Protezione
Ambiente Sicurezza
Studio Associato
Professionale
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ADEGUAMENTO ATTREZZATURE
Il
allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette
a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo.
Sono coinvolte : attrezzature mobili (Carrelli elevatori
: è necessario installare le cinture di sicurezza), apparecchi per il sollevamento
(gli accessori come fasce, funi, catene, ganci
devono
essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche
essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura) e apparecchi per il sollevamento delle persone.
ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle
attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio,
esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro
nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e
traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa
ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di
lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si
devono prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno
al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro
e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di
lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo'
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto
non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al
minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo
di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano,
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici
che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per
migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una
segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non
ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere
di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure
di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.