G.U. n. 295 del 17-12-2004
D.P.C.M. 8 ottobre 2004
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002, recante: «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico,
nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione».
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di
concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e sentito IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 3 luglio 2002, recante disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione;
Considerati gli impegni di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto
assunti dall'Italia e dall'UE;
Visto il Programma nazionale energia
rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche
agricole e forestali d'intesa con i Ministeri dell'ambiente,
dell'industria, dei trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi della delibera CIPE n. 197 del 19 novembre 1998, con
l'obiettivo di promuovere l'uso di biomasse agro-zootecniche-forestali per
la produzione di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi
individuati nel Protocollo di Kyoto e, in particolare, considerata
l'intenzione espressa nello stesso Programma di valorizzare adeguatamente
il «contenuto ambientale» delle biomasse agricole e forestali, anche
tramite la ridefinizione dei vincoli connessi con il loro impiego
termico;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva
il Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e
forestali, predisposto sulla base del Programma nazionale energia
rinnovabile da biomasse;
Vista-la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.
126, che approva il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle
fonti rinnovabili;
Visto l'aggiornamento della norma tecnica
europea EN 14213 (2003) concernente le caratteristiche e i metodi di prova
del biodiesel per riscaldamento;
Ritenuta l'opportunita' di
qualificare talune biomasse vergini come combustibili indipendentemente
dalla previsione di caratteristiche inerenti la commercializzazione e
l'impiego, fino alla definizione di tali caratteristiche in sede di
successiva modifica del decreto;
Espletata la proceduta di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura
istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Sentito il parere della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 aprile
2004;
Decreta:
Art. 1. - Modifica degli allegati I e III
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 la tabella di cui al punto 3 e' sostituita dalla
tabella di cui all'allegato 1, sezione A, del presente decreto. 2.
All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002 la tabella di cui al punto 4 e' sostituita dalla tabella di cui
all'allegato 1, sezione B, del presente decreto. 3. All'allegato III,
punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) Materiale
vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno
vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e
tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati
e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da
inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti agricoli.». 4. All'allegato III,
punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002 e' aggiunta la seguente lettera: «f) Sansa di oliva disoleata
avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal
trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di
sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento
termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del
medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di
fuori dell'impianto stesso di produzione, devono, anche agli effetti
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988,
risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al
punto 3:
Caratteristica |
Unitą |
Valori minimi/massimi |
Metodi di analisi |
Ceneri |
%(m/m) |
<4% |
ASTM D 5142-98 |
Umiditą |
%(m/m) |
<15% |
ASTM D 5142-98 |
N-esano |
mg/kg |
<30 |
ASTM D 1552 |
Solventi organici clorurati |
|
assenti |
* |
Potere calorifico inferiore |
kcal/kg |
>4.000 |
ASTM D 5865-01 |
MJ/kg |
>16,747 |
(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.».
5.
All'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002 e' aggiunto il seguente punto 3: «3. Norme per
l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1, lettera f). 1. La
denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione
dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche' il possesso
delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al punto 1 devono
figurare: a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o
direttamente sugli imballaggi; b) in caso di prodotto sfuso, nei
documenti di accompagnamento. Nel caso di imballaggi che contengano
quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei
documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di
accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito
al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo. 2. Le
etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le
informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono
essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le
informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e
chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre
eventuali informazioni concernenti il prodotto. 3. In caso di prodotto
imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un
sistema tale che, all'atto dell'apertura il dispositivo o il sigillo di
chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente
danneggiati.
