Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2-1-2002
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 21 dicembre 2001
Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che
adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo
divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia
di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al
diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211
alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.
128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione
che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28
settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE
della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il
quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Vista la direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 30 del 1 febbraio 2001,
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
A d o t t a
il seguente decreto:
Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001,
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
Art. 1.
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, sono cosi'
modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
"Allegato A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal lo luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte
contraente e' sostituita da "Stato membro ".
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
"Allegato B: disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a
decorrere dal 1 luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte
contraente e' sostituita da "Stato membro ".
2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione
2001, in vigore dal 1 luglio 2001, di cui al comma 1, sono consultabili sul
sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2001
delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo
stesso.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B, di cui al comma
1 dell'art. 1, decorre dal 1 luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31
dicembre 2002, tranne che per le merci pericolose della classe 7, relativa alle
materie radioattive, per le quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre
2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.