GU n. 174 del 29-7-2003
D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei
lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in
particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle
attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole:
«attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita'
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis».
Art. 2. - Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). - 1.
Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1,
e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
province autonome, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e
protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario possedere un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita'
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti
a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della
sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e
protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di
cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del
costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita' di
versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi
di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori
entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico dei
partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di
formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti delle risorse
destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».
Art. 3. - Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita'
medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti
sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di
cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita'
in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e
capacita' dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del
15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata
in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.