Art. 2. - Entrata in vigore 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Sezione A
TABELLA
3. -
Biodiesel [articolo 3, comma 1, lettera g), articolo 6 comma 1, lettera
i)]
Proprietą |
Unitą |
Limiti |
Metodo di prova |
Minimo |
Massimo |
Viscositą a 40 °C |
mm2/s |
3,5 |
5,0 |
EN ISO 3104 ISO 3105 |
Residuo carbonioso (a) (sul 10% residuo
distillazione) |
% (m/m) |
- |
0,30 |
EN ISO 10370 |
Contenuto di ceneri solfatate |
% (m/m) |
- |
0,02 |
ISO 3987 |
Contenuto di acqua |
mg/kg |
- |
500 |
EN ISO 12937:2000 |
Contaminazione totale* |
mg/kg |
- |
24 |
EN 12662 |
Valore di aciditą |
mg KOH/g |
|
0,50 |
EN 14104 |
Contenuto di estere (b)* |
% (m/m) |
96,5 |
|
EN 14103 |
Contenuto di monogliceridi |
% (m/m) |
|
0,80 |
EN 14105 |
Contenuto di digliceridi |
% (m/m) |
|
0,20 |
EN 14105 |
Contenuto di trigliceridi* |
% (m/m) |
|
0,20 |
EN 14105 |
Glicerolo libero (c)* |
% (m/m) |
|
0,02 |
EN 14105 EN 14106 |
CFPP (d) |
°C |
|
|
UNI EN 116 |
Punto di scorrimento (e) |
°C |
|
0 |
ISO 3016 |
Potere calorifico inferiore (calcolato) |
MJ/kg |
35 |
|
DIN 51900:1989 DIN 51900-1:1998 DIN 51900-2:1977 DIN
51900-3:1977 |
Numero di Iodio |
g Iodio/100g |
|
130 |
EN 14111 |
Contenuto di zolfo |
mg/kg |
|
10,0 |
prEN ISO 20846 prEN ISO 20884 |
Stabilitą all'ossidazione, 110° C |
ore |
4,0 |
- |
EN 14112 |
_____________
(a) Per ottenere il 10%
residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160 (b) Non
č consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e
di altre sostanze diverse dagli additivi. (c) In caso di
controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il EN
14105. (d) Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il
limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI
6579 (e) Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli
combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della
filtrabilitą a freddo. In caso di controversia per la determinazione
della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di
trigliceridie del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della
UNI EN ISO 4259 rispetto al limite di cui al prospetto
1 _____________
Sezione B
TABELLA
4. Caratteristiche e metodi di prova per i
combustibili solidi (articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2
lettere c) ed e), comma 5 lettere d); articolo 4, comma 3 e articolo 6,
comma 1, lettere l), o), p) e q)).
Tipo |
|
Materie
volatili(b) % |
Ceneri(b) % |
Zolfo(b) % |
Umiditą(b) % |
Potere calorifico inferioreć |
MJ/kg |
|
Coke metallurgico e da gas |
1 |
<2 |
<12 |
<1 |
<12 |
>27,63 |
Coke metallurgico e da gas |
2 |
<10 |
<8 |
Antracite, prodotti antracitosi e
loro miscele |
3 |
<13 |
<10 |
<1 |
<5 |
> 29,31 |
Antracite, prodotti antracitosi e
loro miscele |
Carbone da vapore |
4 |
<40 |
<16 |
<1 |
<10(e) |
>23,86(e) |
Carbone da vapore |
Agglomerati di lignite |
5 |
<40 |
<16 |
<0,5 |
<15 |
>14,65 |
Agglomerati di lignite |
Lignite(a) |
6 |
|
|
<1,5 |
|
|
Lignite(a) |
Coke da petrolio |
7(а) |
<12 |
|
<3 |
|
|
Coke da petrolio |
8(d) |
<14 |
<6 |
>29,31 |
|
Norma per l'analisi |
|
ISO 562 |
UNI 7342 |
UNI 7584 |
UNI 7340 |
ISO 1928 |
____________
(a) per gli impianti di cui
all'articolo 3, comma 2 (b) i valori rappresentano limiti
massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale ć valori minimi riferiti al prodotto tal
quale (d) per gli impianti di cui all'articolo 3, comma
5 (e) tali valori si applicano solo agli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) e coma
2 ____________
|