Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8-1-2002
D.P.R.
22 ottobre 2001, n.462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei
controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11
dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato
della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del
26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, del
lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni generali.
Art. 1. - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita'
produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni
in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1.
In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti
relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche.
Art. 2. - Messa in esercizio e omologazione dell'impianto.
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere
effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la
dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione
di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo
stesso.
Art. 3. - Verifiche a campione.
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le
relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con
le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 4. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti
ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i
quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione.
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita'
rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il
quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa
vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di
lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per
territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa
vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per
le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo
sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 6. - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati.
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due
anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
Art. 7. - Verifiche straordinarie.
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8. - Variazioni relative agli impianti.
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per
territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali.
Art. 9. - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al
medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data
della sua entrata in vigore.
Art. 10. - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.