
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE
00184 Roma . . . . . . . .
Via Urbana 167 - Tel. 47141
All'ufficio di segreteria del Direttore Generale
All'ufficio di segreteria del Dirigente Generale
Direttore del dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse economico-finanziariee del personale
All'ufficio di segreteria del Dirigente Generale
Direttore del dipartimento relazioni esterne e
Servizi comuni di supposto delle aree Casilina e
Monteporzio
All'ufficio di segreteria del Dirigente Generale
Direttore del dipartimento informatico statistico
All'ufficio di segreteria del Dirigente Generale
Direttore del servizio di controllo interno
Ai Direttori dei dipartimenti centrali
Ai Direttori delle unità funzionali e degli uffici del
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico-finanziarie e del personale
Ai Direttori delle unità funzionali e degli uffici del
dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di
supporto delle aree Casilina e Monteporzio
Ai Coordinatori delle unità funzionali dei
dipartimenti centrali
Al Direttore del servizio ispettivo
Al Responsabile del servizio prevenzione e
protezione
Al Capo ufficio stampa
Ai Direttori dei dipartimenti periferici
Al Responsabile del centro ricerche di Lamezia
Terme
Agli assessorati Regionali alla Sanità
Ai Presidi Multizonali di Prevenzione
Alle Aziende Sanitarie Locali
LORO SEDI
e p.c. Assogastecnici
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO
A seguito di un grave incidente verificatosi per la rottura di un serbatoio
in acciaio al carbonio infragilito da azoto a bassa temperatura, tutti gli
impianti indicati in oggetto, costruiti ed installati prima dell'entrata in
vigore della Direttiva 97/23/CE, recepita
con D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 93,
nonché quelli realizzati mediante assemblaggio di attrezzature certificate CE
e costituenti una “installazione”, dovranno essere adeguati alle disposizioni
tecniche elencate nella presente circolare utilizzando le procedure di
seguito indicate:
1)
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Il
proprietario dell'impianto criogenico completo dovrà presentare, unitamente
all'utilizzatore che fornirà i dati di propria competenza, uno schema
P.&I. dell'impianto corredato da una relazione tecnica comprensiva
dell'analisi di rischio con l'indicazione delle soluzioni adottate per
l'adeguamento alle presenti disposizioni.
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2)
|
L'analisi
di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto anche:
-
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della
tipologia dell' impianto;
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-
|
dei
rischi connessi con il funzionamento dei sistemi di riscaldamento del
fluido criogenico;
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-
|
dei
rischi connessi con i sistemi di interruzione del fluido criogenico in
caso di necessità e/o di emergenza;
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-
|
dell'
eventuale sorveglianza dell'impianto;
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-
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delle
grandezze critiche da controllare con particolare riferimento alle
caratteristiche dei materiali impiegati;
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-
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del
massimo prelievo del gas
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3)
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Le
documentazioni di cui sopra, da presentare entro sessanta giorni dalla data
della presente circolare, dovranno essere inoltrate al Dipartimento
periferico ISPESL competente per territorio che provvederà al relativo
esame.
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4)
|
Per
gli impianti di cui al primo comma del successivo punto 5c) la
documentazione indicata ai precedenti paragrafi 1) e 2) potrà esser
presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data della presente
circolare, al Dipartimento ISPESL ed all'ASL territorialmente competente.
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5)
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I
soggetti di cui al paragrafo 1) dovranno adottare i seguenti criteri
impiantistici:
a)
|
a
valle del vaporizzatore dovrà essere prevista una valvola automatica (con
funzione di sicurezza) che chiuda il passaggio del fluido criogenico
qualora la temperatura del fluido stesso sia inferiore a quella minima di
progetto del serbatoio cui il fluido è destinato.
Ferma restando la sua funzione di interruzione, la suddetta valvola potrà
anche essere del tipo modulante in relazione alla richiesta dell'utenza;
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b)
|
tutti
gli elementi costituenti l'impianto e posti a monte della suindicata
valvola automatica, dovranno essere realizzati con materiale resiliente;
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c)
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l'installazione
di una sola valvola automatica sul fluido gasificato è consentita qualora
a valle del vaporizzatore siano presenti solo recipienti in acciaio non
resiliente di capacità minore o uguale a 25 litri e/o tubazioni aventi DN
minore o uguale a 100 mm.
In caso contrario dovrà essere installata, in serie alla prima, una
seconda valvola automatica la cui funzione deve essere unicamente di
interruzione (non è consentito che sia modulante);
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d)
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per
gli impianti di cui al primo comma del precedente punto 5c) la valvola
automatica prevista al punto 5a) potrà essere sostituita da adeguato
dispositivo che garantisca analoga protezione a condizione che
un'approfondita analisi dei rischi dimostri l'impossibilità del
verificarsi dell'evento dannoso;
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e)
|
in
conseguenza di quanto sopra, l'analisi di rischio dovrà tener conto anche
dei seguenti eventi:
-
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bloccaggio
in posizione di apertura, anche parziale, delle valvole automatiche a
valle del vaporizzatore;
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-
|
bloccaggio
in posizione di chiusura della valvola automatica di regolazione del
fluido riscaldante ove prevista;
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-
|
mancato
funzionamento dell'interblocco tra le valvole di cui sopra ove previsto
per motivi di sicurezza;
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-
|
malfunzionamento
del sistema di regolazione della temperatura del fluido riscaldante ove
previsto;
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-
|
malfunzionamento
del sistema di regolazione e di blocco del fluido criogenico
eventualmente non gasificato;
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f)
|
i
sistemi di regolazione, di blocco e di interblocco, nonché le valvole
automatiche sui fluidi, dovranno essere di affidabilità adeguata ai
rischi individuati e valutati ed alla pericolosità dell'installazione;
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g)
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qualora
l'utenza sia alimentata da più impianti in parallelo, ciascuno di essi
dovrà essere separato dagli altri mediante valvola di non ritorno di
qualità elevata;
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h)
|
qualora
l'installazione dei dispositivi elencati nei punti precedenti possa non
garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti a valle, l'analisi del
rischio dovrà essere inoltrata anche al Dipartimento Omologazione e
Certificazione per il relativo esame di merito e conseguente
provvedimento autorizzativo.
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6)
|
gli
impianti criogenici, ad eccezione di quelli realizzati interamente con
materiali resilienti e di quelli indicati al primo comma del punto 5c),
dovranno essere sottoposti a verifica straordinaria da parte dell'ISPESL ai
fini del controllo dell'adeguamento a quanto prescritto dalla presente circolare.
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7)
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Nel
caso in cui gli impianti facciano parte di installazioni con pericoli di
incidenti rilevanti, le analisi e le valutazioni di rischio nonché le
relative procedure di omologazione, dovranno obbligatoriamente essere
raccordate con le analisi e le valutazioni di rischio condotte in
ottemperanza al D. Lgs. 334/99, con particolare riferimento alle
armonizzazioni previste dal comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs. 334/99.
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I Direttori dei Dipartimenti centrali e periferici sono
invitati a portare la presente circolare a conoscenza di tutti gli operatori
del settore.
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IL
PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
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(Prof.
Antonio MOCCALDI)
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