RISCHI DERIVANTI DA VIBRAZIONI MECCANICHE
Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Entrerà in vigore il 6 ottobre 2005 il decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione della direttiva 2002/44/CE.

Tale decreto prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Il decreto tiene comunque conto delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Il campo di applicazione di questo decreto sono le vibrazioni meccaniche, suddivise in 2 categorie, le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero.

Vengono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d’azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore.

Vengono ribaditi quali sono gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori, come già espresso nell’articolo 4 del decreto legislativo 626/94.

Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione rientrano in quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 626/94.

All’articolo 9 del nuovo decreto legislativo vengono previste delle deroghe nei settori di navigazione marittima e aerea anche se solo in circostanze debitamente giustificate.

Vengono concesse anche deroghe nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione.

In questo caso la deroga può essere concessa sono a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione.

In ogni caso le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli obblighi di misurazione e valutazione disposti dal presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

 

Per approfondimenti:
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187
Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.