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VIDEOTERMINALI:
DAL 4 FEBBRAIO IN VIGORE NUOVI OBBLIGHI
Pubblicata
sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 la
Legge comunitaria 2000 che all'art. 21 modifica gli art. 54, 57 e 58 del Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 in materia
di tutela del lavoro al videoterminale ampliando la tutela dei
videoterminalisti a tutti i lavoratori che utilizzano 20 ore settimanali il VDT.
La modifica entrerà in vigore il 4
febbraio 2001, ed entro tale data si dovrà provvedere ai nuovi adempimenti
previsti dalla legge (adeguamento posti di lavoro, sorveglianza sanitaria,
formazione e informazione dei lavoratori, procedure aziendali sui
videoterminali, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi)
Videoterminali:
come cambia il Dlgs 626/1994 in base alla legge Comunitaria 2000 |
||
articolo del Dlgs 626/1994 |
formulazione attuale (testo
vigente) |
formulazione prevista dalla
Comunitaria 2000 |
51, comma
1, lettera c) |
"lavoratore:
il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in
modo sistematico ed abituale, per almeno quattro
ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa." |
"lavoratore:
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo
54." |
55, commi
3 e 4 |
3.
I lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita
di controllo con periodicità almeno biennale. |
"3. I
lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 16. 4.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della
visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità." |
58 |
"1.
I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'Allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto
prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997." |
"1. I
posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui
all'allegato VII." |
(1)
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 55, Dlgs
626/1994, è il seguente:
"1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal
medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei."