Modifiche al Decreto Ronchi.
E'
stata pubblicata sul Suppl. G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 la Legge 21
dicembre 2001 n. 443: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive", contenente ai co. 15 e seguenti dell'art. 1 le
modifiche al c.d. Decreto Ronchi. In particolare:
a) i soggetti che effettuano attività di gestione
dei rifiuti, la cui classificazione è stata modificata con la decisione della
Commissione Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, devono inoltrare richiesta
all'ente competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs.
22/1997, ovvero iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.lgs., indicando
i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione
dei rifiuti. L'attività può, comunque, essere proseguita fino all'emanazione
del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle
autorizazioni o iscrizioni. Queste attività, inoltre, non sono soggette alle
procedure per la VIA, proprio perchè sono attività già in essere (co. 15);
b) le Regioni, ai sensi dell'art. 19 del Decreto
Ronchi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
devono emanare la normativa necessaria affinché gli uffici pubblici coprano il
fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in
plastica riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso (co. 16);
c) l'art. 7 co. 3 lett. b) e l'art. 8 co. 1 lett.
f-bis) del d.lgs. n. 22/97 devono essere interpretati nel senso che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò,
escluse dall'ambito di apllicazione del medesimo d.lgs., anche quando
contaminate, durante il cilco produttivo da sostanze inquinanti derivanti
dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la
composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti (co. 17).
Il rispetti di tali limiti deve essere appurato mediante accertamenti sui siti
di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'All. 1, tabella 1, colonna B del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471,
e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non
richieda un limite inferiore (co. 18).
Infine, bisogna sottolineare come per materiali di
cui al co. 17 si devono intendere non solo quei materiali destinati ad un
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, ma anche
quelli destinati a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il
riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito,
autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti indicati e la ricollocazione sia
effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio
interessato (co. 19).
Per l'adeguamento del "Decreto Ronchi"
alla decisione n. 2000/532/CE, così come modificata dalle successive decisioni
comunitarie, sarà necessario che venga pubblicato un apposito decreto, già
predisposto dal Ministero dell'Ambiente (si veda la notizia pubblicata in data
18/12/2001).