Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9-1-2002
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 21 dicembre 2001
Recepimento della modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 3 marzo 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del
Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli
su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della direttiva
2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che
modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica alla direttiva
95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della
Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo
divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di
concerto con il Ministro dell'interno, in materia di sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti
rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di
polizia stradale;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n.
282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997, di
attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995,
concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada
di merci pericolose;
Vista la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di
procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci
pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge
n. 168 del 23 giugno 2001;
Vista la rettifica alla direttiva 95/50/CE del Consiglio del 1995 sull'adozione
di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 87 dell'8
aprile 2000;
Riconosciuta la necessita' di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva
2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la rettifica alla direttiva
95/50/CE;
Riconosciuta la necessita' di rettificare il testo del comma 1, dell'art. 1,
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 al
fine di renderlo conforme all'analogo testo della direttiva 95/50/CE attuata
con il decreto ministeriale stesso;
A d o t t a
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini della Spazio Economico Europeo).
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 3 marzo 1997 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di
merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio
nazionale o che vi entrano provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea
o da un Paese non aderente all'Unione europea.".
Art. 2.
1. Il punto 10 dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 3 marzo 1997, e' cosi' rettificato:
"10. Assistente alla guida".
Art. 3.
1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 marzo 1997 e' modificato come segue:
a) al punto 13, il testo "Massa lorda per unita' di trasporto" e'
sostituito con il seguente: "Quantitativo totale per unita' di
trasporto";
b) al punto 15, il testo "batteria di recipienti" e' sostituito con
il seguente: "veicolo-batteria";
c) al punto 32, il testo "Cassa di attrezzi per le riparazioni di
emergenza" e' sostituito con il seguente: "Una lampada manuale per
ciascun membro dell'equipaggio del veicolo";
d) al punto 34, il testo "Due fari di color arancione" e' sostituito
con il seguente: "Due segnali di pericolo autoportanti";
e) al punto 36, il testo "Equipaggiamento di protezione del
conducente" e' sostituito con il seguente: "Un idoneo giubbetto o
indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.