GU n. 193 del 21-8-2003
D.P.R. 3 luglio 2003, n.222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, ed in particolare
l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio
2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Definizioni e termini di efficacia
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore
per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al
minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un determinato
lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le
infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di
infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale,
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le
fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita'
dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in
base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di
lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' gli
oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province
autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle
medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali
posti in materia dalla legislazione dello Stato.
Capo II - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 2. - Contenuti minimi
1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di
concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali
ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con
l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia' nominato,
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le
lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu' imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonche'
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i
lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle
emergenze e' di tipo comune, nonche' nel caso di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche' l'entita' presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita'
delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di
dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa
esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita'
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se
gia' redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e' riportato nell'allegato
I.
Art. 3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli
elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per
l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati
nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, anche dei seguenti:
a) le eventuali modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione
suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita'
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei
rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli
elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del
1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera
a).
Art. 4. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
ed al loro coordinamento
1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze
tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa
impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende
esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza ed e' redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalita' di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel
caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo
tali rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il
coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione
della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilita' della relativa parte di PSC con l'andamento dei
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono
definite analizzando il loro uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori
autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e,
previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita' di
verifica.
Capo III - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 5. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli
stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.
Art. 6. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
1. Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della
stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita' di cantiere, delle modalita' organizzative e
dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con
le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto
a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, e'
integrato con gli elementi del POS.
Capo IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Art. 7. - Stima dei costi della sicurezza
1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di
sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non e' prevista la
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco
prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi
della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il
cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale
dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono
necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del
codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I
costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale
della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza
previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti;
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi;
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione;
infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere;
gru'; autogru'; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento
terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di
cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di cantiere per mezzi
meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e
rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso;
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle
emergenze.
Allegato II - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'Art.
3, COMMA 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole,
ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di
servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita'; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall'alto.