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Circolare del 20 Aprile 2001 numero 5
Circolare del 20 Aprile 2001 numero 5
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature
munite di videoterminali".
Una importante circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce
l'ambito di applicazione delle nuove norme sui videoterminali.
Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30-04-2001
Circolare 20 aprile
2001, n.5
Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature
munite di videoterminali".
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri
vigilanti)
Ai prefetti
Alle regioni
Alle province (tramite UPI)
Ai comuni (tramite ANCI)
Alle comunita' montane (tramite UNCEM)
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle universita'
Alle istituzioni scolastiche (tramite i provveditoriati agli studi)
Alle organizzazioni sindacali
e, per conoscenza:
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
La legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con
l'art. 21, ha apportato talune modifiche al titolo VI, "uso delle
attrezzature munite di videoterminali", del decreto legislativo n. 626/1994
(recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):
in particolare:
la lettera c), dell'art. 51, che definiva "lavoratore: il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed
abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e'
stata cosi' sostituita:
"lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";
i commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti
lavoratori che stabilivano:
"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo di eta' sono sottoposti a visita di
controllo con periodicita' almeno biennale.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.", sono stati cosi' sostituiti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1
e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e'
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', quinquennale
negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.".
L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:
"1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il
1° gennaio 1997", e' stato cosi' sostituito:
"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera
c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Le innovazioni introdotte sono di immediata applicazione, per cui e' opportuno
fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinche' i
comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano
tempestivamente e coerentemente ridefiniti.
La prima indicazione riguarda l'aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi, attraverso il quale vengono individuate adeguate misure di prevenzione e
protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, ed in collaborazione con il medico competente.
I datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti che rientrano
nell'applicazione della normativa, e quindi dell'effettivo raggiungimento o
superamento dei limite settimanale, sostituito a quello giornaliero, in
collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture, tenendo conto
della specifica attivita' degli interessati, delle modalita' e dei tempi del suo
svolgimento, in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni
amministrazione.
I datori di lavoro a seguito quindi di una riconsiderazione del numero dei
destinatari della sorveglianza sanitaria, tenuto conto della nuova definizione
di lavoratore, con l'apporto collaborativo del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente, stabiliranno una adeguata programmazione ed
attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.
E' necessario altresi', ai sensi dell'art. 56, del decreto legislativo n.
626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e
formazione dei soggetti sopra indicati
La nuova formulazione dell'art. 58 del decreto legislativo in argomento,
inoltre, impone che le postazioni di lavoro dotate di attrezzature munite di
videoterminali debbano essere conformi alle prescrizioni minime indicate
nell'allegato VII. Conseguentemente sara' adottata una programmazione degli
interventi individuando le priorita', in considerazione dell'organizzazione del
lavoro.
E' opportuno altresi' rammentare in questa sede che con il decreto
interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244,
del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto
legislativo n. 626/1994 sono state individuate `linee guida d'uso dei
videoterminaliº, cui tutti gli interessati devono far riferimento per il
corretto utilizzo degli stessi.
La guida, come indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le indicazioni
fondamentali per lo svolgimento dell'attivita' al videoterminale al fine di
prevenire in particolare l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici,
dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati o
aggravati dall'uso dei videoterminali.
Si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha gia'
provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente operativa anche
per tutte le pubbliche amministrazioni (circolare n. 16/2001).