PREVENZIONE
INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO
Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro può essere scisso in due momenti storici:
il primo è rappresentato
dalle norme
emanate dagli anni '50 fino agli anni '80, nate allo scopo di
conciliare le esigenze proprie dei cambiamenti delle realtà
politiche, sociali ed industriali, avvenute dal dopo guerra in poi,
con il bisogno di una graduale tutela della sicurezza nel mondo del
lavoro;
il secondo
è costituito dalle norme di recepimento delle direttive
comunitarie e dalle norme emanate successivamente agli anni '90
in relazione al principio della più avanzata "fattibilità
tecnologica" ed alla consapevolezza del coinvolgimento dinamico
dei soggetti che operano nel mondo del lavoro nella gestione della
sicurezza aziendale. In passato le normative in materia di
sicurezza negli ambienti di lavoro hanno definito disposizioni e
regole indicanti i princìpi fondamentali da attuare per un corretto
adeguamento ed adattamento degli strumenti e dei mezzi reputati poco
sicuri ad una regolare tutela del lavoratore. Sulla base di ciò
sono state riconosciute norme specifiche riguardanti le macchine, gli impianti,
gli ambienti di lavoro, etc. senza porre grande attenzione a
quei vantaggi e benefici derivanti dalla sostituzione degli obsoleti
e poco sicuri strumenti di lavoro con nuove ed idonee attrezzature
tecnologicamente più avanzate. La tendenza a regolamentare
soluzioni volte a definire l'applicazione dei cosiddetti dispositivi
di sicurezza, dei ripari e delle protezioni, scaturisce dal fatto
che la questione "sicurezza" viene considerata svincolata
da legami - in realtà esistenti e di sostanziale importanza - fra
salvaguardia del bene e della salute del lavoratore ed avanzamento
tecnologico. Con il recepimento delle Direttive Comunitarie di
prodotto e sociali si è puntualizzato uno dei nuovi parametri
interpretativi dell'obbligo del datore di lavoro, fondato sulla
"fattibilità tecnologica", cioè sul dovere di
introdurre nell'ambiente di lavoro, negli impianti e nelle
attrezzature quanto di meglio la tecnologia mette a disposizione sul
mercato. Con l'approvazione del Decreto Legislativo 626/94 e
delle successive modifiche ed integrazioni, il legislatore intende
fornire nuove indicazioni in materia di "Salute e Sicurezza nei
luoghi di Lavoro" al fine di responsabilizzare particolarmente il
datore di lavoro e coinvolgere attivamente i lavoratori su tutto ciò
che riguarda i pericoli ed i rischi presenti e caratterizzanti le
realtà lavorative.Scopo fondamentale della norma è quello
di condurre tutti i soggetti interessati verso una migliore
acquisizione ed una maggiore consapevolezza dei rischi presenti,
specifici ed esistenti nei luoghi di lavoro, attraverso una attenta
valutazione dei rischi ed il suo costante aggiornamento. Tali
pericoli sono da considerare nella loro completezza in quanto
possono essere generati sia da condizioni riguardanti l'ambiente di
lavoro, sia dai vari mezzi e dalle diverse macchine e strumenti
utilizzati per lo svolgimento delle mansioni, ma anche dalle
modalità e dalle procedure con le quali vengono svolte le attività
nonché, da una mancata prevenzione incendi.
A tale proposito
i datori di lavoro sono chiamati a prestare un'attenzione regolare e
costante circa la propria attività lavorativa, mentre i lavoratori
sono direttamente e chiaramente coinvolti non più solamente
all'attuazione delle ordinarie funzioni operative, ma anche nella
programmazione e gestione delle norme di sicurezza, nonché
nell'applicazione dei dispositivi di protezione e dei comportamenti
corretti da seguire durante lo svolgimento delle mansioni.
Il
Decreto Legislativo 626/94 e le successive integrazioni approvate
dal Governo Italiano in recepimento delle Direttive Comunitarie
hanno determinato:
l'introduzione di figure di nuova istituzione in grado di poter
attuare un maggiore studio dei processi operativi ed un maggiore
controllo delle strutture e degli impianti;
il riconoscimento della
partecipazione degli stessi lavoratori nelle operazioni di
valutazione, controllo e verifica dei livelli di sicurezza presenti
nelle realtà operative.
Tutte le Leggi in vigore
anteriormente il 19 Settembre 1994 in materia di Salute e Sicurezza
dei lavoratori sono e rimangono effettive nella loro integrità, in
quanto l'approvazione del Decreto Legislativo 626/94 e delle
successive modifiche ed integrazioni non ha determinato la loro
abrogazione. |
LEGISLAZIONE |
DPR
12/1998 n. 37
Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla protezione incendi.
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DM
10/3/1998 |
Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro
D.Lgs.
14/10/1996 n.494
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Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
DPR 24/7/1996 n. 459
Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
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D.Lgs. 19/9/1994 n.626
Attuazione
delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e
1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro.
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D.Lgs. 15/8/1991 n.277
Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.
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DM 16/2/1982 attività
soggette alle visite di prevenzione incendi
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DPR 19/3/1956
n. 303
Norme generali per l'igiene del
lavoro
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D.P.R. 27/4/1955
n.547
Norme per la prevenzione degli
infortuni.
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