei peli.
4.31 Produzione
e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
4.32 Cernita
e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
4.33 Lavori
con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri
strumenti vibranti, uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
4.34 Produzione
di polveri metalliche.
4.35 Saldatura
e taglio dei metalli con arco o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
4.36 Lavori
nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e
macchine per tritare.
La valutazione dei Rischi Il
datore di lavoro , prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica
rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare una valutazione dei rischi
ristretta e mirata alle mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
minorenni.
Nei
riguardi dei minori, le informazioni di cui all’art.21 del decreto legislativo
n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.
La valutazione deve essere
integrata con quella più generale effettuata per il D.Lgs.626/94.
In caso di esposizione media giornaliera al rumore superiore
a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, deve fornire i mezzi individuali di
protezione dell'udito (cuffie, auricolari) e una adeguata formazione all'uso
degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali
di protezione. ·
di
evidenziare, all’interno della sua azienda, i lavori particolarmente
pericolosi, complessi e faticosi ai quali è bene non adibire i lavoratori
minorenni;
·
di tenere
conto, nell’assegnare i compiti lavorativi dell’inesperienza professionale e
delle scarse conoscenze lavorative del minore.
Per
procedere correttamente alla valutazione dei rischi occorre:
1)
elencare le attività che saranno assegnate ai
minori e indicare i relativi rischi
per la sicurezza e la salute. 2)
successivamente il datore di lavoro provvede a
verificare se tali rischi sono compresi fra quelli previsti all’Allegato I del
D.Lgs. 345/99.
a)
se non sono compresi si può procedere
all’assunzione dopo avere richiesto la certificazione dell’idoneità da
parte del medico competente (vedi punto 2)
b)
se sono
compresi non è possibile procedere all’assunzione salvo la richiesta di
deroga (vedi punto 3) e quindi anche il rilascio dell’idoneità del medico
competente (vedi punto 2).
3)
la scheda di
valutazione del rischio per il minore andrà ad integrare il documento della
valutazione dei rischi realizzato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.
L’idoneità della mansione
La
sorveglianza sanitaria (Visita medica preventiva e periodica a cadenza annuale)
è sempre obbligatoria, in tutte le tipologie di attività.
Nel
caso di attività lavorative
soggette alla sorveglianza sanitaria è
effettuata dal medico competente dell’azienda.
Le mansioni che non richiedono la sorveglianza sanitaria (attività “non tabellate”) sono invece verificate dall’ASL. L’obbligo
della sorveglianza sanitaria, di cui all’art.44 del D.Lgs.277/91viene esteso,
nel caso degli adolescenti, anche alle mansioni che hanno un Lep, d (livello di
esposizione medio giornaliero al rumore) compreso tra 80 e 85 dB(A), con
periodicità biennale. In caso di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) (che è
il limite fissato per gli adolescenti) la periodicità diventa annuale.
Orario di lavoro
E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno . Con il
termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive
comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
L'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e
le 40 settimanali.
I minori non possono essere adibiti al trasporto di pesi per
più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto.
|
LEGISLAZIONE |
Legge
ordinaria del Parlamento n° 977 del 17/10/1967 Tutela del lavoro dei
bambini e degli adolescenti come modificata dal del
DLgs. 4 agosto 1999, n.345. | |
Le modifiche introdotte dal Decreto
Legislativo del Governo n° 345 del 04/08/1999 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Tutela del Lavoro - Lavoro delle donne e dei fanciulli | |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n.257 | |
-Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000) - (Obbligo frequenza corsi di 120 ore) | |
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